IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare
riguardo al comma 2, lettera a);
  Visto il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997 approvato dal
Consiglio  dei  Ministri  in  data 5  agosto  1997,  con  particolare
riguardo al titolo II, art. 3, comma 1;
  Sentita la conferenza Statocitta' e autonomie locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I lavori di pubblica utilita' sono attivabili dai soggetti previsti
dalle  disposizioni  di   cui  all'art.  1,  comma   2,  del  decreto
legislativo  3   febbraio  1993,   n.  29,  e   cioe'  da   tutte  le
amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli istituti e  scuole di
ogni  ordine  e grado  e  le  istituzioni  educative, le  aziende  ed
amministrazioni dello  Stato ad ordinamento autonomo,  le regioni, le
province,  i  comuni,  le  comunita'  montane,  e  loro  consorzi  ed
associazioni,  le istituzioni  universitarie,  gli istituti  autonomi
case  popolari,  le camere  di  commercio,  industria, artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle societa' a
prevalente partecipazione pubblica, da altri soggetti individuati con
decreto del Ministro del lavoro  nonche' dalle cooperative sociali di
cui  alla legge  8 novembre  1991, n.  381, nei  seguenti settori  ed
ambiti:
  a)  servizi alla  persona, con  particolare riguardo  all'infanzia,
all'adolescenza,   agli  anziani,   ai  servizi   per  l'integrazione
socioculturale  degli  immigrati  extracomunitari,  ai  portatori  di
handicap, nonche' alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti
e agli interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
  b)  salvaguardia  e  cura   dell'ambiente  e  del  territorio,  con
particolare riguardo  alla raccolta  differenziata, alla  gestione di
discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani,
alla tutela della  salute e della sicurezza nei luoghi  pubblici e di
lavoro, alla tutela  delle aree protette e dei  parchi naturali, alla
bonifica  delle  aree  industriali  dismesse  e  agli  interventi  di
dismissione dall'amianto;
  c)  sviluppo rurale  e  acquacoltura, con  particolare riguardo  al
miglioramento   della  rete   idrica,  alla   tutela  degli   assetti
idrogeologici e  all'incentivazione dell'agricoltura  biologica, alla
realizzazione   delle  opere   necessarie   allo   sviluppo  e   alla
modernizzazione   dell'agricoltura,   silvicoltura,  acquacoltura   e
agriturismo;
  d) recupero  e riqualificazione degli  spazi urbani ivi  compresi i
quartieri delle citta' e dei centri  minori e dei beni culturali, con
particolare riguardo  alla valorizzazione del patrimonio  culturale e
all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti.