IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Trento e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto"; Visto il proprio decreto 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il proprio decreto 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento; Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere l'integrazione dell'art. 2, limitatamente al territorio della provincia autonoma di Trento e dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" - Annesso "D", approvato con il sopra citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con il sopra citato decreto dirigenziale 27 febbraio 1996; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997; Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere l'integrazione degli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" - Annesso "G", approvato con il gia' citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con il gia' citato decreto dirigenziale 27 febbraio 1996; Visti il parere espresso dal predetto Comitato e la proposta di integrazione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1997; Vista la richiesta presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" - Annesso "I", approvato con il gia' citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con il gia' citato decreto dirigenziale 27 febbraio 1996; Visti il parere espresso dal predetto Comitato e la proposta di integrazione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri di detto Comitato alla emanazione di disposizioni integrative di quelle contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in questione; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" - Annesso "D", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con il decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 e' modificato, nella parte riguardante la provincia autonoma di Trento, come appresso: "La indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o loro sinonimi: Cabernet (da Cabernet franc e / o Cabernet Sauvignon), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata o Enantio, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling (da Riesling renano), Schiava (da Schiava Gentile e / o Schiava grigia e / o Schiava grossa), Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Kerner, Incrocio Manzoni 6.0.13, Meunier, Negrara (trentina), Pavana, Rebo, Sauvignon, Trebbiano. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.". 2. Il secondo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" - Annesso "D", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, integrato con decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 2 agosto 1996 e' sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta: "La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 23 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon, Traminer aromatico per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19".