Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  di  Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario di  Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai commissari di Governo
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza del  Consiglio dei
                                  Ministri  -    Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  Al Ministero delle finanze
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'A.N.U.S.C.A.
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  Al Dipartimento della P.S.
                                  Alla   Direzione    generale    per
                                  l'Amministrazione  generale  e  per
                                  gli affari del personale
  In  relazione  ai  numerosi  quesiti  posti  dalle  amministrazioni
comunali a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997,
n.  127, recante  misure  urgenti per  lo snellimento  dell'attivita'
amministrativa e  dei procedimenti  di decisione  e di  controllo, si
rende  necessario,  d'intesa  con   il  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  fornire  una prima  serie  di  osservazioni sulle  novita'
introdotte  dagli   articoli  2   e  3  della   novella  legislativa,
direttamente  interessanti i  servizi  demografici  e in  particolare
l'anagrafe,  materia  che   rientra  nella  competenza  istituzionale
attribuita a  questo Ministero dall'art.  12 della legge  24 dicembre
1954, n. 1228.
  L'art. 2  della legge  n. 127, recante  disposizioni in  materia di
stato civile e di certificazione  anagrafica, introduce, ai commi 3 e
4, una notevole semplificazione, affrontando il problema della durata
dei  certificati e  la  possibilita', da  parte dell'interessato,  di
estendere  la  validita'  oltre  i  termini  di  scadenza  di  quelli
anagrafici e di stato civile.
  Infatti, i certificati  rilasciati dalle pubbliche amministrazioni,
e per tali devono intendersi  quelle previste dall'art. 3 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  attestanti  stati  e  fatti
personali, non soggetti a modificazioni, hanno validita' illimitata.
  Le  restanti   certificazioni  rilasciate  dalle   varie  pubbliche
amministrazioni,  e  non  solo  dall'anagrafe dei  comuni,  hanno  la
validita'  di  sei  mesi  dalla   data  di  rilascio.  Risulta  cosi'
modificato  "implicitamente" il  terzo comma  dell'art. 33  del nuovo
regolamento anagrafico, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  Il comma  4 rende possibile  la convalida del  certificato scaduto,
mediante   una  dichiarazione,   apposta   in   calce  al   documento
dall'interessato, da cui risulti  che le informazioni contenute nello
stesso  non hanno  subito variazioni.  Tali certificati  sono ammessi
dalle pubbliche  amministrazioni che hanno, tuttavia,  la facolta' di
accertarne la  veridicita'. In  caso di falsa  dichiarazione, saranno
applicabili le sanzioni  previste dall'art. 26 della  legge 4 gennaio
1968,  n.  15  che,  per  la   legge  127,  rimane  la  normativa  di
riferimento.
  Si  precisa che  non e'  in alcun  modo prevista  la necessita'  di
autenticare    la    sottoscrizione    della    dichiarazione    resa
dall'interessato.
  Il comma 6 prevede che  le certificazioni possono essere rilasciate
anche  al   di  fuori  del  territorio   comunale,  estendendo  cosi'
l'utilita'   delle  apparecchiature   di  certificazione   automatica
adottate dai  comuni ai sensi  dell'art. 15-quinquies della  legge 28
febbraio 1990, n. 38.
  E' quindi possibile realizzare  un ampio decentramento informatico,
come gia' caldeggiato da questo Ministero, cui compete l'approvazione
dei sistemi adottati dai comuni.
  Il comma  7 riguarda la legalizzazione  delle fotografie necessarie
per  il   rilascio  di  documenti  personali,   operazione  cui  deve
provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente.
  La  disposizione e'  estremamente importante,  in quanto  pone fine
all'annosa  problematica  costituita  dall'autentica  di  fotografie,
operazione che non e' confortata da alcuna norma.
  Sulle modalita'  della legalizzazione, che non  deve essere confusa
con l'attivita' indicata dall'art. 15 della legge n. 15 del 4 gennaio
1968, si richiamano le disposizioni impartite da questo Ministero con
circolare MIACEL n. 3 del 14 marzo 1995.
  A tale  operazione sono chiamati  a procedere, in primo  luogo, gli
operatori degli uffici destinatari delle foto.
  Cio' non esclude che l'utente possa avvalersi degli uffici comunali
-  sempre  per finalita'  connesse  a  procedimenti con  la  pubblica
amministrazione.
  Si osserva, inoltre, che non prevedendo, la norma, alcuna attivita'
di  autenticazione, la  previsione di  cui all'art.  1 della  tariffa
approvata dal Ministro  delle finanze con decreto del  20 agosto 1992
non dovrebbe  trovare applicazione e  - conseguentemente -  per detta
specifica attivita' non sembra piu' dovuta l'imposta di bollo.
