IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazioni di origine controllata dei vini "Rosso delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" rosso e "Bianco delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" bianco ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" in sostituzione della denominazione di origine controllata "Rosso delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" rosso e "Bianco delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" bianco; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" e del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1997; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'eliminazione dall'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione sopra citato dell'errato riferimento alla tipologia riserva per il vino "Colline Lucchesi" Sauvignon; Ritenuta l'opportunita', sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini su tale domanda, di accogliere la richiesta degli interessati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colline Lucchesi" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997. La denominazione di origine controllata "Rosso delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" rosso e "Bianco delle Colline Lucchesi" o "Colline Lucchesi" bianco deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.