IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la direttiva  del Consiglio n. 68/193/CEE del  9 aprile 1968,
che   auspica   una   progressiva    scomparsa   dei   materiali   di
moltiplicazione  della  categoria  standard  in  ragione  della  loro
qualita' inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base
e certificato;
  Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che
prevede  la possibilita'  per gli  Stati membri,  ove non  siano gia'
state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una
determinata data i  materiali di moltiplicazione della  vite di certe
varieta'   siano    commercializzati   solo   come    "materiali   di
moltiplicazione   di   base"    o   "materiali   di   moltiplicazione
certificati";
  Considerato  che   altri  Paesi  dell'Unione  europea   hanno  gia'
recepito, con propri provvedimenti, le indicazioni della direttiva n.
68/193/CEE e che quindi e'  opportuno un adeguamento delle produzioni
di  materiali di  moltiplicazione al  fine di  evitare la  perdita di
importanti fasce di mercato da parte dei vivaisti viticoli italiani;
  Considerato  che il  materiale di  moltiplicazione della  categoria
standard  offre  garanzie  minori  in  ordine  alla  possibilita'  di
diffusione  di   virosi  dannose  per   la  vite  e   che  l'evidenza
sperimentale  dimostra  che  tali  malattie virali  si  sono  diffuse
attraverso   l'utilizzo   di   materiali  di   varieta'   portinnesto
appartenente a tale categoria;
  Considerato che esiste una  generale disponibilita' di materiale di
moltiplicazione  della categoria  certificato  tale  da soddisfare  i
fabbisogni  interni per  la quasi  totalita' delle  varieta' di  vite
attualmente iscritte  al catalogo  nazionale delle varieta'  di vite,
istituito  a norma  dell'art.  11 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969;
  Ravvisata  peraltro la  necessita'  di prevedere  un intervallo  di
tempo  entro il  quale procedere  ad un  ampliamento delle  superfici
investite a piante madri portinnesto per talune varieta' per le quali
la   produzione  di   materiali  di   moltiplicazione  di   categoria
certificato e' attualmente carente;
  Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varieta' di
vite  ha  esaminato   ed  approvato  la  proposta   di  adozione  del
provvedimento in questione nella seduta del 18 ottobre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A partire  dal 1  gennaio 2002  non e' ammessa  la produzione  e la
commercializzazione  di  materiali  di moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto.