L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65 relativo alla decadenza dell'autorizzazione; Visto il decreto ministeriale in data 26 dicembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Prudential - Compagnia italobritannica di assicurazioni S.p.a., ora Centurion assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Visto il provvedimento in data 1 agosto 1997 con il quale questo Istituto ha disposto la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo credito della Centurion assicurazioni S.p.a.; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla C.RA. - Compagnie riunite di assicurazione S.p.a., ora Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera in data 23 luglio 1997 con la quale il Consiglio di amministrazione della Centurion assicurazioni S.p.a. ha approvato il trasferimento totale del proprio portafoglio assicurativo mediante cessione del ramo d'azienda alla Axa Assicurazioni S.p.a.; Vista la delibera in data 23 luglio 1997 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Axa assicurazioni S.p.a. ha approvato l'acquisto del ramo d'azienda relativo all'intero portafoglio assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a.; Vista la deliberazione assunta in data 22 settembre 1997 dall'assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della Centurion assicurazioni S.p.a. che ha approvato e ratificato l'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo all'intero portafoglio assicurativo alla Axa assicurazioni S.p.a. e le operazioni connesse; Vista l'istanza a firme congiunte presentata in data 24 luglio 1997 dalle societa' Centurion assicurazioni S.p.a. in persona dell'amministratore delegato Axa assicurazioni S.p.a. in persona del presidente del consiglio di amministrazione, con la quale e' stata chiesta all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a. alla Axa assicurazioni S.p.a.; Visto il contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda assicurativo sottoscritto dalle societa' Centurion assicurazioni S.p.a. in data 23 luglio 1997; Rilevato che la societa' cessionaria Axa assicurazioni S.p.a. e' regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni inerenti il portafoglio che ad essa verra' trasferito e dispone del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento; Ritenuto pertanto che, il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, terzo comma, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Art. 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, attuato mediante cessione del ramo d'azienda, dell'intero portafoglio assicurativo della Centurion assicurarzioni S.p.a., con sede in Roma, alla Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.