L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sull'assicurazione   obbligatoria    della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme in  materia di  assicurazioni di  assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della  direttiva n.  92/96/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
sulla vita ed  in particolare l'art. 75 relativo  al trasferimento di
portafoglio e l'art. 65 relativo alla decadenza dell'autorizzazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  dicembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia' rilasciate  alla  Prudential  -
Compagnia  italobritannica  di  assicurazioni S.p.a.,  ora  Centurion
assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi;
  Visto il  provvedimento in data 1  agosto 1997 con il  quale questo
Istituto ha  disposto la decadenza  dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa  e riassicurativa nel ramo  credito della
Centurion assicurazioni S.p.a.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia'  rilasciate alla C.RA. - Compagnie
riunite di  assicurazione S.p.a.,  ora Axa assicurazioni  S.p.a., con
sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista la delibera in data 23  luglio 1997 con la quale il Consiglio
di amministrazione della Centurion  assicurazioni S.p.a. ha approvato
il trasferimento totale del proprio portafoglio assicurativo mediante
cessione del ramo d'azienda alla Axa Assicurazioni S.p.a.;
  Vista la delibera in data 23  luglio 1997 con la quale il Consiglio
di  amministrazione   dell'Axa  assicurazioni  S.p.a.   ha  approvato
l'acquisto  del   ramo  d'azienda  relativo   all'intero  portafoglio
assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a.;
  Vista  la   deliberazione  assunta   in  data  22   settembre  1997
dall'assemblea ordinaria totalitaria  degli azionisti della Centurion
assicurazioni S.p.a.  che ha  approvato e ratificato  l'operazione di
cessione   del  ramo   d'azienda   relativo  all'intero   portafoglio
assicurativo alla Axa assicurazioni S.p.a. e le operazioni connesse;
  Vista l'istanza a firme congiunte presentata in data 24 luglio 1997
dalle   societa'   Centurion    assicurazioni   S.p.a.   in   persona
dell'amministratore delegato Axa assicurazioni  S.p.a. in persona del
presidente del  consiglio di amministrazione,  con la quale  e' stata
chiesta all'Istituto,  ai sensi dell'art. 75  del decreto legislativo
17 marzo  1995, n.  175, l'approvazione  delle deliberazioni  e delle
condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione del
ramo   d'azienda,  del   portafoglio  assicurativo   della  Centurion
assicurazioni S.p.a. alla Axa assicurazioni S.p.a.;
  Visto  il  contratto preliminare  di  cessione  del ramo  d'azienda
assicurativo  sottoscritto  dalle  societa'  Centurion  assicurazioni
S.p.a. in data 23 luglio 1997;
  Rilevato che  la societa'  cessionaria Axa assicurazioni  S.p.a. e'
regolarmente  autorizzata  all'esercizio dell'attivita'  assicurativa
nei rami danni inerenti il  portafoglio che ad essa verra' trasferito
e dispone del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento;
  Ritenuto pertanto che, il  trasferimento di cui trattasi, ricorrono
i presupposti  di cui  all'art. 75, terzo  comma, del  citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono approvate, ai  sensi dell'art. 75, secondo  comma, del decreto
legislativo 17 marzo  1995, n. 175, le deliberazioni  e le condizioni
riguardanti  il trasferimento,  attuato  mediante  cessione del  ramo
d'azienda,  dell'intero  portafoglio   assicurativo  della  Centurion
assicurarzioni  S.p.a.,  con sede  in  Roma,  alla Axa  assicurazioni
S.p.a., con sede in Torino.