IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 15,  comma 1, del decreto legislativo  19 giugno 1997,
n.  218,  che  introduce  nuove  modalita'  di  determinazione  delle
sanzioni  applicabili in  caso di  definizione dell'accertamento  per
mancata impugnazione  sia di imposte  dirette che indirette e  per il
quale  non  si e'  altresi'  formulata  istanza di  accertamento  con
adesione, prevedendo la riduzione delle sanzioni stesse ad un quarto,
da pagare entro il termine per la proposizione del ricorso unitamente
alle altre somme complessivamente dovute;
  Visto l'art. 15, comma 2, che prevede la possibilita' di versare il
dovuto anche ratealmente  secondo le disposizioni di  cui all'art. 8,
commi 2  e 3, del decreto  legislativo stesso e rinvia  ad un decreto
ministeriale la definizione delle modalita' di versamento delle somme
dovute;
  Ritenuta la necessita'  di istituire nuovi codici -  tributo per il
pagamento delle  maggiori imposte  dovute ai  fini delle  imposte sui
redditi e delle relative penalita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  versamento  delle  somme dovute  per  mancata  impugnazione
dell'accertamento  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  ai  sensi
dell'art.  15 del  decreto legislativo  19  giugno 1997,  n. 218,  e'
effettuato,  per  ciascun  anno  definito,  al  concessionario  della
riscossione  competentein  base   all'ultimo  domicilio  fiscale  del
contribuente   o    mediante   delega   alle    banche,   utilizzando
rispettivamente la distinta mod. 21 o la delega di pagamento mod. C.,
ovvero,  in  caso  di  pagamento   tramite  gli  uffici  postali,  il
bollettino  mod.  31.  I  contribuenti non  intestatari  o  non  piu'
intestatari di conto fiscale eseguono il versamento al concessionario
competente   in  base   all'ultimo  domicilio   fiscale,  ovvero   al
concessionario  competente  al  momento   della  chiusura  del  conto
fiscale,  utilizzando la  distinta mod.  8 o  il bollettino  di conto
corrente postale mod. 11 nonche',  per i tributi dovuti dalle persone
fisiche  e dalle  societa'  di persone,  anche  mediante delega  alle
banche,  utilizzando il  modello di  cui al  decreto ministeriale  25
settembre  1995, contraddistinto  da  carta bianca  e grafica  colore
azzurro.
  2. Il versamento  delle somme dovute a titolo di  contributo per le
prestazioni  del  servizio sanitario  e  delle  relative sanzioni  va
effettuato  utilizzando i  predetti modelli  8 e  11 o  la delega  di
pagamento di  cui al  gia' citato  decreto ministeriale  25 settembre
1995.
  3. Per il versamento al concessionario  o alla banca delle somme di
cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici - tributo:
  4455 - IRPEF e relativi interessi  - art. 15 decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
  4456  - Sanzioni  e altre  somme dovute  relativamente al  codice -
tributo 4455;
  3455 - ILOR  e relativi interessi - art. 15  decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
  3456  - Sanzioni  e altre  somme dovute  relativamente al  codice -
tributo 3455;
  2455 - IRPEG e relativi interessi  - art. 15 decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
  2456  - Sanzioni  e altre  somme dovute  relativamente al  codice -
tributo 2455;
  1661 - Altre  imposte dirette e sostitutive e  relativi interessi -
art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  1662  - Sanzioni  e altre  somme dovute  relativamente al  codice -
tributo 1661;
  8896  - Contributo  per  le prestazioni  del  servizio sanitario  e
relativi interessi e sanzioni - art. 15 decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218.
  4. Sui  modelli 8 e  11, nonche' sul modello  di cui al  decreto 25
settembre 1995, non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui
e' destinata la dichiarazione dei redditi.
  5.  Le avvertenze  riportate sui  modelli di  cui al  comma 1  sono
integrate con i  codici di cui al comma 3.  Il periodo di riferimento
da riportare sui modelli di versamento o l'anno d'imposta da indicare
sui modelli di delega bancaria e'  l'anno per il quale si e' definito
l'accertamento.
  6. Le somme di  cui al comma 3, con esclusione di  quelle di cui al
codice 8896,  al netto delle  commissioni spettanti, sono  versate al
capo VI, ai seguenti capitoli e articoli di bilancio:
 
   Codice-tributo           Capitolo             Articolo
        __                     __                   __
       4455                   1023                  24
       4456                   1023                  24
       3455                   1025                  19
       3456                   1025                  19
       2455                   1024                  11
       2456                   1024                  11
       1661                   1171                   7
       1662                   1171                   7
 
  7.  I concessionari  della riscossione  che operano  nel territorio
della  regione Sicilia  devono  versare, al  netto delle  commissioni
spettanti, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le
somme riscosse a titolo di IRPEF (codici  - tributo 4455 e 4456) e di
IRPEG  (codici -  tributo 2455  e 2456)  gia' al  netto delle  quote,
rispettivamente,  dello 0,41  per  cento  e del  3,41  per cento,  di
spettanza  dell'Erario /  Stato,  nonche', per  le  somme riscosse  a
titolo di  ILOR (codici  - tributo  3455 e 3456),  una quota  pari al
12,60  per cento,  diminuita  di una  quota del  4,10  per cento,  da
versare   all'Erario/Stato,  unitamente   alla  quota   di  spettanza
dell'87,40 per cento del gettito.
  8.  Le  banche che  operano  in  Sicilia  versano, al  netto  delle
commissioni spettanti, all'ufficio  provinciale della cassa regionale
siciliana le somme riscosse a titolo  di IRPEF (codici - tributo 4455
e 4456) gia'  al netto della quota dello 0,41  per cento di spettanza
dell'Erario/Stato, nonche',  per le somme  riscosse a titolo  di ILOR
(codici -  tributo 3455 e 3456),  una quota pari al  12,60 per cento,
diminuita di  una quota del  4,10 per  cento da versare  all'Erario /
Stato, unitamente  alla quota di  spettanza dell'87,40 per  cento del
gettito.
  9.  Le somme  relative ai  codici  - tributo  1661 e  1662, per  le
operazioni  effettuate in  Sicilia, vanno  riversate per  intero alla
cassa regionale  siciliana al capitolo ed  articolo corrispondente al
capitolo 1171, art. 7, del bilancio dello Stato.
  10. Le somme relative al codice - tributo 8896 vanno riversate alle
apposite contabilita'  speciali di  giro fondi secondo  la disciplina
dei  decreti  ministeriali  del  22  aprile  1993,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1993, n. 99.