IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 11  febbraio  1971,  n.  50, recante  norme  sulla
navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni, e,
in  particolare,  l'articolo 3  relativo  alla  progettazione e  alla
costruzione delle imbarcazioni da diporto;
  Visto l'articolo  275 del  regolamento per l'esecuzione  del codice
della  navigazione,  approvato  con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Ritenuta la  necessita' di  modificare il titolo  IV, capo  VI, del
regolamento per l'esecuzione del  codice della navigazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
per disciplinare  l'esercizio della professione di  progettista delle
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio
1971,  n.  50,  nel   quadro  delle  abilitazioni  professionali  del
personale tecnico  delle costruzioni  navali, nonche' di  stabilire i
requisiti per l'ammissione al relativo esame di abilitazione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il  parere del  Consiglio di  Stato, espresso  nella adunanza
generale del 25 luglio 1996;
  Ritenuto di non conformarsi al parere del Consiglio di Stato per il
requisito della  maggiore eta' indicato dal  predetto consesso, sulla
considerazione che l'abilitazione  professionale di progettista delle
imbarcazioni da  diporto si inserisce nel  sistema delle abilitazioni
del personale tecnico  delle costruzioni navali di  cui agli articoli
275 e  seguenti del regolamento  al codice della navigazione  dove e'
prevista un'eta' minima di 21  anni, nonche' sulla considerazione che
i  titoli  di  studio  e di  esperienze  richiesti  per  l'ammissione
all'apposito esame non possono  essere acquisiti prima del compimento
del ventunesimo anno di eta';
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 280 del  regolamento per l'esecuzione del codice
della  navigazione,  approvato  con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  febbraio 1952,  n.  328,  e'  aggiunto, in  fine,  il
seguente articolo:
  "Art. 280-bis (Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da
diporto). - 1. Salvo le  competenze stabilite dagli articoli 277, 278
e 280,  per essere iscritto nel  registro di cui all'articolo  275 in
qualita'  di progettista  per  la costruzione  delle imbarcazioni  da
diporto, occorrono i seguenti requisiti:
    a) aver compiuto i 21 anni di eta';
  b) non aver  riportato condanna per i  reati indicati nell'articolo
238,  numero 4,  del regolamento  per l'esecuzione  del codice  della
navigazione;
  c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
  d)  avere sostenuto,  con  esito favorevole,  un  esame secondo  il
programma  e le  modalita'  stabilite con  decreto  del Ministro  dei
trasporti e della navigazione.
  2. Per  l'ammissione all'esame di  abilitazione di cui al  comma 1,
lettera d),  e' richiesto il  possesso di  uno dei seguenti  titoli o
requisiti:
  a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in
architettura;
  b)  diploma universitario  o scuola  universitaria diretta  ai fini
speciali per la progettazione della nautica da diporto;
  c) iscrizione nel registro  del personale tecnico delle costruzioni
navali  di  costruttore navale,  di  cui  all'articolo 278,  ed  aver
maturato,  dopo   l'avvenuta  iscrizione,   tre  anni   di  tirocinio
professionale in  un cantiere  o in  uno stabilimento  di costruzioni
navali;
  d) diploma  di istituto nautico  - sezione costruttori navali  - ed
aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o
in uno stabilimento di costruzioni navali;
  e) iscrizione nel registro  del personale tecnico delle costruzioni
navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato,
dopo  l'avvenuta   iscrizione,  almeno   cinque  anni   di  tirocinio
professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni
navali;
  f)   titoli  riconosciuti   equipollenti  a   quelli  sopraelencati
conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.
  3. Il periodo  di tirocinio indicato al comma 2,  lettere c), d) ed
e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito
della  progettazione   nautica,  navale   e  della   costruzione  con
comprovate mansioni di responsabilita'.
