IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerati la situazione di crisi socio - economica che ha investito l'Albania ed i perduranti rischi per la stabilita' derivanti dalla criminalita' organizzata; Vista la richiesta delle autorita' albanesi di un intervento civile nei settori ritenuti prioritari, fra i quali quello del ristabilimento dell'ordine pubblico; Viste le conclusioni della Conferenza internazionale sull'Albania, tenutasi a Roma il 31 agosto 1997; Visto il protocollo d'intesa tra i Ministri dell'interno della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania, concernente la consulenza e l'assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi, firmato a Roma il 17 settembre 1997; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire l'immediato avvio delle attivita' finalizzate al ristabilimento dell'ordine pubblico; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la conclusione degli interventi umanitari in favore degli sfollati della ex Jugoslavia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi 1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997. 2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.