IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 1; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visti gli accordi interprofessionali, stipulati in data 8 ottobre 1994 e 30 gennaio 1995 relativi alla pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico; Visto il proprio decreto 30 maggio 1997 recante disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico; Ritenuta la particolarita' dell'area di pesca del Golfo di Trieste con riferimento alle aree antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, avuto riguardo anche all'avviso espresso dalla capitaneria di porto di Trieste; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con gli attrezzi denominati circuizione e volante, e' disciplinata fino al 31 ottobre 1997 dalle disposizioni contenute nel decreto del 30 maggio 1997 cosi' come modificato dal presente decreto.