Con  decreto  ministeriale  n.  23195  del  28  luglio  1997,  sono
accertati presupposti  di cui  all'art. 3,  comma 2,  legge n.  223 /
1991, relativi  al periodo dal 13  aprile 1997 al 12  ottobre 1997 in
favore della  S.c. a  r.l. L.T.R.  - OC -  Linea Tranviaria  Rapida -
Opere civili, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  A seguito  dell'accertamento di cui  all'art. 1, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori della  S.c. a r.l. L.T.R.  - OC -
Linea Tranviaria  Rapida - Opere civili  con sede e unita'  in Napoli
per il periodo dal 13 aprile 1997 al 12 ottobre 1997.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23196  del 28 luglio 1997, e' approvato
il programma  di ristrutturazione aziendale, relativo  al periodo dal
18  aprile  1994 al  16  settembre  1995,  della ditta  S.p.a.  SAIAG
Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti della ditta  S.p.a. SAIAG Industria, con sede
in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone per il periodo dal 18 aprile
1994 al 17 ottobre 1994.
  Istanza presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.
  La  corresponsione  del  trattamento   di  cui  sopra  disposta  e'
prorogata dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 4 novembre 1994  con decorrenza 18
ottobre 1994.
  La  corresponsione  del  trattamento   di  cui  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 22 maggio 1995 al 16 settembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 29  maggio 1995 con  decorrenza 18
aprile 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236 / 1993.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 23080 del 7 luglio 1997.
  Con decreto  ministeriale n. 23197 del  28 luglio 1997, in  base al
combinato  disposto dell'art.  22, comma  2, legge  n. 223  / 1991  e
dell'art. 2,  comma 5,  legge n.  675 / 1997  citate in  preambolo e'
accertata, la  permanenza delle  condizioni di crisi  aziendale della
ditta S.p.a. Gargiulo con sede  ed unita' di Caserta relativamente al
periodo  dal 3  novembre  1987 al  16 febbraio  1988  per i  seguenti
motivi: "non avendo trovato concreta attuazione le previsioni in base
alle quali il  C.I.P.I., in data 4 novembre 1987,  si era pronunciato
negativamente in ordine all'istanza di proroga in questione (cessione
del  mandato  di  vendita  degli autoveicoli  Lancia  e  Alfa  Romeo;
vantaggi conseguenti alla chiusura della concessionaria OM)".
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui sopra,  e'  autorizzata  lal
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale  in favore dei  lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gargiulo,  con sede in Caserta e unita'
di Caserta, per il periodo dal 3 novembre 1987 al 16 febbraio 1988.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati.
  Con decreto ministeriale n. 23198  del 28 luglio 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dall'8 febbraio  1996 al 7 maggio  1997, della ditta S.p.a.  Alenia -
Azienda  di  Finmeccanica,  con  sede  in  Roma  e  unita'  dell'Area
aeronautica  Caselle (Torino),  Casoria  (Napoli),  Napoli Centro  R.
Bonifacio Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski n. 92,
Torino.
