IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge - quadro sul pubblico impiego); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai "Ministeri" di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593, sottoscritto in data 16 maggio 1995; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, comma 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1996, relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Decreta: Art. 1. Sulla base delle vacanze di posti esistenti al momento della rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, vengono messi a concorso, ai sensi del comma 135 dell'art. 1 della legge n. 662 /1996, diciannove posti dell'ottava qualifica funzionale, duecentocinquanta posti della sesta qualifica funzionale, centosessantotto posti della quarta qualifica funzionale nei profili di seguito specificati: ottava qualifica funzionale: a) funzionario amministrativo; b) funzionario amministrativo contabile; c) esperto criptoanalista; d) archivista di Stato ricercatore storico scientifico; e) analista di sistema; f) analista di procedure; g) caposala macchine esperto; sesta qualifica funzionale: a) assistente amministrativo; b) ragioniere; c) assistente economico finanziario; d) assistente linguistico; e) assistente tecnico edile; f) assistente del servizio cifra ed intercettazione; g) assistente tecnico per le telecomunicazioni; h) programmatore; i) capo unita' operativa; l) consollista; quarta qualifica funzionale: a) coadiutore; b) conducente di automezzi speciali; c) autista meccanico; d) addetto ai servizi di portierato e custodia; e) elettricista; f) elettromeccanico; g) pittore; h) falegname; i) idraulico; l) telefonista telescriventista operatore radio. Il numero dei posti messi a concorso in ciascun profilo viene precisato in sede di bando di concorso.