IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei vitigni raccomandati e / o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del vitigno stesso; Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome; Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita', della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica; Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nei territori delle regioni e delle province autonome, il nome di due vitigni scelti tra quelli previsti negli articoli 2 suddetti come utilizzabili nella designazione e presentazione del prodotto ottenuto, qualora detti vini siano ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, esclusivamente dai due vitigni di cui trattasi; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, in accoglimento delle richieste suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni e province autonome, prevede che i vini da tavola ad indicazione geografica tipica possano utilizzare il riferimento al nome di due vitigni scelti tra quelli, elencati nei rispettivi disciplinari di produzione come utilizzabili nella designazione e presentazione dei prodotti ottenuti, purche' i vini di cui trattasi siano ottenuti esclusivamente da uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati; Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto"; Visto il parere espresso al riguardo dalla Regione Veneto; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' del suddetto parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalita', da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Considerato che agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, approvati con il sopra citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995, sussistono i presupposti e le condizioni idonei a consentire l'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni nella designazione e presentazione dei suddetti vini come sopra specificato; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina, "Veneto Orientale", "Veneto" prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni. I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabilisingolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola ad indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.