IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA
                 RICERCA   SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  29 marzo  1991, n.  113, sulle  iniziative per  la
diffusione della cultura scientifica;
  Vista la legge  28 dicembre 1995, n. 549, ed  in particolare l'art.
1, punti 40 e 41;
  Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte
dei conti il 16  novembre 1995, registro n. 1, foglio  n. 155, con il
quale  sono stati  dettati i  criteri di  massima da  seguire per  la
concessione di contributi di cui alla legge n. 113 / 1991;
  Visto il decreto  ministeriale 17 maggio 1996 che  ha stabilito per
l'anno 1996 "regole e modalita'  per la presentazione delle richieste
di concessione dei  contributi intesi a favorire  la diffusione della
cultura scientifica";
  Considerato che  per l'anno  finanziario 1997 la  somma disponibile
per  le  finalita'  della  predetta   legge  n.  113/1991  e'  di  L.
12.000.000.000,  risultante dalla  differenza  tra la  disponibilita'
complessiva del capo 2110 e la  somma oggetto della ripartizione - il
cui  procedimento e'  attualmente in  fase  di definizione  - per  il
funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;
  Considerata  l'opportunita' di  rideterminare le  modalita' per  la
concessione dei contributi;
  Considerata  l'opportunita'  di   determinare  specifiche  aree  di
intervento e  di destinare per  ognuna una quota di  finanziamenti al
fine  di realizzare  un  miglior intervento  coordinato  di tutte  le
iniziative volte alla diffusione della cultura tecnico - scientifica;
  Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113 / 1991 enti,
accademie,  fondazioni, consorzi,  associazioni ed  altre istituzioni
pubbliche  e private  che  abbiano  tra i  fini  la diffusione  della
cultura  tecnico -  scientifica, la  tutela e  la valorizzazione  del
patrimonio  naturalistico,  storico  -  scientifico,  tecnologico  ed
industriale  conservato  nel  nostro   Paese,  nonche'  attivita'  di
formazione e  di divulgazione  al fine  di stimolare  l'interesse dei
cittadini ed in  particolare dei giovani ai problemi  della ricerca e
della  sperimentazione,   anche  attraverso  l'impiego   delle  nuove
tecnologie multimediali.
  Saranno   tenute    in   particolare   considerazione,    ai   fini
dell'istruttoria  e dell'entita'  del finanziamento  attribuibile, le
iniziative presentate e sostenute  finanziariamente da una pluralita'
di  soggetti  pubblici  e  privati cosi'  da  favorire  una  migliore
qualita' dei risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti.
  Non sono ammissibili al contributo:
  a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
  b)  progetti che  non indichino  con  chiarezza gli  obiettivi e  i
destinatari;
    c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.