IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Visti i  decreti legislativi 27 gennaio  1992, n. 135, n.  136 e n.
137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
  86/662, 89/514  (limitazione del  rumore prodotto  dagli escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
  88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti i decreti interministeriali 28  gennaio 1994, n. 226, 4 marzo
1994, n. 316; 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e
modalita' per  il rilascio  delle autorizzazioni  alla certificazione
dei livelli di  rumore prodotto dalle macchine di  cui alle direttive
sopra citate;
  Vista la richiesta presentata dalla  societa' ECO S.r.l. - European
Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna;
  Rilevato che la documentazione  pervenuta contiene quanto richiesto
nella circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;
  Considerato  che  la  societa'  ECO S.r.l.  -  European  Certifying
Organization,  con  sede  in   via  Brunelleschi,  119,  Ravenna,  ha
dichiarato di soddisfare ai criteri  minimi per la designazione degli
organismi di controllo;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. La societa'  ECO S.r.l. - European  Certifying Organization, con
sede in  via Brunelleschi, 119,  Ravenna, e' autorizzata  al rilascio
delle certificazioni CEE per i  livelli di rumore emessi dai seguenti
tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
  escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate  nell'apposito registro  vidimato dall'ispettorato  tecnico
del Ministero dell'industria.
  4.  Tutti gli  atti relativi  all'attivita' di  certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova  devono essere conservati per un periodo
non  inferiore a  cinque  anni. L'ispettorato  tecnico del  Ministero
dell'industria  puo'  procedere  alla  verifica  delle  procedure  di
certificazione svolte dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente autorizzazione viene sospesa  con effetto immediato, dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6. Nei casi  di particolare gravita' o qualora venga  a cessare uno
dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 settembre 1997
 Il direttore generale: Visconti