Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 1 ottobre 1997, e' stato pubblicato il decreto 29 luglio 1997, n. 331, recante norme per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale delle amministrazioni pubbliche. L'art. 1 del suddetto regolamento individua nel personale "in possesso dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335" i destinatari delle disposizioni del regolamento medesimo. Considerate le richieste di chiarimenti pervenute ed ai fini di una corretta applicazione del regolamento in parola, si richiama il disposto dell'art.1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si collega la citata tabella B, il quale fissa come requisito minimo per usufruire delle disposizioni di cui al decreto n. 331 un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni collegata, per gli anni 1996 - 1997, ad un'eta' minima di 52 anni che, a partire dal 1998, varia progressivamente e cronologicamente come indicato nella tabella medesima alla colonna 1. Si prescinde, invece, dall'eta' anagrafica per il personale in possesso di un'anzianita' contributiva minima di 36 anni per il triennio 1996 - 1998, anch'essa variabile in senso crescente a partire dal 1999, come riportato nella surriferita tabella alla colonna 2. p. Il Ministro: Bettinelli