IL DIRETTORE GENERALE per l'attuazione della programmazione economica Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico - artistico delle regioni e altri soggetti; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interventi di cui al citato art. 1 della legge n. 292/1968, si intendono di competenza regionale e le relative disponibilita' confluiscono nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, della legge n. 537/1993; Visti i criteri di riparto dello stanziamento 1996, per gli interventi di cui alla citata legge n. 292/1968, emanati in data 17 aprile 1997, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997; Vista la nota UCA 11834, del 12 settembre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/ 1997, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996; Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 18.048.788.495, per il 1997, in conto residui 1996, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che i beni non statali del patrimonio storico - artistico sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994 da tenere in considerazione in sede di erogazione; Considerato che le erogazioni, a favore delle regioni a statuto speciale previste in tranches in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote spettanti, sono subordinate agli adempimenti stabiliti dai citati criteri direttivi della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263 /1992, i quali stabiliscono che per le erogazioni dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore "si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle leggi stesse", anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate; Ritenuto, quindi, di dover erogare le intere quote spettanti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. La somma di L. 18.048.788.495 e' impegnata, in conto residui 1996, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalita' esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate: Regioni e province autonome Importi (in lire) __ __ Valle d'Aosta 664.506.445 Sicilia 7.821.340.000 Sardegna 4.370.865.500 Friuli-Venezia Giulia 2.394.206.800 Provincia autonoma di Trento 1.315.127.750 Provincia autonoma di Bolzano 1.482.742.000 _______________ Totale . . . 18.048.788.495