IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che auspica una progressiva scomparsa dei materiali di moltiplicazione della categoria standard in ragione della loro qualita' inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base e certificato; Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che prevede la possibilita' per gli Stati membri, ove non siano gia' state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una determinata data i materiali di moltiplicazione della vite di certe varieta' siano commercializzati solo come "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati"; Considerato che altri Paesi dell'Unione europea hanno gia' recepito, con propri provvedimenti, le indicazioni della direttiva n. 68/193/CEE e che quindi e' opportuno un adeguamento delle produzioni di materiali di moltiplicazione al fine di evitare la perdita di importanti fasce di mercato da parte dei vivaisti viticoli italiani; Considerato che il materiale di moltiplicazione della categoria standard offre garanzie minori in ordine alla possibilita' di diffusione di virosi dannose per la vite e che l'evidenza sperimentale dimostra che tali malattie virali si sono diffuse attraverso l'utilizzo di materiali di varieta' portinnesto appartenente a tale categoria; Considerato che esiste una generale disponibilita' di materiale di moltiplicazione della categoria certificato tale da soddisfare i fabbisogni interni per la quasi totalita' delle varieta' di vite attualmente iscritte al catalogo nazionale delle varieta' di vite, istituito a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969; Ravvisata peraltro la necessita' di prevedere un intervallo di tempo entro il quale procedere ad un ampliamento delle superfici investite a piante madri portinnesto per talune varieta' per le quali la produzione di materiali di moltiplicazione di categoria certificato e' attualmente carente; Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varieta' di vite ha esaminato ed approvato la proposta di adozione del provvedimento in questione nella seduta del 18 ottobre 1996; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 gennaio 2002 non e' ammessa la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto.