IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che introduce nuove modalita' di determinazione delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento per mancata impugnazione sia di imposte dirette che indirette e per il quale non si e' altresi' formulata istanza di accertamento con adesione, prevedendo la riduzione delle sanzioni stesse ad un quarto, da pagare entro il termine per la proposizione del ricorso unitamente alle altre somme complessivamente dovute; Visto l'art. 15, comma 2, che prevede la possibilita' di versare il dovuto anche ratealmente secondo le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso e rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalita' di versamento delle somme dovute; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici - tributo per il pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini delle imposte sui redditi e delle relative penalita'; Decreta: Art. 1. 1. Il versamento delle somme dovute per mancata impugnazione dell'accertamento ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' effettuato, per ciascun anno definito, al concessionario della riscossione competentein base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 21 o la delega di pagamento mod. C., ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino mod. 31. I contribuenti non intestatari o non piu' intestatari di conto fiscale eseguono il versamento al concessionario competente in base all'ultimo domicilio fiscale, ovvero al concessionario competente al momento della chiusura del conto fiscale, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11 nonche', per i tributi dovuti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro. 2. Il versamento delle somme dovute a titolo di contributo per le prestazioni del servizio sanitario e delle relative sanzioni va effettuato utilizzando i predetti modelli 8 e 11 o la delega di pagamento di cui al gia' citato decreto ministeriale 25 settembre 1995. 3. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici - tributo: 4455 - IRPEF e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 4456 - Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice - tributo 4455; 3455 - ILOR e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 3456 - Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice - tributo 3455; 2455 - IRPEG e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 2456 - Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice - tributo 2455; 1661 - Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 1662 - Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice - tributo 1661; 8896 - Contributo per le prestazioni del servizio sanitario e relativi interessi e sanzioni - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 4. Sui modelli 8 e 11, nonche' sul modello di cui al decreto 25 settembre 1995, non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui e' destinata la dichiarazione dei redditi. 5. Le avvertenze riportate sui modelli di cui al comma 1 sono integrate con i codici di cui al comma 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento o l'anno d'imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e' l'anno per il quale si e' definito l'accertamento. 6. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al codice 8896, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, ai seguenti capitoli e articoli di bilancio: Codice-tributo Capitolo Articolo __ __ __ 4455 1023 24 4456 1023 24 3455 1025 19 3456 1025 19 2455 1024 11 2456 1024 11 1661 1171 7 1662 1171 7 7. I concessionari della riscossione che operano nel territorio della regione Sicilia devono versare, al netto delle commissioni spettanti, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF (codici - tributo 4455 e 4456) e di IRPEG (codici - tributo 2455 e 2456) gia' al netto delle quote, rispettivamente, dello 0,41 per cento e del 3,41 per cento, di spettanza dell'Erario / Stato, nonche', per le somme riscosse a titolo di ILOR (codici - tributo 3455 e 3456), una quota pari al 12,60 per cento, diminuita di una quota del 4,10 per cento, da versare all'Erario/Stato, unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito. 8. Le banche che operano in Sicilia versano, al netto delle commissioni spettanti, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF (codici - tributo 4455 e 4456) gia' al netto della quota dello 0,41 per cento di spettanza dell'Erario/Stato, nonche', per le somme riscosse a titolo di ILOR (codici - tributo 3455 e 3456), una quota pari al 12,60 per cento, diminuita di una quota del 4,10 per cento da versare all'Erario / Stato, unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito. 9. Le somme relative ai codici - tributo 1661 e 1662, per le operazioni effettuate in Sicilia, vanno riversate per intero alla cassa regionale siciliana al capitolo ed articolo corrispondente al capitolo 1171, art. 7, del bilancio dello Stato. 10. Le somme relative al codice - tributo 8896 vanno riversate alle apposite contabilita' speciali di giro fondi secondo la disciplina dei decreti ministeriali del 22 aprile 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1993, n. 99.