  A  seguito  dell'appprovazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  della  ditta  S.p.a. Alenia  -  Azienda  di
Finmeccanica, con sede in Roma e unita' dell'Area aeronautica Caselle
(Torino),  Casoria (Napoli),  Napoli Centro  R. Bonifacio  Pomigliano
(Napoli),  sede di  Roma viale  M. Pilsudski  n. 92,  Torino, per  il
periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 22  marzo 1996  con decorrenza  8
febbraio 1996.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2
e' prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1996 con decorrenza 8
agosto 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23199 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Tessitura di Merate,  con sede in
Merate  (Como) e  unita'  di  Merate (Como),  per  un  massimo di  53
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  5  maggio 1997  al  4
novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 5
novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23200 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3P, con sede in Citta' di Castello
(Perugia) e unita' di Citta'  di Castello fraz. Romano (Perugia), per
un massimo  di 29  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 13  giugno
1997 al 12 dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13
dicembre 1997 al 12 giugno 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23201 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Jucker, con  sede  in Milano  e
unita' di Lomagna (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, e unita'
di  Milano,  per un  massimo  di  11  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 6
settembre 1997 al 5 marzo 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23202 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Innse macchine utensili, con sede
in Brescia e unita' di Brescia,  per un massimo di 150 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 15
settembre 1997 al 14 marzo 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23203 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. La Co.Fi.S., con  sede in Carasco
(Genova)  e  unita'  di  Volvera  (Torino),  per  un  massimo  di  24
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 30  marzo  1997 al  29
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 30
settembre 1997 al 29 marzo 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23204 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Sigma  elettronica, con  sede in
Torino e  unita' di Barone  Canavese (Torino),  per un massimo  di 62
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  13 febbraio 1997  al 12
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13
agosto 1997 al 12 febbraio 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23205 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Kaimano, con sede  in Acqui Terme
(Alessandria) e unita'  di Acqui Terme (Alessandria),  per un massimo
di 43 dipendenti; unita' di Alpignano  (Torino), per un massimo di 25
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  5  maggio 1997  al  4
novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 5
novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23206 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e
unita' di Umbertide - Z.I. Madonna del Moro (Perugia), per un massimo
di 104  dipendenti, e' autorizzata la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  3  giugno 1997  al  2
dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 3
dicembre 1997 al 2 giugno 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23207 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Colorado,  con sede  in Caraglio
(Cuneo)  e  unita'  di  Caraglio   (Cuneo),  per  un  massimo  di  18
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  10  marzo 1997  al  9
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 10
settembre 1997 al 9 marzo 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23208 del 28 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pat 2,  con sede in Aci S. Antonio
- contrada Lavinaio  (Catania) e unita' di Aci S.  Antonio - contrada
Lavinaio (Catania), per  un massimo di 45  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 5
novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23211 del 28 luglio 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta
S.r.l.  DMV Stainless  Italia  -  Gruppo Ilva,  con  sede in  Dalmine
(Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti della  ditta S.r.l.  DMV Stainless  Italia -
Gruppo Ilva, con sede in Dalmine  (Bergamo) e unita' di Costa Volpino
(Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
  Istanza aziendale  presentata il  18 aprile  1994 con  decorrenza 1
marzo 1994;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta con  decreto ministeriale  con
effetto  dal 1  marzo  1994, in  favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con
sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
  Istanza aziendale  presentata dal  1 agosto  1994 con  decorrenza 1
settembre 1994.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23212 del 28 luglio 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al
18  aprile 1997,  della  ditta S.p.a.  O.A.N.  - Officine  Aeronavali
Venezia -  Gruppo Alenia, con sede  in Tessera (Venezia) e  unita' di
Capodichino (Napoli) .
   Parere comitato tecnico del 9 luglio 1997: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 17  dicembre 1993  con effetto  dal 19
aprile 1993,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti della
ditta S.p.a.  O.A.N. - Officine  Aeronavali Venezia -  Gruppo Alenia,
con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) per il
periodo dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata il 13  novembre 1995 con decorrenza 19
ottobre 1995.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  ga'  disposta con  decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con  effetto dal 19 aprile 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
O.A.N. -  Officine Aeronavali  Venezia - Gruppo  Alenia, con  sede in
Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) per il periodo dal
19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 19
aprile 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
  3)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  ga'  disposta con  decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con  effetto dal 19 aprile 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
O.A.N. -  Officine Aeronavali  Venezia - Gruppo  Alenia, con  sede in
Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) per il periodo dal
19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22  novembre 1996 con decorrenza 19
ottobre 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23213  del 28 luglio 1997, e' approvata
la  modifica del  programma  per conversione  aziendale, relativo  al
periodo  dal 6  maggio  1997 al  5 maggio  1998,  della ditta  S.p.a.
Montello,  con  sede  in  Montello (Bergamo)  e  unita'  di  Montello
(Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 2 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per  conversione  aziendale,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  dell'8 marzo  1997 con  effetto dal  6 maggio  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  della ditta  S.p.a.