  Il comma 9  prescrive che sui documenti di  riconoscimento non deve
essere   indicato  lo   stato  civile,   salvo  specifica   richiesta
dell'interessato.
  La disposizione e' riferibile anche alla carta di identita' e, come
precisato da questo Ministero con circolare telegrafica del 27 maggio
c.a.,  rimangono ferme  le disposizioni  impartite con  la precedente
circolare  n. 14  del 13  settembre 1996  per le  dizioni da  usare e
cioe': stato libero o coniugato nel  solo interno del documento e non
sul frontespizio.
  I commi 10 ed 11  contengono disposizioni sulla carta di identita'.
Piu' in particolare, il comma  10 prevede l'adozione, entro sei mesi,
di un decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri che contenga
le modalita' per il rilascio del documento su supporto magnetico.
  Il documento dovra' contenere i "dati personali", il codice fiscale
e, se l'interessato non si oppone, il gruppo sanguigno.
  E' invece  gia' operante quella parte  del comma 10 che  prevede la
possibilita'  di  rilascio  180   giorni  prima  della  scadenza.  Al
riguardo, come disposto con la suddetta circolare del 27 maggio c.a.,
dovra'  essere   ritirato,  al  momento  della   consegna  del  nuovo
documento, quello gia' in possesso dell'interessato.
  L'abrogazione della lettera f) dell'art.  3 della legge 21 novembre
1967,  n. 1185,  riguarda poi  il rilascio  della carta  di identita'
valida  per   l'espatrio  e,  pertanto,  non   dovranno  essere  piu'
richieste,  a  tali  fini,   dichiarazioni  sostitutive  ai  soggetti
obbligati alla leva ed ai militari di carriera.
  L'art. 3 della legge n. 127 affronta la materia delle dichiarazioni
sostitutive ed introduce semplificazioni per le domande di ammissione
agli impieghi.  Il comma  1 introduce  una semplificazione,  in parte
prevista  dall'art.  5  della  legge   4  gennaio  1968,  n.  15  (la
documentazione mediante semplice esibizione),  disponendo che: i dati
relativi al  cognome, nome,  luogo e  data di  nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in
corso   di  validita',   hanno  lo   stesso  valore   probatorio  dei
corrispondenti certificati.
  La norma,  inoltre, pone un esplicito  divieto alle amministrazioni
pubbliche  ed  ai  gestori  od   esercenti  di  pubblici  servizi  di
richiedere  certificati  attestanti  fatti   o  stati  contenuti  nel
documento di ricoscimento esibito.
  La  semplificazione e'  evidente  anche per  il coinvolgimento  dei
gestori ed esercenti di un pubblico servizio ed elimina la necessita'
di produrre certificati.
  L'art.  3 tende  ad ampliare  l'utilizzazione delle  dichiarazioni,
anche temporaneamente sostitutive, e la semplificazione delle stesse,
estendendo l'obbligo regolamentare, inizialmente previsto solo per le
amministrazioni  dello  Stato,  a  tutte le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  L'art. 3 prosegue, disciplinando:
  a) il regime delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
quelle temporaneamente sostitutive, nonche'  di quelle sostitutive di
atto notorio;
  b) la  presentazione di domande  per la partecipazione  a selezioni
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
  c)   la   presentazione   di    istanze   alle   stesse   pubbliche
amministrazioni.
  Dalla lettura dell'intero articolo  si traggono i seguenti principi
fondamentali   che   devono    ispirare   l'azione   della   pubblica
amministrazione, sin dall'entrata in vigore della legge.
  1) A partire da tale data e' fatto esplicito divieto alle pubbliche
amministrazioni di  richiedere l'autenticazione  delle sottoscrizioni
delle domande  per la partecipazione  a selezioni e, quindi,  anche a
concorsi per l'assunzione, da parte delle stesse, a qualsiasi titolo.
  La norma non e' suscettibile di diversa interpretazione.
  Pertanto non  puo' essere  richiesta ad  alcun titolo  al cittadino
l'autentica della sottoscrizione.
  2) Il secondo comma dell'art. 2  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
che   prescriveva   l'autenticazione   delle   sottoscrizioni   delle
dichiarazioni sostitutive di certificati  e' stato abrogato dall'art.
3, comma 10, della legge n. 127.
