Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentate dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Delia Nivolelli" Annesso C, approvato con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995, mediante l'inserimento nella base ampelografica dei predetti vini del vitigno Sangiovese N. e la previsione di fare riferimento al nome di detto vitigno, nella designazione e presentazione dei vini sopra indicati; Visto il sopra citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Camarro", "Colli Ericini", "Delia Nivolelli", "Fontanarossa di Cerda", "Salemi", "Salina", "Sciacca", "Valle Belice", "Sicilia" ed approvati i relativi disciplinari di produzione per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il parere favorevole espresso dalla regione siciliana sulla istanza sopra citata, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - la integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato. Proposta di integrazione dell'annesso C - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Delia Nivolelli" Art. 2. "Al secondo comma, l'elenco dei vitigni e' modificato mediante l'inserimento del vitigno Sangiovese N.". "Al terzo comma, l'elenco dei vitigni e' modificato mediante l'inserimento del vitigno Sangiovese N.".