Montello,  con  sede  in  Montello (Bergamo)  e  unita'  di  Montello
(Bergamo) per il periodo dal 6 maggio 1997 al 5 novembre 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 27 febbraio 1997  con decorrenza 6
maggio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23214  del 28 luglio 1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
1 ottobre  1996 al 30 settembre  1997, della ditta S.p.a.  Ve.Ba.D. -
Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unita'
di Gioia del Colle (Bari).
   Parere comitato tecnico del 12 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi
Duraccio, con  sede in Gioia del  Colle (Bari) e unita'  di Gioia del
Colle (Bari) per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 ottobre  1996 con  decorrenza 1
ottobre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23215 del 28 luglio 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 1 settembre 1996
al  31  agosto  1997,  della  ditta  S.p.a.  Acciaierie  e  tubificio
meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari.
   Parere comitato tecnico del 10 giugno 1997: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  13  luglio  1995  con effetto  dal  1
settembre  1994, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
della ditta  S.p.a. Acciaierie e  tubificio meridionali, con  sede in
Bari e  unita' di  Bari per  il periodo  dal 1  settembre 1996  al 28
febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 18  ottobre 1996 con  decorrenza 1
settembre 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  ga'  disposta con  decreto
ministeriale del 13 luglio 1995 con  effetto dal 1 settembre 1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari
per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1997  con decorrenza  1
marzo 1997.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativa al  periodo dal  28 ottobre  1996 al  31 giugno  1998, della
ditta  S.r.l. Bayer  biologicals,  con  sede in  Milano  e unita'  di
localita' Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena).
   Parere comitato tecnico del 10 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  della ditta:  S.r.l. Bayer  biologicals, con
sede in Milano  e unita' di localita' Bellaria  fraz. Rosia Sovicille
(Siena) per il periodo dal 28 ottobre 1996 al 27 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1996 con decorrenza 28
ottobre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23216 del 28 luglio 1997:
  1) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223 / 1991,  relativi al periodo dal 15 luglio  1997 al 14 gennaio
1998 della  ditta S.p.a. Calabrese  veicoli industriali, con  sede in
Bari e unita' di Bari, Palermo e Pomezia (Roma).
  Art. 3-bis, legge n. 135 / 1997.
  A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per  concordato  preventivo   gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del  2 agosto 1996  con effetto  dal 15 luglio  1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  della  ditta  S.p.a.
Calabrese veicoli  industriali, con  sede in Bari  e unita'  di Bari,
Palermo e  Pomezia (Roma)  per il  periodo dal 15  luglio 1997  al 14
gennaio 1998.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223 / 1991,  decreto tribunale  del 15
luglio 1996. Contributo addizionale: no.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 novembre 1995 al  30 novembre 1995 della  ditta S.p.a.
Marcotex, con sede in Melfi (Potenza)  e unita' di Dairago (Milano) e
Melfi (Potenza).
  Art. 3-bis, legge n. 135 / 1997.
  A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e
unita' di  Dairago (Milano) e  Melfi (Potenza)  per il periodo  dal 1
novembre 1995 al 30 novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 1  dicembre 1995 con  decorrenza 1
novembre 1995.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23217 del 28 luglio 1997:
  1) e' approvato il programma di crisi aziendale relativo al periodo
dal 26 agosto 1996 al 25  agosto 1997 della ditta S.p.a. Kaimano, con
sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino).
   Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  della  ditta S.p.a.  Kaimano,  con  sede in  Acqui  Terme
(Alessandria) e  unita' di Alpignano  (Torino) per il periodo  dal 26
agosto 1996 al 25 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 26
agosto 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 maggio 1997, n. 22797 / 2.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale con effetto dal 26
agosto 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Kaimano, con sede  in Acqui Terme (Alessandria) e unita'
di Alpignano (Torino) per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 4 maggio
1997.
  Istanza aziendale  presentata dal 13  marzo 1997 con  decorrenza 26
febbraio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 maggio 1997, n. 22797 / 3.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23230 del 30 luglio 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   C.N.P.  -   Cantieri  Navali
Partenopei, con sede in Napoli e  unita' di Napoli, per un massimo di
64  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  5 febbraio  1997 al  4
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 5
agosto 1997 al 4 febbraio 1998.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988.
  L'I.N.P.S.,  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.