IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  una breve
proroga  del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie
di  Pianosa  e  dell'Asinara,  al  fine  di  portare  a compimento le
complesse operazioni connesse a tale dismissione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1. Il termine per la cessazione dell'utilizzazione per finalita' di
detenzione  degli  istituti  penitenziari  di Pianosa e dell'Asinara,
previsto  dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1 settembre
1992,  n.  369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
1992,  n.  422,  come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 652, e' prorogato sino al 31 dicembre 1997, al solo
fine  di  consentire  il completamento delle operazioni connesse alla
definitiva dismissione delle strutture carcerarie.