IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  immediati
interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26
settembre 1997 colpiscono le regioni Marche e Umbria;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  relative  alla  sospensione  di  termini ed al
finanziamento  di  interventi  di  massima urgenza per le popolazioni
colpite  e  nei  settori  dei  beni culturali, della spesa sanitaria,
delle iniziative produttive, del volontariato e della scuola;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio e della
programmazione  economica,  di  grazia  e  giustizia,  della sanita',
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e della pubblica
istruzione   e   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Sospensione dei termini
  1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997,
erano  residenti  o  avevano  sede  operativa  nelle regioni Marche e
Umbria  sono  sospesi,  sino  al  31  dicembre  1997,  i  termini  di
prescrizione  e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali
e  processuali,  anche  tributari, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto,  azione  ed  eccezione,  in  scadenza  nel  periodo  dal  26
settembre  1997  al  31 dicembre 1997. Sono, altresi', sospesi per lo
stesso  periodo  tutti  i  termini  relativi  ai  processi esecutivi,
mobiliari  o  immobiliari,  nonche'  ad ogni titolo di credito avente
forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza
nel medesimo periodo.
  2.  La  competente  camera  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore
dei  soggetti,  di  cui  al  comma  1,  che hanno subito protesti nel
periodo  di  sospensione  dei  termini. La pubblicazione di rettifica
puo'  aver  luogo  anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del
protesto.