IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DEL TESORO Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto - legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, recante disposizioni in materia di "Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto", il quale stabilisce che i pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal l gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume del fatturato annuale; Visto il comma 2 -ter dello stesso art. 2 del decreto sopra menzionato che stabilisce che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono erogati alle societa' concessionarie nel limite di lire 55 miliardi, per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici; Visto il comma 2 - novies dello stesso art. 2 del decreto che individua la copertura finanziaria mediante utilizzo di parte della disponibilita' per l'anno 1997 sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; Considerato che a norma del gia' citato comma 2 -ter dell'art. 2, devono essere fissati i criteri e le modalita' di rimborso di detti minori introiti; che devono essere contenuti nel predetto limite di lire 55 miliardi di stanziamento; Decreta: Art. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' di erogazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, e per esso dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, alle societa' concessionarie di autostrade che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione, dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, applicati dalle societa' concessionarie che adottano il sistema di classificazione assisagoma che comprende le classi B, 3, 4 e 5, alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art. 2 o a loro cooperative, consorzi e societa' consortili, applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto - legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38. Con il presente decreto sono altresi' disciplinati i criteri e le modalita' di rimborso da parte delle societa' concessionarie di autostrade che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o loro cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al beneficio della riduzione compensata.