IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare l'art. 5, commi 1 e 1-bis, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997 - serie generale con il quale e' stata disposta, per le finalita' di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'assegnazione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 1.999.646.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonche' le relative aziende di credito mandatarie; Viste le lettere in data 3 e 13 ottobre 1997 con le quali il Ministero delle finanze ha comunicato che per quarantanove contribuenti (gia' assegnatari di certificati di credito del Tesoro ai sensi del citato decreto del 4 luglio 1997) il rimborso dei relativi crediti d'imposta tramite assegnazione di titoli di Stato non ha piu' ragione di essere, in tutto o in parte, in quanto il credito medesimo era gia' stato rimborsato per le vie ordinarie o e' comunque risultato insussistente, e che pertanto occorre procedere all'annullamento delle suddette assegnazioni per un importo complessivo di L. 3.246.000.000; Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della seconda tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro, nonche' di dover sostituire il certificato globale provvisorio al portatore rappresentativo della tranche medesima ed il certificato globale provvisorio rappresentativo dei titoli ancora da assegnarsi; Ritenuta, altresi', la necessita' di rettificare l'elenco allegato al gia' citato decreto ministeriale del 4 luglio 1997 nella parte relativa ai quarantanove contribuenti titolari di crediti d'imposta indicati negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto, e specificamente nell'elenco A, concernente quattro contribuenti per i quali e' stata accertata una riduzione del credito d'imposta, e nell'elenco B, concernente quarantacinque contribuenti per i quali e' stata accertata la totale insussistenza del credito medesimo o l'avvenuto rimborso del medesimo per le vie ordinarie; Decreta: Art. 1. A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 4 luglio 1997, citato nelle premesse, l'importo della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1 gennaio 1995, assegnati con il decreto stesso per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, e' rideterminato in nominali L. 1.996.400.000.000. I certificati globali provvisori al portatore, di cui all'art. 2 del citato decreto del 4 luglio 1997, dell'importo di L. 1.999.646.000.000 (rappresentativo della suddetta tranche) e di L. 354.000.000 (rappresentativo dei titoli ancora da assegnarsi) verranno restituiti, previo annullamento, dalla Banca d'Italia, depositaria dei medesimi, e sostituiti con nuovi certificati provvisori, dell'importo rispettivamente di L. 1.996.400.000.000 e di L. 3.600.000.000. All'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 4 luglio 1997 sono apportate le variazioni indicate negli elenchi A e B, allegati al presente decreto, concernenti rispettivamente quattro contribuenti per i quali e' stata accertata una riduzione del credito d'imposta (e conseguentemente viene ridotto, nella misura ivi indicata, l'importo dei certificati loro assegnati) e quarantacinque contribuenti per i quali e' stata accertata la totale insussistenza del credito medesimo (e conseguentemente viene revocata l'assegnazione dei certificati). Gli interessi relativi alle prime cinque cedole dei certificati di credito di cui al comma precedente, corrisposti ai suddetti contribuenti tramite gli enti creditizi indicati negli elenchi allegati al presente decreto, per l'importo di L. 689.158.260, verranno riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca d'Italia, che provvedera' a trasferirli con la stessa valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro. La Banca d'Italia provvedera' agli adempimenti necessari per l'applicazione del presente decreto, concernenti l'annullamento dell'assegnazione dei certificati ed il recupero dei relativi interessi; qualora tali adempimenti non si rendano possibli, si provvedera', con apposito decreto ministeriale, ad accertare l'importo dei titoli dei quali e' stata effettivamente annullata l'assegnazione e dei corrispondenti interessi riversati dalla Banca d'Italia sul conto corrente di cui al comma precedente.