Con  decreto   ministeriale  n.  22950   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, con sede in Roma e unita' di
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore  settimanali a 30  ore medie  settimanali nei confronti  di un
numero massimo di  lavoratori pari a 207 unita', di  cui 1 lavoratore
parttime da 36 a 28 ore  medie settimanali e 3 lavoratori parttime da
24 a  18 ore  medie settimanali,  su un  organico complessivo  di 224
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22951   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 15 febbraio 1996 al  30 giugno 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Modinform -
Gruppo  Olivetti,  con  sede  in Marcianise  (Caserta)  e  unita'  di
Marcianise (Caserta), per i quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce  per   4  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
350 unita' su un organico complessivo di 948 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Modinform  - Gruppo  Olivetti, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22952   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 20 gennaio 1997 al  19 gennaio 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.n.c. Michelrettili
di Protto  Dario & C.,  con sede  in Cuneo e  unita' di Cuneo,  per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di
31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.n.c.  Michelrettili di Protto  Dario &
C., a  corrispondere il particolare  beneficio previsto dal  comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22953   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 5 febbraio 1997 al  4 febbraio 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Bertello, con
sede in  Borgo San Dalmazzo  (Cuneo) e  unita' di Borgo  San Dalmazzo
(Cuneo), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce per  24  mesi, la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 21  unita', su un organico
complessivo di 146 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Bertello,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22954   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a r.l. Novacoop
societa'  cooperativa, con  sede  in Galliate  (Novara)  e unita'  di
Borgosesia (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  26  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 66 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.c.   a   r.l.  Novacoop   societa'
cooperativa, a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma 4, art. 6, deldecretolegge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.  608, nei limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22955   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 6  gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Dansilar, con
sede in  Milano e unita' di  Gattico Veruno (Novara), per  i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 92 unita', su un organico complessivo di
106 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Dansilar,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22956   del  18  giugno   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal  9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede
in Altavilla (Alessandria) e unita' di Altavilla (Alessandria), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di
43 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Alcoa,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale n. 22957 del 18 giugno 1997:
  e' autorizzata, per il periodo dal  19 febbraio 1995 al 31 dicembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti    dalla    S.p.a.    Italtel    -    Societa'    italiana
telecomunicazioni, con sede in Milano e unita' di Milano, Castelletto
di Settimo  Milanese (Milano),  Nerviano (Milano), Roma,  Santa Maria
Capua  Vetere (Caserta),  Torino, Carini  (Palermo), per  i quali  e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 400 ore di lavoro effettivo pari a 50 giorni lavorativi di
8  ore articolate  su settimane  intere di  sospensione e  su singole
giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 6.134 unita', su un organico pari a 6.900 lavoratori;
  e' autorizzata, per il periodo dal  19 febbraio 1995 al 31 dicembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Telematica, con sede in Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) e unita' di Milano, Roma, Napoli, Palermo, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad  un massimo di 368  ore di lavoro effettivo  pari a 46
giorni  lavorativi di  8  ore articolate  su  settimane interesse  di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di 68
unita', su un organico pari a 299 lavoratori;
  e' autorizzata, per il periodo dal  19 febbraio 1995 al 31 dicembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. Italtel Sistemi -  Impianti e progettazione,
con sede in Milano e unita' di Milano - enti centrali, Castelletto di
Settimo   Milanese  (Milano),   Roma,   Cagliari,  Napoli,   Taranto,
Catanzaro, Messina,  per i quali  e' stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario  di lavoro  fino ad  un massimo  di 296  ore di
lavoro effettivo pari a 37 giorni  lavorativi di 8 ore, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di 1.215 lavoratori, su un organico pari a 2.842 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  19 febbraio 1995 al 31 dicembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtel   Tecnoelettronica,  con  sede  in
L'Aquila  e  unita' di  L'Aquila  e  Milano,  per  i quali  e'  stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 296 ore di lavoro effettivo pari  a 37 giorni lavorativi di 8 ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative, nei  confronti di 260  lavoratori, su un organico  pari a
458 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  19 febbraio 1995 al 31 dicembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telesis,  con sede in Milano e unita'
di Milano,  Roma, Torino, Napoli, per  i quali e' stato  stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che  stabilisce,   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 368 ore di lavoro  effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi
di 8 ore, articolate su settimane  intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei  confronti di 37 lavoratori,  su un organico
pari a 147 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalle societa'  del Gruppo Italtel e/o societa'
sopra indicate, i  particolari benefici previsti dai commi 2  e 4 nei
limiti cui cui  al successivo comma 13 dell'art.  5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data  23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23008   del  19  giugno   1997  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 7  marzo 1994 al  6 marzo  1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Solaria,  con sede  in  Carini (Palermo)  e
unita'  di  Carini (Palermo),  per  i  quali  e' stato  stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,80 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
49 unita', su un organico complessivo di 68 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Solaria,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.