IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del  Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806;
  Visto, in particolare, l'art. 41  del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  581  del  1951,  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  5 aprile 1962, n. 806,  il quale prevede
che il regolamento del gioco o  del concorso e' approvato con decreto
del Ministro delle finanze;
  Visto il regolamento del concorso  pronostici abbinato al gioco del
lotto, denominato enalotto, approvato con decreto ministeriale del 29
ottobre 1957  (Gazzetta Ufficiale n. 49  del 26 febbraio 1958),  e da
ultimo  modificato  con  decreto  20  marzo  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1996;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al   regolamento  del  concorso  pronostici   connesso  con  le
estrazioni  del gioco  del  lotto (enalotto),  approvato con  decreto
ministeriale del  29 ottobre  1957, e successive  modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'art. 1, primo comma, la parola "settimanali" e' soppressa;
    b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3.  - Il  concorso consiste nel  pronosticare i  primi numeri
estratti  nelle ruote  del lotto  di Bari,  Firenze, Milano,  Napoli,
Palermo e Roma, indipendentemente  dalla posizione dei sei pronostici
rispetto all'ordine alfabetico delle ruote.
  Per ogni pronostico  indovinato si consegue un punto;  la somma dei
punti  (massimo sei)  si  prende  a base  per  la determinazione  dei
vincitori, come previsto dall'art. 14.
  Nel caso  che nessun giocatore  realizzi punti sei,  tale punteggio
puo' essere ugualmente conseguito con cinque pronostici esatti se uno
dei numeri giocati  corrisponde al numero primo  estratto nella ruota
di Venezia, denominato "numero complementare".
  Se il  primo estratto di  una ruota sia  un numero uguale  al primo
estratto di  una ruota che in  ordine alfabetico la precede,  ai fini
della   determinazione    deinumeri   vincenti,   viene    preso   in
considerazione  il  secondo  numero  estratto; se  anche  il  secondo
estratto sia un numero uguale al primo estratto di altra ruota che la
precede, viene  preso in  considerazione il  terzo numero  estratto e
cosi' via.";
    c) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  La  partecipazione al  concorso  deve  tassativamente
avvenire  servendosi  di  apposite   schede  stampate  e  distribuite
dall'ente   gestore  convalidabili   mediante  macchine   validatrici
elettroniche.
  La  scheda e'  composta da  due sezioni,  la prima,  destinata alla
marcatura,  e' suddivisa  in  due pannelli  recanti ciascuno  novanta
caselle contrassegnate ognuna  da un numero da 1 a  90, quanti sono i
numeri del lotto oggetto del pronostico.";
    d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. -  Il giocatore  esprime il  proprio pronostico  mediante
l'apposizione nell'apposita casella, in  corrispondenza del numero da
pronosticare,   di   un   segno    idoneo   ad   essere   individuato
dall'apparecchiatura di  lettura della  macchina. Il  pronostico deve
essere  formulato   marcando,  senza   correzioni  o   alterazioni  o
contraddizioni, il numero che  si intende pronosticare primo estratto
in una qualsiasi  delle sei ruote del lotto indicate  nel primo comma
dell'art. 3. La seconda sezione della scheda e' destinata alla stampa
effettuata  dalla macchina  validatrice  che riportera'  in chiaro  i
numeri derivanti dalla lettura delle marcature effettuate nella prima
sezione dal giocatore.
