IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di una breve proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara, al fine di portare a compimento le complesse operazioni connesse a tale dismissione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. Il termine per la cessazione dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, e' prorogato sino al 31 dicembre 1997, al solo fine di consentire il completamento delle operazioni connesse alla definitiva dismissione delle strutture carcerarie.