Nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  n. 229  del 1  ottobre
1997, e' stato pubblicato il decreto  29 luglio 1997, n. 331, recante
norme per  la definizione dei  criteri e delle  modalita' applicative
delle  disposizioni   concernenti  il  trattamento  di   pensione  di
anzianita' e, in deroga al  regime di non cumulabilita', il passaggio
al  rapporto  di lavoro  a  tempo  parziale  per il  personale  delle
amministrazioni pubbliche.
  L'art.  1  del suddetto  regolamento  individua  nel personale  "in
possesso dei requisiti di eta'  e di anzianita' contributiva indicati
nella  tabella  B allegata  alla  legge  8  agosto  1995, n.  335"  i
destinatari delle disposizioni del regolamento medesimo.
  Considerate le richieste di chiarimenti pervenute ed ai fini di una
corretta  applicazione  del regolamento  in  parola,  si richiama  il
disposto dell'art.1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cui
si collega la citata tabella B,  il quale fissa come requisito minimo
per  usufruire   delle  disposizioni  di   cui  al  decreto   n.  331
un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni collegata, per gli
anni 1996  - 1997, ad  un'eta' minima di 52  anni che, a  partire dal
1998, varia  progressivamente e cronologicamente come  indicato nella
tabella  medesima alla  colonna  1. Si  prescinde, invece,  dall'eta'
anagrafica per il personale in possesso di un'anzianita' contributiva
minima di 36 anni per il triennio 1996 - 1998, anch'essa variabile in
senso crescente a partire dal  1999, come riportato nella surriferita
tabella alla colonna 2.
                                           p. Il Ministro: Bettinelli