  Sulla  medesima  scheda  e'  ammessa la  effettuazione  di  giocate
singole e / o sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo
di 38.760 giocate. Una giocata  minima si compila marcando sei numeri
su ciascun  pannello della  prima sezione  della scheda.  Una giocata
sistemistica si effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo
di venti delle novanta caselle  contrassegnate dai novanta numeri del
lotto,   ottenendosi  piu'   giocate,   secondo   la  formula   delle
combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico e' il seguente:
 
   marcando    7 numeri si effettuano        7 giocate
      "        8   "    "      "            28    "
      "        9   "    "      "            84    "
      "       10   "    "      "           210    "
      "       11   "    "      "           462    "
      "       12   "    "      "           924    "
      "       13   "    "      "         1.716    "
      "       14   "    "      "         3.003    "
      "       15   "    "      "         5.005    "
      "       16   "    "      "         8.008    "
      "       17   "    "      "        12.376    "
      "       18   "    "      "        18.564    "
      "       19   "    "      "        27.132    "
      "       20   "    "      "        38.760    "
"
  E'  consentita   la  partecipazione  al  concorso   con  giocate  a
combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760
giocate,  mediante  l'indicazione  dei   pronostici  ''basi''  e  dei
pronostici  ''varianti'',  utilizzando apposite  schede,  distribuite
all'ente  gestore, convalidabili  mediante macchine  elettroniche. La
scheda a  combinazioni sistemistiche e'  composta da due  sezioni, la
prima, destinata alla  marcatura, e' costituita da  due pannelli, uno
per la marcatura  dei pronostici ''basi'' e l'altro  per la marcatura
delle ''varianti''.  Il primo e' suddiviso  in novantacinque caselle,
cinque  per la  scelta  della combinazione  dei  numeri indicati  nel
pannello ''basi'' con  i numeri indicati nel  pannello ''varianti'' e
novanta, contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta quanti
sono i numeri del lotto, per la marcatura dei pronostici ''basi''; il
secondo per la marcatura delle  ''varianti'', e' suddiviso in novanta
caselle recanti ognuna un numero da uno a novanta.
  Le  giocate   vengono  effettuate  marcando,  senza   correzioni  o
alterazioni o contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro
di cui  almeno uno nel  pannello ''basi''  e almeno due  nel pannello
''varianti''. Se  nel pannello  ''basi'' vengono marcati  piu' numeri
dovra' essere  marcata anche una  delle cinque caselle per  la scelta
della combinazione  dei numeri indicati  in ''basi'' presi  uno, due,
tre, quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque, quattro,
tre, due, uno dei numeri indicati nel pannello ''varianti''. Nel caso
di  marcatura   dei  numeri  su   un  solo  pannello   si  otterranno
combinazioni integrali  con un  minimo di  sette giocate.  La seconda
sezione  e'  destinata  alla  convalida  ed  alla  stampa  in  chiaro
effettuata dalla  macchina validatrice  che riportera' in  sequenza i
numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima
sezione.
  E' consentita  la possibilita' di effettuare  giocate sistemistiche
denominate  ''a  caratura''. La  giocata  a  caratura, organizzata  e
convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da
un minimo  di due ad un  massimo di venti, rappresentate  ciascuna da
cedole  stampate dalla  macchina validatrice,  per essere  vendute ai
giocatori. Il  prezzo unitario  di ciascuna quota  o cedola,  pari al
valore complessivo  delle giocate diviso  per il numero  delle quote,
non puo' essere inferiore a lire 9.600.";
  e) all'art.  6: al comma  secondo, secondo periodo, le  parole "dai
segni dei  pronostici effettuati"  sono sostituite dalle  parole "dei
numeri  pronosticati",  e la  parola  "colonne"  e' sostituita  dalla
parola "giocate"; al comma terzo, le parole "i segni di pronostico 1,
X, 2"  sono sostituite dalle  parole "i numeri"; all'ultimo  comma la
parola "colonne" e' sostituita dalla parola "giocate";
  f) all'art.  8, comma quarto, le  parole "di giocate di  due o piu'
colonne," sono sostituite dalle parole "di due o piu' giocate,";
  g) all'art. 10, comma terzo, ultimo periodo, la parola "colonne" e'
sostituita dalla parola "giocate";
  h)  all'art. 11,  comma primo,  la parola  "colonne" e'  sostituita
dalla parola "giocate";
  i) all'art. 13, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Avvenuta  l'estrazione  dei  numeri  del  lotto,  l'ente  gestore,
conosciuti  i  risultati  ufficiali dell'estrazione  dei  numeri  del
lotto, individuati  i numeri vincenti  a norma dell'art.  3, provvede
presso i  propri uffici,  ove e' avvenuta  la custodia  delle matrici
elettroniche, a rilevare, mediante  elaborazione elettronica dei dati
registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi
siano combinazioni di numeri  che possono essere dichiarate vincenti,
comunicandone i dati alla commissione di zona di cui all'art. 10.
  La  commissione  di   zona,  previa  constatazione  dell'integrita'
dell'archivio  e della  sua chiusura,  estrae dall'archivio  stesso i
dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione
dei numeri  vincenti in apposito  elaboratore e provvede  alla stampa
delle schede che hanno totalizzato  punteggio vincente e del relativo
elenco,  oppure estrae  il tabulato  dal quale  rilevera' le  giocate
recanti combinazioni vincenti.";
  l)  all'art. 13,  comma terzo,  la parola  "colonne" e'  sostituita
dalla parola "giocate";
    m) l'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 14. - Le giocate vincenti sono di norma di quattro categorie.
