IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                                  e
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il  primo comma  dell'art. 2  del decreto  - legge  2 gennaio
1997, n. 1, come modificato dalla  legge di conversione 5 marzo 1997,
n. 38, recante disposizioni in  materia di "Interventi urgenti per il
settore  dell'autotrasporto",  il  quale  stabilisce  che  i  pedaggi
autostradali per i veicoli appartenenti alle  classi B, 3, 4 e 5, che
svolgono servizi  di autotrasporto  di cose per  conto di  terzi sono
soggetti ad  una riduzione compensata,  a partire dal l  gennaio 1997
fino  al  31  dicembre  1997, commisurata  al  volume  del  fatturato
annuale;
  Visto  il comma  2  -ter  dello stesso  art.  2  del decreto  sopra
menzionato  che  stabilisce che  i  minori  introiti derivanti  dalla
riduzione  sono erogati  alle societa'  concessionarie nel  limite di
lire 55 miliardi, per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici;
  Visto  il comma  2 -  novies dello  stesso art.  2 del  decreto che
individua la  copertura finanziaria mediante utilizzo  di parte della
disponibilita'  per l'anno  1997  sul capitolo  6856  dello stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro;
  Considerato che a  norma del gia' citato comma 2  -ter dell'art. 2,
devono essere fissati  i criteri e le modalita' di  rimborso di detti
minori introiti; che  devono essere contenuti nel  predetto limite di
lire 55 miliardi di stanziamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le disposizioni  del presente decreto  disciplinano i criteri  e le
modalita' di erogazione, da parte  del Ministero dei lavori pubblici,
e  per  esso  dall'Ispettorato  generale per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale,  alle societa'  concessionarie di  autostrade che
gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione, dei
minori  introiti derivanti  dalla  riduzione  compensata dei  pedaggi
autostradali, applicati dalle societa' concessionarie che adottano il
sistema di classificazione assisagoma che comprende le classi B, 3, 4
e 5, alle  imprese di autotrasporto di  cui al successivo art.  2 o a
loro cooperative, consorzi e  societa' consortili, applicata ai sensi
dell'art. 2 del decreto - legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato
dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38.
  Con il presente  decreto sono altresi' disciplinati i  criteri e le
modalita'  di  rimborso da  parte  delle  societa' concessionarie  di
autostrade che  gestiscono i  sistemi di pagamento  differito tramite
fatturazione alle imprese di autotrasporto  di cose per conto terzi o
loro cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al beneficio
della riduzione compensata.