IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806; Visto, in particolare, l'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il quale prevede che il regolamento del gioco o del concorso e' approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato enalotto, approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958), e da ultimo modificato con decreto 20 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1996; Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento; Decreta: Art. 1. 1. Al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni del gioco del lotto (enalotto), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, primo comma, la parola "settimanali" e' soppressa; b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma, indipendentemente dalla posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine alfabetico delle ruote. Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti (massimo sei) si prende a base per la determinazione dei vincitori, come previsto dall'art. 14. Nel caso che nessun giocatore realizzi punti sei, tale punteggio puo' essere ugualmente conseguito con cinque pronostici esatti se uno dei numeri giocati corrisponde al numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero complementare". Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale al primo estratto di una ruota che in ordine alfabetico la precede, ai fini della determinazione deinumeri vincenti, viene preso in considerazione il secondo numero estratto; se anche il secondo estratto sia un numero uguale al primo estratto di altra ruota che la precede, viene preso in considerazione il terzo numero estratto e cosi' via."; c) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. La scheda e' composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, e' suddivisa in due pannelli recanti ciascuno novanta caselle contrassegnate ognuna da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del lotto oggetto del pronostico."; d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione nell'apposita casella, in corrispondenza del numero da pronosticare, di un segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il numero che si intende pronosticare primo estratto in una qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate nel primo comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda e' destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riportera' in chiaro i numeri derivanti dalla lettura delle marcature effettuate nella prima sezione dal giocatore. Sulla medesima scheda e' ammessa la effettuazione di giocate singole e / o sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate. Una giocata minima si compila marcando sei numeri su ciascun pannello della prima sezione della scheda. Una giocata sistemistica si effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo di venti delle novanta caselle contrassegnate dai novanta numeri del lotto, ottenendosi piu' giocate, secondo la formula delle combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico e' il seguente: marcando 7 numeri si effettuano 7 giocate " 8 " " " 28 " " 9 " " " 84 " " 10 " " " 210 " " 11 " " " 462 " " 12 " " " 924 " " 13 " " " 1.716 " " 14 " " " 3.003 " " 15 " " " 5.005 " " 16 " " " 8.008 " " 17 " " " 12.376 " " 18 " " " 18.564 " " 19 " " " 27.132 " " 20 " " " 38.760 " " E' consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate, mediante l'indicazione dei pronostici ''basi'' e dei pronostici ''varianti'', utilizzando apposite schede, distribuite all'ente gestore, convalidabili mediante macchine elettroniche. La scheda a combinazioni sistemistiche e' composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, e' costituita da due pannelli, uno per la marcatura dei pronostici ''basi'' e l'altro per la marcatura delle ''varianti''. Il primo e' suddiviso in novantacinque caselle, cinque per la scelta della combinazione dei numeri indicati nel pannello ''basi'' con i numeri indicati nel pannello ''varianti'' e novanta, contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta quanti sono i numeri del lotto, per la marcatura dei pronostici ''basi''; il secondo per la marcatura delle ''varianti'', e' suddiviso in novanta caselle recanti ognuna un numero da uno a novanta. Le giocate vengono effettuate marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro di cui almeno uno nel pannello ''basi'' e almeno due nel pannello ''varianti''. Se nel pannello ''basi'' vengono marcati piu' numeri dovra' essere marcata anche una delle cinque caselle per la scelta della combinazione dei numeri indicati in ''basi'' presi uno, due, tre, quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque, quattro, tre, due, uno dei numeri indicati nel pannello ''varianti''. Nel caso di marcatura dei numeri su un solo pannello si otterranno combinazioni integrali con un minimo di sette giocate. La seconda sezione e' destinata alla convalida ed alla stampa in chiaro effettuata dalla macchina validatrice che riportera' in sequenza i numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima sezione. E' consentita la possibilita' di effettuare giocate sistemistiche denominate ''a caratura''. La giocata a caratura, organizzata e convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da un minimo di due ad un massimo di venti, rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote, non puo' essere inferiore a lire 9.600."; e) all'art. 6: al comma secondo, secondo periodo, le parole "dai segni dei pronostici effettuati" sono sostituite dalle parole "dei numeri pronosticati", e la parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate"; al comma terzo, le parole "i segni di pronostico 1, X, 2" sono sostituite dalle parole "i numeri"; all'ultimo comma la parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate"; f) all'art. 8, comma quarto, le parole "di giocate di due o piu' colonne," sono sostituite dalle parole "di due o piu' giocate,"; g) all'art. 10, comma terzo, ultimo periodo, la parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate"; h) all'art. 11, comma primo, la parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate"; i) all'art. 13, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: "Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'ente gestore, conosciuti i risultati ufficiali dell'estrazione dei numeri del lotto, individuati i numeri vincenti a norma dell'art. 3, provvede presso