IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  concernenti lo  statuto
degli  impiegati civili  dello Stato,  approvato con  il decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico citato, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, concernente il  riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
  Vista la legge 11 luglio  1980, n. 312, e successive modificazioni,
concernente  il  nuovo  assetto retributivofunzionale  del  personale
civile e militare dello Stato;
  Vista  la legge  29 marzo  1983,  n. 93  (leggequadro sul  pubblico
impiego);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio  1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  recante norme  regolamentari sull'accesso  agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi  unici e  delle altre forme  di assunzione  nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il Contratto collettivo nazionale  di lavoro del comparto del
personale dipendente  dai "Ministeri" di  cui all'art. 3  del decreto
del Presidente del  Consiglio dei Ministri 30 dicembre  1993, n. 593,
sottoscritto in data 16 maggio 1995;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 14
ottobre   1996,  relativo   alla  rideterminazione   delle  dotazioni
organiche  del   Ministero  degli   affari  esteri,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 23 del  29 gennaio
1997;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 1,
comma 134;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127,  concernente misure urgenti
per lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei procedimenti
di decisione e di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi  del comma 134  dell'art. 1  della legge n.  662/1996, nel
triennio  1997-1999,  gli  impiegati   di  cittadinanza  italiana  in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
con contratto a tempo indeterminato potranno essere immessi nei ruoli
del Ministero degli affari esteri,  a seguito di concorso, per titoli
ed esami, in numero massimo di  cinquanta unita' per ciascun anno, in
tutti  o parte  dei seguenti  profili professionali  delle qualifiche
funzionali sesta, quinta, quarta e terza:
  sesta qualifica funzionale:
    a) assistente amministrativo;
    b) ragioniere;
  quinta qualifica funzionale:
    a) operatore amministrativo;
    b) stenodattilografo;
    c) operatore amministrativo contabile;
  quarta qualifica funzionale:
    a) coadiutore;
    b) conducente di automezzi speciali;
    c) autista meccanico;
    d) addetto ai servizi di portierato e custodia;
  terza qualifica funzionale:
    a) conducente di automezzi;
    b) addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.
  I profili  verso i quali  avverranno le  immissioni in ruolo  ed il
numero  delle stesse  per ciascun  profilo viene  fissato al  momento
dell'emissione  dei  bandi  di  concorso,  anche  in  relazione  alla
disponibilita'    dei    posti    esistenti    e    delle    esigenze
dell'amministrazione. Qualora  parte dei  posti messi a  concorso non
dovessero  essere ricoperti  per  assenza di  candidati idonei,  tali
posti potranno  essere utilizzati  per altri profili  dove vi  sia un
numero eccedente di candidati idonei, sempre nei limiti delle vacanze
esistenti nel profilo di cui trattasi.