IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n. 136 e n. 137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente: 86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici); 88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba); 87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre); Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316; 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive sopra citate; Vista la richiesta presentata dalla societa' ECO S.r.l. - European Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nella circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che la societa' ECO S.r.l. - European Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo; Decreta: Articolo unico 1. La societa' ECO S.r.l. - European Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna, e' autorizzata al rilascio delle certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa: gru a torre; escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici; tosaerba. 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nelle pertinenti direttive elencate nelle premesse. 3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate devono essere riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria puo' procedere alla verifica delle procedure di certificazione svolte dalla societa'. 5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa. 6. Nei casi di particolare gravita' o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1997 Il direttore generale: Visconti