IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazioni di  origine dei
vini;
  Visti  i propri  decreti con  i  quali sono  state riconosciute  le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
province autonome del  territorio nazionale e sono  stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 dei  citati disciplinari  di
produzione  che  prevedono  la   possibilita'  di  utilizzare,  nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti nel  territorio  delle  regioni e  delle
province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,   per  almeno   l'85%  da  uno   dei  vitigni
raccomandati e /  o autorizzati previsti dai detti  articoli, il nome
del vitigno stesso;
  Visti i  propri decreti  con i quali  sono stati  modificati alcuni
disciplinari di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni
integrative  e  modificative,  sul  piano  della  generalita',  della
disciplina  concernente la  produzione e  la commercializzazione  dei
vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei
vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nei
territori delle  regioni e  delle province autonome,  il nome  di due
vitigni scelti  tra quelli  previsti negli  articoli 2  suddetti come
utilizzabili   nella  designazione   e  presentazione   del  prodotto
ottenuto, qualora  detti vini  siano ottenuti  da uve  provenienti da
vigneti,  composti  nell'ambito  aziendale,  esclusivamente  dai  due
vitigni di cui trattasi;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini che,  in accoglimento  delle richieste
suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni
e  province autonome,  prevede che  i vini  da tavola  ad indicazione
geografica tipica  possano utilizzare il  riferimento al nome  di due
vitigni scelti  tra quelli,  elencati nei rispettivi  disciplinari di
produzione come  utilizzabili nella designazione e  presentazione dei
prodotti  ottenuti, purche'  i vini  di cui  trattasi siano  ottenuti
esclusivamente   da  uve   provenienti  al   100%  dai   due  vitigni
interessati;
  Visto il proprio  decreto 21 novembre 1995 con il  quale sono state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche  "Alto  Livenza",
"Colli   Trevigiani",    "Conselvano",   "delle    Venezie",   "Marca
Trevigiana",  "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese",  "Vallagarina",
"Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della
regione Veneto, della regione  Friuli-Venezia Giulia, della provincia
autonoma di Trento e sono  stati approvati i relativi disciplinari di
produzione;
  Visto il proprio  decreto 27 febbraio 1996 con il  quale sono state
apportate  integrazioni ai  disciplinari  di produzione  dei vini  ad
indicazione  geografica tipica  "Alto  Livenza", "Colli  Trevigiani",
"delle  Venezie",   "Marca  Trevigiana",  "Provincia  di   Verona"  o
"Veronese", Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto";
  Visto il parere espresso al riguardo dalla Regione Veneto;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  del suddetto parere
del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere
di   generalita',  da   intendersi  integrative   delle  disposizioni
contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica;
  Considerato che agli articoli 2  dei disciplinari di produzione dei
vini da  tavola ad  indicazione geografica  tipica, approvati  con il
sopra  citato decreto  dirigenziale  21 novembre  1995, sussistono  i
presupposti e  le condizioni idonei a  consentire l'utilizzazione del
riferimento al  nome dei  vitigni nella designazione  e presentazione
dei suddetti vini come sopra specificato;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  designazione   e  presentazione   dei  vini  da   tavola  ad
indicazione  geografica tipica  "Alto  Livenza", "Colli  Trevigiani",
"Conselvano",  "delle  Venezie",  "Marca Trevigiana",  "Provincia  di
Verona"  o  "Veronese",  "Vallagarina, "Veneto  Orientale",  "Veneto"
prodotti nel  territorio della  regione Veneto, della  regione Friuli
Venezia Giulia  e della  provincia autonoma  di Trento  e' consentito
utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
  I vitigni  di cui  al precedente comma  devono essere  compresi tra
quelli elencati  negli articoli 2 dei  corrispondenti disciplinari di
produzione  come   utilizzabilisingolarmente  nella   designazione  e
presentazione dei  relativi vini da tavola  ad indicazione geografica
tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.