IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto-legge  23 maggio  1994, n.  307, convertito,  con
modificazioni,  nella legge  22  luglio 1994,  n.  457, recante,  fra
l'altro, disposizioni concernenti  l'estinzione di crediti d'imposta,
ed, in particolare  l'art. 5, commi 1 e 1-bis,  con cui si stabilisce
che all'estinzione  dei crediti  risultanti dalla  liquidazione delle
dichiarazioni dei  redditi, delle dichiarazioni  annuali dell'imposta
sul  valore aggiunto  e delle  dichiarazioni dei  sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad  altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi  d'imposta chiusi  entro  il 31  dicembre  1989, si  provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  Visto il  proprio decreto n.  179471 del 4 luglio  1997, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  166 del  18
luglio 1997 -  serie generale con il quale e'  stata disposta, per le
finalita' di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
l'assegnazione di una  seconda tranche di certificati  di credito del
Tesoro  al  portatore,  con  godimento  1  gennaio  1995,  di  durata
ottennale, per l'importo di nominali L. 1.999.646.000.000, indicando,
nell'elenco  allegato al  decreto stesso,  i nominativi  dei soggetti
creditori d'imposta,  gli importi rispettivamente  attribuiti nonche'
le relative aziende di credito mandatarie;
  Viste  le lettere  in data  3 e  13 ottobre  1997 con  le quali  il
Ministero   delle  finanze   ha  comunicato   che  per   quarantanove
contribuenti (gia'  assegnatari di certificati di  credito del Tesoro
ai  sensi del  citato  decreto del  4 luglio  1997)  il rimborso  dei
relativi crediti  d'imposta tramite  assegnazione di titoli  di Stato
non ha  piu' ragione  di essere, in  tutto o in  parte, in  quanto il
credito medesimo era gia' stato rimborsato  per le vie ordinarie o e'
comunque risultato  insussistente, e  che pertanto  occorre procedere
all'annullamento   delle  suddette   assegnazioni   per  un   importo
complessivo di L. 3.246.000.000;
  Ritenuto, pertanto,  di dover  rettificare l'importo  della seconda
tranche dei succitati  certificati di credito del  Tesoro, nonche' di
dover  sostituire il  certificato  globale  provvisorio al  portatore
rappresentativo  della tranche  medesima  ed  il certificato  globale
provvisorio rappresentativo dei titoli ancora da assegnarsi;
  Ritenuta, altresi', la necessita'  di rettificare l'elenco allegato
al gia'  citato decreto  ministeriale del 4  luglio 1997  nella parte
relativa ai  quarantanove contribuenti titolari di  crediti d'imposta
indicati  negli  elenchi  allegati,   facenti  parte  integrante  del
presente decreto, e specificamente nell'elenco A, concernente quattro
contribuenti per i quali e' stata accertata una riduzione del credito
d'imposta, e  nell'elenco B, concernente  quarantacinque contribuenti
per i  quali e' stata  accertata la totale insussistenza  del credito
medesimo o l'avvenuto rimborso del medesimo per le vie ordinarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A parziale modifica di quanto  disposto con il decreto ministeriale
del 4  luglio 1997,  citato nelle  premesse, l'importo  della seconda
tranche  dei  certificati  di   credito  del  Tesoro  ottennali,  con
godimento  1 gennaio  1995, assegnati  con il  decreto stesso  per le
finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307,
convertito nella  legge 22 agosto  1994, n. 457, e'  rideterminato in
nominali L. 1.996.400.000.000.
  I certificati  globali provvisori al  portatore, di cui  all'art. 2
del  citato   decreto  del   4  luglio   1997,  dell'importo   di  L.
1.999.646.000.000 (rappresentativo  della suddetta  tranche) e  di L.
354.000.000  (rappresentativo   dei  titoli  ancora   da  assegnarsi)
verranno  restituiti,  previo  annullamento,  dalla  Banca  d'Italia,
depositaria  dei   medesimi,  e  sostituiti  con   nuovi  certificati
provvisori, dell'importo rispettivamente di L. 1.996.400.000.000 e di
L. 3.600.000.000.
  All'elenco  allegato al  citato decreto  ministeriale del  4 luglio
1997  sono apportate  le variazioni  indicate  negli elenchi  A e  B,
allegati  al presente  decreto,  concernenti rispettivamente  quattro
contribuenti per i quali e' stata accertata una riduzione del credito
d'imposta  (e  conseguentemente  viene   ridotto,  nella  misura  ivi
indicata, l'importo dei certificati  loro assegnati) e quarantacinque
contribuenti per i  quali e' stata accertata  la totale insussistenza
del   credito    medesimo   (e   conseguentemente    viene   revocata
l'assegnazione dei certificati).
  Gli interessi relativi alle prime  cinque cedole dei certificati di
credito  di   cui  al  comma  precedente,   corrisposti  ai  suddetti
contribuenti  tramite  gli  enti  creditizi  indicati  negli  elenchi
allegati  al  presente  decreto,  per l'importo  di  L.  689.158.260,
verranno riversati,  con valuta pari al  giorno della corresponsione,
alla  Banca d'Italia,  che provvedera'  a trasferirli  con la  stessa
valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per
il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.
  La  Banca  d'Italia  provvedera'  agli  adempimenti  necessari  per
l'applicazione  del  presente   decreto,  concernenti  l'annullamento
dell'assegnazione  dei  certificati  ed   il  recupero  dei  relativi
interessi;  qualora  tali adempimenti  non  si  rendano possibli,  si
provvedera',   con  apposito   decreto  ministeriale,   ad  accertare
l'importo  dei titoli  dei  quali e'  stata effettivamente  annullata
l'assegnazione e  dei corrispondenti interessi riversati  dalla Banca
d'Italia sul conto corrente di cui al comma precedente.