IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio; Visto l'art. 2, comma 39, della predetta legge n. 481 del 1995, che autorizza il Ministro delle finanze ad adeguare la misura del contributo in relazione alle spese di funzionamento di ciascuna Autorita'; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996, che, per l'anno 1996, fissa il contributo nella misura dello 0,4 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 1995 dagli esercenti il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas; Considerato che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con delibera di approvazione del bilancio preventivo del 20 giugno 1997, n. 97/144, ha fissato in lire 25,3 miliardi il proprio fabbisogno finanziario; Ritenuta la necessita' di adeguare il contributo dovuto dagli esercenti il servizio di pubblica utilita' al fabbisogno finanziario comunicato dalla citata Autorita'; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas e' fissato nella misura dello 0,6 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio. 2. Il versamento di cui al comma 1 va eseguito entro il 31 luglio a decorrere dal 1997.