  Pertanto, con effetto  dal 18 maggio u.s.,  le sottoscrizioni delle
dichiarazioni sostitutive  di certificazioni  non devono  essere piu'
autenticate, indipendentemente dalle modalita' di presentazione.
  Venendo meno l'autentica della  sottoscrizione, si ritiene non piu'
dovuta l'imposta di bollo relativamente a tale formalita'.
  3)  Anche  le  sottoscrizioni delle  dichiarazioni  temporaneamente
sostitutive,  previste  dal  comma  1 dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  24  gennaio 1994,  n.  130, non  devono
essere piu' autenticate.
  Infatti il  comma 1  dell'art. 3 del  decreto del  Presidente della
Repubblica n.  130, che prevedeva  tale autentica, e'  stato abrogato
dal  comma  3  dell'art.  3  della  legge n.  127  che  lo  ha  cosi'
sostituito: "le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art.
2 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 130, possono essere
presentate  anche  contestualmente  all'istanza e  sono  sottoscritte
dall'interessato alla presenza del dipendente addetto".
  La disposizione riguarda anche le  dichiarazioni non rese di fronte
al dipendente addetto ed inviate, ad esempio, per posta.
  Infatti, se  la necessita'  dell'autentica in  precedenza richiesta
dall'art. 3, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica n.
130, e' stata abrogata con  la nuova formulazione dello stesso comma,
sarebbe  del tutto  contraddittorio avere  eliminato l'autenticazione
delle sottoscrizioni delle  dichiarazioni definitivamente sostitutive
di certificazioni,  mantenendola, invece, per  dichiarazioni limitate
nel   tempo  e   condizionate  all'esibizione   della  documentazione
comprovante quanto dichiarato.
  Tale interpretazione - in linea con  lo spirito della riforma - non
puo' essere disattesa  con il richiamo al comma 11  dello stesso art.
3, il quale prevede che la sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto,   di   istanze   dirette    agli   organi   della   pubblica
amministrazione, non e' soggetta ad autenticazione.
  Infatti il  comma 11 va letto  in collegamento con la  normativa di
principio in materia  di autenticazioni di istanze  che e' costituita
dalla legge  4 gennaio 1968, n.  15 ed, in particolare,  dall'art. 20
della stessa, il quale dispone che: "... la sottoscrizione di istanze
dirette  ad   organi  della  pubblica  amministrazione   puo'  essere
autenticata, ove l'autenticazione sia precritta ...".
  E'   evidente,  quindi,   che  la   regola  generale   e'  che   le
sottoscrizioni  delle istanze  dirette alla  pubblica amministrazione
non  devono essere  autenticate,  anche  se contengano  dichiarazioni
temporaneamente sostitutive e siano inviate per posta.
  Peraltro,  la nuova  normativa, ove  ha voluto  mantenere ferma  la
necessita'   dell'autenticazione    della   sottoscrizione    lo   ha
espressamente  detto.  Infatti  il  comma  9  dello  stesso  art.  3,
nell'innovare l'art. 4 della legge  n. 15/68, aggiungendovi un comma,
dispone che "quando  la dichiarazione sostitutiva e'  resa ad imprese
di gestione di pubblici servizi, la sottoscrizione e' autenticata con
l'osservanza delle  modalita' di cui  all'art. 20 della legge  n. 15,
dal  funzionario incaricato  dal  legale rappresentante  dell'impresa
stessa".
  Pertanto, nulla  e' innovato per quanto  riguarda l'autentica delle
sottoscrizioni  apposte alle  dichiarazioni  sostitutive  di atto  di
notorieta'.
  Per  quanto  riguarda,   infine,  l'individuazione  del  dipendente
addetto, si precisa  che per tale figura deve  intendersi il soggetto
che riceve l'istanza.
  In conclusione, le  novita' apportate dalla legge n.  127, oltre ad
una  semplificazione amministrativa,  comportano anche  una riduzione
dell'imposizione fiscale  a carico  del cittadino in  conseguenza del
minore ricorso alla certificazione  ed alla necessita' di autenticare
le sottoscrizioni con conseguente applicazione dell'imposta di bollo.
  Queste prime indicazioni sono mirate  a dirimere dubbi che, ove non
risolti, potrebbero vanificare gli obiettivi della riforma.
  Si  pregano le  SS.LL. di  fornire la  massima collaborazione  alle
amministrazioni  comunali  che  mostrassero  incertezze  o  dubbi  ad
applicare le semplificazioni  introdotte, informando questo Ministero
che si riserva di fornire ulteriori chiarimenti qualora necessari.
  Si ringrazia per la collaborazione.
                                              Il Ministro: Napolitano