IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazioni   di  origine
controllata  dei  vini  "Rosso  delle Colline  Lucchesi"  o  "Colline
Lucchesi"  rosso  e  "Bianco   delle  Colline  Lucchesi"  o  "Colline
Lucchesi" bianco  ed e' stato  approvato il relativo  disciplinare di
produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985 con
il quale  sono state  apportate alcune  modifiche al  disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della denominazione  di origine  controllata "Colline
Lucchesi" in sostituzione della  denominazione di origine controllata
"Rosso delle Colline  Lucchesi" o "Colline Lucchesi"  rosso e "Bianco
delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" bianco;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento  della denominazione  di origine  controllata "Colline
Lucchesi"  e del  relativo disciplinare  di produzione  formulati dal
Comitato stesso,  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 73  del 28
marzo 1997;
  Vista la  domanda presentata  dagli interessati intesa  ad ottenere
l'eliminazione  dall'art.   6  della  proposta  di   disciplinare  di
produzione  sopra  citato   dell'errato  riferimento  alla  tipologia
riserva per il vino "Colline Lucchesi" Sauvignon;
  Ritenuta  l'opportunita',  sentito  il Comitato  nazionale  per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei   vini  su  tale  domanda,  di
accogliere la richiesta degli interessati;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione  prevede   che  le
denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  ed  i
disciplinari  di   produzione  vengano  approvati  con   decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione  di origine controllata  dei vini
"Colline Lucchesi"  ed e' approvato,  nel testo annesso,  il relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel predetto  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Rosso  delle  Colline
Lucchesi"  o  "Colline  Lucchesi"   rosso  e  "Bianco  delle  Colline
Lucchesi"  o "Colline  Lucchesi"  bianco deve  intendersi revocata  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti
salvi tutti gli effetti determinati.