Alla prima  categoria appartengono quelle  in cui tutti  i pronostici
relativi ai primi numeri estratti  nelle sei ruote indicate nel primo
comma  dell'art. 3  sono  esatti  o, in  mancanza  di sei  pronostici
esatti,  con  cinque pronostici  esatti  se  uno dei  numeri  giocati
corrisponde al  numero complementare  (primo estratto nella  ruota di
Venezia);  alla  seconda,  alla  terza  ed  alla  quarta  le  giocate
rispettivamente con cinque, quattro e tre pronostici esatti.
  Le combinazioni vincenti  sono di tre categorie quando  non vi sono
vincenti con 6  punti o con 5 punti  o con 4 punti o con  3 punti. In
questo caso vengono premiate le combinazioni con 5 punti, con 4 punti
e con 3 punti; quelle con 6 punti,  con 4 punti e con 3 punti; quelle
con 6 punti,  con 5 punti e con  3 punti e quelle con 6  punti, con 5
punti e con 4 punti.
  Le combinazioni vincenti  sono di due categorie quando  non vi sono
vincenti con punti 6 e 5; con punti 6 e 4; con punti 6 e 3; con punti
5 e  4; con punti 5  e 3 e  con punti 4  e 3. In questo  caso vengono
premiate le  combinazioni con  4 punti  e con 3  punti; quelle  con 5
punti e con 3 punti; quelle con 5 punti e con 4 punti; quelle con 6 e
con 3 punti, quelle con 6 e con 4 punti e quelle con 6 e 5 punti.
  Qualora vi siano solamente vincenti con punti 6 o con punti 5 o con
punti 4 o con punti 3, sara' premiata una sola categoria.
  Quando le categorie dei vincenti sono quattro, a ciascuna categoria
viene  attribuito  il  25%   dell'importo  complessivo  destinato  ai
vincitori  a  norma dell'art.  8.  L'importo  destinato alle  giocate
vincenti di ogni singola categoria,  va ripartito in parti uguali fra
le giocate vincenti della rispettiva categoria.
  In mancanza  di vincite  di prima categoria  con punti 6  e /  o di
seconda  categoria con  punti  5 i  relativi  montepremi andranno  ad
accumularsi con  quello della  corrispondente categoria  del concorso
successivo.  Qualora in  tale concorso  non si  verificassero giocate
vincenti con punti 6 e / o  con punti 5, i rispettivi importi dei due
montepremi  andranno  ad  incrementare   i  relativi  montepremi  del
concorso successivo per le stesse categorie, e cosi' fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e / o con punti 5.
  Quando le categorie di vincenti sono tre per mancanza di vincite di
terza categoria  con punti  4 o  di quarta categoria  con punti  3, a
ciascuna  categoria  di  vincenti   viene  attribuito  un  terzo  del
montepremi,  che  viene suddiviso  in  parti  uguali fra  le  giocate
vincenti della rispettiva categoria.
  Quando le  categorie di vincenti  sono due occorre  distinguere: se
sono di prima categoria con punti  6 e di seconda categoria con punti
5, la massa dei  premi viene divisa a meta' fra  le due categorie; se
sono di prima categoria con punti 6  e di terza categoria con punti 4
o  di prima  categoria con  punti 6  e quarta  categoria con  punti 3
oppure di  seconda categoria  con punti  5 e  di terza  categoria con
punti 4 oppure di seconda categoria con punti 5 e di quarta categoria
con punti  3, il 75%  della massa dei premi  viene divisa fra  le due
categorie; se sono di terza categoria  con punti 4 e quarta categoria
con punti 3, il 50% della massa  dei premi viene suddivisa fra le due
categorie. L'importo  cosi' destinato  alle giocate vincenti  di ogni
singola  categoria sara'  suddiviso in  parti uguali  fra le  giocate
vincenti di detta categoria.
