IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo  modificato  dall'art.  1  della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce  l'esame  di  Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
  Vista  la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e segnatamente l'articolo
3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  siano  adottate  norme  regolamentari per disciplinare i
programmi   e   lo   svolgimento   degli   esami  per  l'abilitazione
all'esercizio delle libere professioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Sentito il Collegio nazionale degli agrotecnici;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1269/1994, espresso nella
adunanza generale del 24 ottobre 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 3374 del 4 marzo 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                      Sessione e sedi di esame

  1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione  di  agrotecnico  hanno luogo ogni anno in unica sessione
indetta   con   ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  2.  Le  prove  di  esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso
giorno  previsto  dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il
calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
  3.  Salvo  quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei
candidati che presentano la domanda, nelle citta' sedi degli istituti
professionali  di  Stato per l'agricoltura di volta in volta indicati
nell'ordinanza di cui al precedente comma 1.
  4.  I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami
soltanto  all'istituto  professionale di Stato per l'agricoltura sede
regionale  od  interregionale  di  esame,  di cui all'elenco allegato
all'ordinanza  annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda
viene  inoltrata  all'istituto  prescelto per il tramite del Collegio
nazionale    degli    agrotecnici,    che   attestera'   altresi   il
soddisfacimento  dei  requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.
  5.  Il  contributo  di  L.  3000  e la tassa di L. 10.000, previsti
dall'articolo  4  della  legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni,  sono  versati  dai  candidati in favore dell'istituto
professionale  di  Stato  per  l'agricoltura  prescelto  come sede di
esame.
  6.  L'ordinanza  ministeriale  di  cui  al  comma 1 indichera', per
ciascuno  degli  istituti  sedi  di  esame,  i  numeri dei conti e le
modalita' di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.
 
          Avvertenza:
            Si rende noto che alla  pagina 48 della presente Gazzetta
          Ufficiale  e' pubblicato un comunicato  del Ministero della
          pubblica  istruzione,  relativo    alla  indizione    della
          sessione  degli    esami    di  Stato    per l'abilitazione
          all'esercizio della libera professione di agrotecnico,  per
          l'anno 1997.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblca
          e   sulle   pubblicazioni    ufficiali  della    Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre 1985,   n.
          1092,   al solo  fine  di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - L'art. 1, comma  2, della legge 6 giugno 1986,  n. 251,
          nel testo modificato dall'art. 1  della legge 5 marzo 1991,
          n.  251,  stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della
          professione di agrotecnico e' subordinata al    superamento
          di  un    apposito  esame  di  Stato,    al  quale  possono
          partecipare  coloro i quali  siano in possesso di    almeno
          uno dei seguenti requisiti:
            a)   abbiamo   compiuto un  periodo  di  pratica biennale
          presso  un agrotecnico o  un perito agrario  o un   dottore
          in scienze  agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo
          da almeno un triennio;
            b)  abbiano  compiuto un periodo biennale di formazione e
          lavoro,  con  contratto  a   norma      dell'art.   3   del
          decreto-legge  30    ottobre 1984, n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 19 dicembre 1984, n.  863,  con
          mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
            c)    abbiamo    prestato,    per    almeno   tre   anni,
          attivita'  tecnica subordinata, anche al  di fuori  di  uno
          studio  tecnico  professionale,  con  mansioni  proprie del
          diploma di cui al comma 1;
            d)   siano in   possesso del    diploma  rilasciato    da
          apposita    scuola  diretta  a    fini speciali di   durata
          biennale, istituita ai   sensi dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
            -  La  legge    8  dicembre  1956, n. 1378, contiene   la
          disciplina   degli   esami   di   Stato   di   abilitazione
          all'esercizio  delle professioni e, in particolare,  l'art.
          3  attribuisce  al  Ministro    della  pubblica  istruzione
          il    potere di  determinare,  con  proprio regolamento,  i
          programmi degli    esami  stessi,    sentito  il  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione e gli  ordini nazionali
          professionali,  nonche' le norme concernenti lo svolgimento
          degli esami.