IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  194, concernente
l'attuazione della  direttiva 91/414/CEE in materia  di immissione in
commercio  dei prodotti  fitosanitari,  gia'  definiti fitofarmaci  e
presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto l'art. 17,  comma 1, del citato decreto  legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con il quale e' disposto che il Ministro della sanita',
sentiti i  Ministri delle  risorse agricole, alimentari  e forestali,
dell'ambiente  e dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato,
entro il 31  ottobre di ciascun anno, adotti  piani nazionali annuali
per il controllo ufficiale:
  a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la
rispondenza  ai  requisiti  prescritti  dalle  norme  vigenti  e,  in
particolare, dai decreti di autorizzazione dei prodotti stessi;
  b)  dell'utilizzazione dei  prodotti  fitosanitari autorizzati,  la
quale deve  essere conforme  a tutte  le indicazioni  riportate nelle
etichette  autorizzate,  in  applicazione dei  principi  delle  buone
pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, di lotta integrata;
  Visto l'art. 17,  comma 2, del citato decreto  legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con  il quale e' disposto che le  regioni e le province
autonome trasmettano al  Ministero della sanita', entro  il 31 maggio
di  ciascun  anno,   i  risultati  dei  controlli   eseguiti  per  la
realizzazione dei piani  annuali di cui al comma 1  del medesimo art.
17, nell'ambito delle rispettive  attribuzioni e secondo i rispettivi
ordinamenti;
  Vista la  circolare del Ministro  della sanita' 10 giugno  1995, n.
17, pubblicata  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.
145 del  23 giugno  1995, concernente  gli aspetti  applicativi delle
nuove norme  in materia di  prodotti fitosanitari recate  dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento  per la disciplina della produzione,
del  commercio e  della vendita  di  fitofarmaci e  di presidi  delle
derrate alimentari immagazzinate;
  Visto l'art. 25 del citato  decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255, con il quale e' attribuita al Ministero della
sanita' ed  alle istituzioni sanitarie la  competenza della vigilanza
per  l'applicazione   del  regolamento  in  materia   di  produzione,
commercio  e vendita  dei  fitofarmaci e  dei  presidi delle  derrate
alimentari immagazzinate,  ferme restando  le competenze  delle altre
amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' la facolta' del Ministero
della  sanita'  di  avvalersi  dell'opera dei  nuclei  dell'Arma  dei
carabinieri, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 17 marzo
1975;
  Vista la legge 23 dicembre  1978, n. 833, concernente l'istituzione
del  Servizio  sanitario  nazionale,  e, in  particolare,  l'art.  7,
relativo  all'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle  regioni  in
materia di controlli;
  Visto  l'art. 10  della legge  7 agosto  1986, n.  462, concernente
l'istituzione presso il Ministero  delle risorse agricole, alimentari
e   forestali  dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi   per
l'esercizio delle  funzioni inerenti la prevenzione  e la repressione
anche  delle  infrazioni nella  preparazione  e  nel commercio  delle
sostanze di uso agrario o forestale;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 536, concernente
l'istituzione del Servizio fitosanitario nazionale;
  Visto l'art.  8 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502,
cosi' come  modificato dal  decreto legislativo  7 dicembre  1993, n.
517,  recante  il riordino  della  disciplina  in materia  sanitaria,
prevedendo tra l'altro che le  attivita' di indirizzo e coordinamento
necessaria   a  garantire   l'uniforme  attuazione   delle  normative
dell'Unione  europea  e  di altre  istituzioni  internazionali  siano
assicurate dal Ministero della sanita';
  Vista la  legge 29 dicembre 1993,  n. 580, con la  quale sono stati
riordinati  gli uffici  provinciali dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato, di  cui al  decreto legislativo  luogotenenziale 21
settembre 1944, n. 315, e con la quale tra l'altro e' stato istituito
il registro delle  imprese, incluse quelle agricole,  di cui all'art.
2135 del codice civile;
  Vista la  legge 21 gennaio  1994, n. 61,  concernente l'istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
  Sentiti i Ministri delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Ritenuto di  adottare per l'anno  1997 il primo piano  di controllo
ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Piani delle regioni e delle province autonome
                           per l'anno 1997
  1. Entro sessanta  giorni dalla data di  pubblicazione del presente
decreto le regioni  e le province autonome adottano  per l'anno 1997,
in conformita'  a quanto previsto  agli allegati 1  e 2, il  piano di
controllo ufficiale:
  a)  dei  prodotti  fitosanitari  in  commercio  nel  territorio  di
competenza,  al  fine  di  accertarne  la  rispondenza  ai  requisiti
prescritti dalle norme vigenti e,  in particolare, alle condizioni di
autorizzazione dei prodotti stessi;
  b)  dell'utilizzazione nel  territorio di  competenza dei  prodotti
fitosanitari  autorizzati,  in  conformita' a  tutte  le  indicazioni
riportate nelle  etichette autorizzate, in applicazione  dei principi
delle buone  pratiche fitosanitarie nonche', ove  possibile, di lotta
integrata.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto le  regioni e le  province autonome trasmettono  al Ministero
della  sanita' il  piano,  unitamente ad  una relazione  illustrativa
dello stesso.
  3.  Entro il  31  maggio 1998  le regioni  e  le province  autonome
trasmettono  al   Ministero  della  sanita'  i   risultati  derivanti
dall'attuazione  del piano,  conformandosi  allo schema  di cui  agli
allegati 1 e 2.
  4. Entro il 31 luglio 1998 il Ministero della sanita' presenta alla
Commissione  europea  e agli  Stati  membri  dell'Unione europea  una
relazione  sui risultati  conseguiti dai  piani durante  l'anno 1997,
inclusi  quelli  relativi alle  attivita'  dei  nuclei dell'Arma  dei
carabinieri e  dell'Ispettorato centrale  repressione frodi.  Di tale
relazione  sono,  altresi',  informati  il  Ministero  delle  risorse
agricole  e  forestali,  il  Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero
dell'industria, le regioni e le province autonome.