  Quando la categoria  delle giocate vincenti e' unica,  la massa dei
premi, detratte  le eventuali  quote da  accantonare per  mancanza di
vincite di prima e/o di seconda  categoria, e' divisa in parti uguali
fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
  Qualora  in  un concorso  non  venisse  realizzato alcun  punteggio
vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi
del  concorso  successivo  e  se   anche  in  tale  concorso  non  si
realizzassero  punteggi  vincenti,  i   due  montepremi  andranno  ad
incrementare il montepremi del  concorso successivo, fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite.
  In  nessun caso  la  quota unitaria  di  una determinata  categoria
potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore.
In  tal caso  la categoria  inferiore  verra' fusa  con la  categoria
superiore nei confronti della quale  si sia determinato il divario di
quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie
dovesse  essere  piu'  alta  della  quota  unitaria  della  categoria
superiore,  si procedera'  alla fusione  delle tre  categorie. Se  la
quota  unitaria risultante  dalla  fusione di  tre categorie  dovesse
essere  superiore alla  quota  unitaria della  massima categoria,  si
procedera' alla fusione delle quattro categorie in una unica.";
    n) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 15.  - L'ente  gestore pubblica  un bollettino  ufficiale nel
quale,  per ogni  concorso, sono  elencati gli  estremi delle  schede
contenenti  giocate  vincenti.  Nello  stesso  bollettino,  dopo  gli
adempimenti della commissione centrale di  cui all'art. 16, sono resi
noti  l'ammontare della  massa  dei premi,  il  numero delle  giocate
vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le
modalita' di  pagamento dei  medesimi e ogni  comunicazione ufficiale
che possa interessare i partecipanti.
  L'ente  gestore puo'  provvedere,  in  sostituzione del  bollettino
ufficiale di  cui al  comma precedente, ad  elencare, in  un apposito
bollettino  ufficiale  da  porre   in  visione  presso  ogni  singola
ricevitoria, gli estremi delle  schede recanti giocate aventi diritto
al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria.
Il  giocatore  che  non  abbia   la  possibilita'  di  consultare  il
bollettino  ufficiale  di  ricevitoria  suddetto,  e'  tenuto  a  far
pervenire alla sede competente  dell'ente gestore il tagliando figlia
entro il termine stabilito per i reclami.
  Avverso la  mancata pubblicazione  nel bollettino degli  estremi di
una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o piu'
giocate o  in caso di pubblicazione  degli estremi stessi, ma  con un
numero di vincite inferiore a quello  cui si ritiene di aver diritto,
il  partecipante  puo'  avanzare  reclamo  scritto  per  ottenere  il
riconoscimento del premio o dei premi.
  Tale   reclamo   deve   essere   accompagnato   dalla   scheda   di
partecipazione al  concorso e, a  pena di decadenza da  ogni diritto,
deve pervenire  al competente ufficio  dell'ente gestore entro  e non
oltre il  sesto giorno  successivo alla  data di  pubblicazione degli
estremi delle schede con giocate  vincenti nel bollettino ufficiale o
nel bollettino di ricevitoria.
  Presso  ogni  sede  di  zona  la commissiore  di  cui  all'art.  10
procedera',  sulla scorta  delle matrici  elettroniche contenute  nel
disco ottico e  / o nella carta  memoria e / o  nel tabulato stampato
dall'elaboratore zonale  custoditi nell'archivio, alla  decisione dei
reclami tempestivamente presentati,  redigendone verbale e disponendo
le  necessarie variazioni  al  numero di  giocate  vincenti in  prima
verifica.
  I reclami  accolti e quelli  respinti devono essere  pubblicati nel
bollettino ufficiale.
  Le commissioni di  zona possono trasmettere i  reclami che appaiono
di non pronta e agevole  decisione alla commissione centrale prevista
dall'art. 16. Tale procedura deve essere  eseguita in ogni caso per i
reclami presentati senza la  scheda convalidata. Qualora il giocatore
abbia  omesso di  allegare  al reclamo  la  scheda convalidata,  egli
dovra',  a pena  di decadenza  da  ogni diritto,  farla pervenire  al
competente ufficio dell'ente  gestore entro e non  oltre il ventesimo
giorno dalla data del concorso.";
  o)  all'art. 16,  comma quarto,  la parola  "colonne" ripetuta  tre
volte nello stesso periodo e' sostituita dalla parola "giocate";
  p) all'art. 17, comma secondo,  secondo e quarto periodo, la parola
"colonne" e' sostituita dalla parola "giocate".
  Il  presente atto  e'  immediatamente efficace  e sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Visco