i propri uffici, ove e' avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, a rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazioni di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona di cui all'art. 10. La commissione di zona, previa constatazione dell'integrita' dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rilevera' le giocate recanti combinazioni vincenti."; l) all'art. 13, comma terzo, la parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate"; m) l'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - Le giocate vincenti sono di norma di quattro categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui tutti i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti o, in mancanza di sei pronostici esatti, con cinque pronostici esatti se uno dei numeri giocati corrisponde al numero complementare (primo estratto nella ruota di Venezia); alla seconda, alla terza ed alla quarta le giocate rispettivamente con cinque, quattro e tre pronostici esatti. Le combinazioni vincenti sono di tre categorie quando non vi sono vincenti con 6 punti o con 5 punti o con 4 punti o con 3 punti. In questo caso vengono premiate le combinazioni con 5 punti, con 4 punti e con 3 punti; quelle con 6 punti, con 4 punti e con 3 punti; quelle con 6 punti, con 5 punti e con 3 punti e quelle con 6 punti, con 5 punti e con 4 punti. Le combinazioni vincenti sono di due categorie quando non vi sono vincenti con punti 6 e 5; con punti 6 e 4; con punti 6 e 3; con punti 5 e 4; con punti 5 e 3 e con punti 4 e 3. In questo caso vengono premiate le combinazioni con 4 punti e con 3 punti; quelle con 5 punti e con 3 punti; quelle con 5 punti e con 4 punti; quelle con 6 e con 3 punti, quelle con 6 e con 4 punti e quelle con 6 e 5 punti. Qualora vi siano solamente vincenti con punti 6 o con punti 5 o con punti 4 o con punti 3, sara' premiata una sola categoria. Quando le categorie dei vincenti sono quattro, a ciascuna categoria viene attribuito il 25% dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art. 8. L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria, va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria. In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e / o di seconda categoria con punti 5 i relativi montepremi andranno ad accumularsi con quello della corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6 e / o con punti 5, i rispettivi importi dei due montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi del concorso successivo per le stesse categorie, e cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e / o con punti 5. Quando le categorie di vincenti sono tre per mancanza di vincite di terza categoria con punti 4 o di quarta categoria con punti 3, a ciascuna categoria di vincenti viene attribuito un terzo del montepremi, che viene suddiviso in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria. Quando le categorie di vincenti sono due occorre distinguere: se sono di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5, la massa dei premi viene divisa a meta' fra le due categorie; se sono di prima categoria con punti 6 e di terza categoria con punti 4 o di prima categoria con punti 6 e quarta categoria con punti 3 oppure di seconda categoria con punti 5 e di terza categoria con punti 4 oppure di seconda categoria con punti 5 e di quarta categoria con punti 3, il 75% della massa dei premi viene divisa fra le due categorie; se sono di terza categoria con punti 4 e quarta categoria con punti 3, il 50% della massa dei premi viene suddivisa fra le due categorie. L'importo cosi' destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria sara' suddiviso in parti uguali fra le giocate vincenti di detta categoria. Quando la categoria delle giocate vincenti e' unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, e' divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria. Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verra' fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere piu' alta della quota unitaria della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procedera' alla fusione delle quattro categorie in una unica."; n) l'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - L'ente gestore pubblica un bollettino ufficiale nel quale, per ogni concorso, sono elencati gli estremi delle schede contenenti giocate vincenti. Nello stesso bollettino, dopo gli adempimenti della commissione centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare della massa dei premi, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le modalita' di pagamento dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i partecipanti. L'ente gestore puo' provvedere, in sostituzione del bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare, in un apposito bollettino ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti giocate aventi diritto al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore che non abbia la possibilita' di consultare il bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, e' tenuto a far pervenire alla sede competente dell'ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami. Avverso la mancata pubblicazione nel bollettino degli estremi di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o piu' giocate o in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con un numero di vincite inferiore a quello cui si ritiene di aver diritto, il partecipante puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi. Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel bollettino ufficiale o nel bollettino di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissiore di cui all'art. 10 procedera', sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e / o nella carta memoria e / o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di giocate vincenti in prima verifica. I reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per i reclami presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovra', a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso."; o) all'art. 16, comma quarto, la parola "colonne" ripetuta tre volte nello stesso periodo e' sostituita dalla parola "giocate"; p) all'art. 17, comma secondo, secondo e quarto periodo, la parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate". Il presente atto e' immediatamente efficace e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 1997 Il Ministro: Visco