IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il   proprio  decreto   22  novembre   1995  con   il  quale
relativamente alla regione Emilia-Romagna, veniva autorizzato, in via
transitoria l'utilizzo della indicazione geografica "Colli Faentini";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Colli di Faenza";
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini sulla citata domanda e  la proposta del
relativo  disciplinare   di  produzione  pubblicati   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato pertanto  necessario procedere al  riconoscimento della
denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" in conformita'
alla proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni di  origine  controllata  vengano riconosciute  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione  di origine controllata  dei vini
"Colli di  Faenza" ed  e' approvato, nel  testo annesso,  il relativo
disciplinare di produzione.
  Detta  denominazione  e'  riservata  ai vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel predetto  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.