IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto Iart. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria
1981), come risulta  modificato dall'art. 19 della  legge 22 dicembre
1984,  n.  887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu' del  quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento nel  limite annualmente risultante nel  quadro generale
riassuntivo del bilancio di  competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati  di credito del  Tesoro, con l'osservanza  delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni  effettuate a tutto il 23
ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.227 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 22 settembre e 7 ottobre 1997, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di
ventiquattro mesi  ("CTZ -  24") con decorrenza  30 settembre  1997 e
scadenza 30 settembre 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una quinta tranche  dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
quinta  tranche  di "CTZ-24",  con  decorrenza  30 settembre  1997  e
scadenza 30 settembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire
2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1997,
citato nelle  premesse, recante l'emissione delle  prime due tranches
dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 22
settembre 1997.