IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 1;
  Vista la legge  14 luglio 1965, n. 963,  e successive modificazioni
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il regolamento  per l'esecuzione della legge  14 luglio 1965,
n.  963, approvato  con  decreto del  Presidente  della Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639;
  Visti gli  accordi interprofessionali, stipulati in  data 8 ottobre
1994 e  30 gennaio 1995 relativi  alla pesca dei piccoli  pelagici in
mare Adriatico;
  Visto il  proprio decreto 30  maggio 1997 recante  disciplina della
pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico;
  Ritenuta la particolarita' dell'area di  pesca del Golfo di Trieste
con  riferimento alle  aree antistanti  i compartimenti  marittimi di
Trieste e Monfalcone, avuto  riguardo anche all'avviso espresso dalla
capitaneria di porto di Trieste;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997,
hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   pesca  dei   piccoli   pelagici  nelle   acque  antistanti   i
compartimenti  marittimi da  Trieste a  Brindisi, effettuata  con gli
attrezzi denominati circuizione e volante, e' disciplinata fino al 31
ottobre 1997 dalle  disposizioni contenute nel decreto  del 30 maggio
1997 cosi' come modificato dal presente decreto.