IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita'
di regolazione  dei servizi di  pubblica utilita' e,  in particolare,
l'art.  2, comma  38,  lettera  b), il  quale  prevede che  all'onere
derivante  dall'istituzione e  dal funzionamento  delle Autorita'  si
provvede,  a decorrere  dal  1996, mediante  contributo, versato  dai
soggetti che esercitano il servizio  di pubblica utilita' nel settore
dell'energia elettrica  e del gas,  di importo non  superiore all'uno
per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio;
  Visto l'art. 2, comma 39, della predetta legge n. 481 del 1995, che
autorizza  il  Ministro  delle  finanze ad  adeguare  la  misura  del
contributo  in  relazione alle  spese  di  funzionamento di  ciascuna
Autorita';
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del 30  luglio 1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 177  del 30 luglio 1996, che, per  l'anno 1996, fissa il
contributo nella  misura dello  0,4 per  mille dei  ricavi conseguiti
nell'esercizio 1995 dagli esercenti  il servizio di pubblica utilita'
nel settore dell'energia elettrica e del gas;
  Considerato che l'Autorita' per l'energia  elettrica ed il gas, con
delibera di approvazione del bilancio  preventivo del 20 giugno 1997,
n. 97/144,  ha fissato  in lire 25,3  miliardi il  proprio fabbisogno
finanziario;
  Ritenuta  la  necessita' di  adeguare  il  contributo dovuto  dagli
esercenti il servizio di  pubblica utilita' al fabbisogno finanziario
comunicato dalla citata Autorita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  contributo di cui  all'art. 2,  comma 38, lettera  b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il
servizio di  pubblica utilita'  nel settore dell'energia  elettrica e
del  gas e'  fissato  nella misura  dello 0,6  per  mille dei  ricavi
conseguiti nell'ultimo esercizio.
  2. Il versamento di cui al comma 1 va eseguito entro il 31 luglio a
decorrere dal 1997.