  4. La maturata  esperienza di cui al comma 3  e' documentata da una
dichiarazione resa all'autorita' marittima competente da un ingegnere
navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni
navali, di cui all'articolo 275  del regolamento per l'esecuzione del
codice  della navigazione,  preposto alla  direzione del  cantiere di
costruzione,  ovvero alla  progettazione navale,  presso il  quale il
candidato  ha prestato  la  propria opera  con  regolare rapporto  di
lavoro.
  5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino
al 31 dicembre 1998 possono essere  ammessi agli esami i candidati in
possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto
anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.
  6. La maturata  esperienza di cui al comma 5  e' documentata da una
dichiarazione,  resa   all'autorita'  marittima  competente,   da  un
ingegnere navale  iscritto nel  registro del personale  tecnico delle
costruzioni  navali,  di  cui  all'articolo 275  del  regolamento  di
esecuzione del codice della  navigazione, attestante che il candidato
nel periodo prescritto  ha fornito la propria  opera professionale in
forma  autonoma, con  posizione  di  responsabilita', conservando  la
proprieta'  intellettuale  dei  progetti e  degli  elaborati  tecnici
realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.
  7.  Per il  conseguimento  dell'abilitazione a  progettista per  la
costruzione  delle  imbarcazioni  da  diporto  sono  tenute  sessioni
ordinarie di esami  presso le direzioni marittime di  Genova nel mese
di  settembre,  Napoli nel  mese  di  marzo  e  Trieste nel  mese  di
novembre.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 giugno 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Burlando, Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
  Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 15
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il testo vigente dell'art. 3 della  legge  11  febbraio
          1971, n. 50, e' il seguente:
            "Art.  3. - I progetti per la costruzione di imbarcazioni
          da diporto di   stazza   lorda    superiore    alle  cinque
          tonnellate   devono   essere firmati  da persona  abilitata
          alla  progettazione delle  costruzioni navali,   a    norma
          degli    articoli    277  e   278   del   regolamento   per
          l'esecuzione  del codice  della navigazione    (navigazione
          marittima),  approvato   con   D.P.R.  15  febbraio   1952,
          n.    328,    e    successive  modificazioni.     Ai   fini
          dell'applicazione  dei   suddetti articoli   le costruzioni
          con  materiali tecnologicamente avanzati   sono  equiparate
          alle costruzioni metalliche.
            I  progetti    per  la  costruzione    di imbarcazioni da
          diporto possono essere   firmati   anche   da   coloro  che
          abbiano  conseguito  apposita abilitazione,  mediante esame
          da   sostenere con  le  modalita' e  il programma stabiliti
          con decreto del Ministro della marina  mercantile,  emanato
          di    concerto con   il   Ministro   dei   trasporti e  che
          siano iscritti  nel  registro  di  cui all'art.   275   del
          regolamento  per l'esecuzione del codice  della navigazione
          di cui al  primo comma, in base  alle norme  stabilite  con
          decreto  del  Ministro della  marina mercantile, emanato di
          concerto con il Ministro dei trasporti.
            I    maestri d'ascia  possono  costruire imbarcazioni  da
          diporto  in legno di  stazza lorda superiore   alle  cinque
          tonnellate      anche   senza   formale  progetto,  purche'
          presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un
          disegno  schematico  contenente  i  dimensionamenti   delle
          strutture essenziali.
            Il  titolare  della ditta   costruttrice deve indicare un
          responsabile delle  costruzioni che  sia in   possesso  dei
          requisiti previsti  dai commi  primo   e  secondo  per   le
          relative    progettazioni    o   sia riconosciuto   esperto
          dalla  competente autorita'  marittima o  della navigazione
          interna,  sulla base dei requisiti   stabiliti con  decreto
          emanato    dal  Ministro    della    marina mercantile   di
          concerto con  il Ministro dei trasporti".
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio   dei Ministri),    come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto legislativo   3
          febbraio  1993, n.   29,   prevede che   con decreto    del
          Presidente  della    Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,    sentito    il    parere    del
          Consiglio  di  Stato  che  deve pronunziarsi  entro novanta
          giorni   dalla      richiesta,  possano     essere  emanati
          regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.