L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 ottobre 1997;
  Premesso  che l'Autorita'  per  l'energia elettrica  e  il gas  (di
seguito l'Autorita') ha avviato, con deliberazione 25 settembre 1997,
n. 98 / 97, un procedimento  per la formazione di un provvedimento in
materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di
cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9 / 1991);
  Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto l'art. 4, n. 6, terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, come modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio
1991,  n. 9  nel quale  si dispone  che "...  Tutta la  produzione di
energia  elettrica  che eccede  la  eventuale  quota consumata  dallo
stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel";
  Visto l'art.  22, comma 3,  della legge n. 9  / 1991, nel  quale si
dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti
di  cui  al presente  articolo  e'  ceduta  all'Enel e  alle  imprese
produttrici e distributrici  di cui all'art. 4, n. 8),  della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308";
  Visto  il  provvedimento CIP  29  aprile  1992,  n. 6  (di  seguito
provvedimento CIP  n. 6 /  92) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -
serie  generale  - n.  109  del  12  maggio  1992, come  integrato  e
modificato dal  decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 4 agosto 1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;
  Vista la  direttiva n. 96  / 92 / CE  del Parlamento europeo  e del
Consiglio  del  19 dicembre  1996  concernente  norme comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  24   gennaio  1997  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;
  Vista la deliberazione  dell'Autorita' 26 giugno 1997, n.  70 / 97,
in  materia  di  razionalizzazione   ed  inglobamento  nella  tariffa
elettrica dei  sovrapprezzi non  destinati alle entrate  dello Stato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 150 del 30
giugno 1997 (di seguito deliberazione dell'Autorita' n. 70 / 97);
  Considerate le  informazioni e  gli elementi  conoscitivi acquisiti
nel corso delle audizioni speciali  tenute presso l'Autorita' in data
9  ottobre  1997  e  delle  consultazioni  con  rappresentanti  delle
province  autonome di  Trento  e  di Bolzano  e  della regione  Valle
d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997;
  Considerato che, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge n. 9 /
1991, il prezzo  di cessione delle eccedenze di  energia elettrica e'
basato  sul  criterio  dei  costi evitati  dal  cessionario,  e  sono
riconosciuti  altresi' prezzi  e parametri  incentivanti nel  caso di
nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili o
assimilate;
  Ritenuto che:
  il rapporto tra  domanda e offerta di energia  elettrica, quale era
al  momento  della  emanazione  della  legge n.  9  /  1991,  si  sia
modificato nella direzione di una maggiore disponibilita' di potenza;
  risulti  piu'  aderente  alla  attuale situazione  del  settore  la
definizione  di  prezzi  di  cessione per  le  eccedenze  di  energia
elettrica senza garanzia di potenza  che tengano conto dei valori del
costo  evitato variabile  riconosciuto  della  produzione di  energia
elettrica come previsto dalla richiamata deliberazione dell'Autorita'
n. 70 / 97;
  sia necessario un adeguamento graduale dei prezzi di cessione anche
nella  prospettiva  del  recepimento della  direttiva  europea  sopra
richiamata;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente provvedimento l'espressione:
  eccedenze di  energia elettrica designa l'energia  elettrica ceduta
dei produttori senza la messa a  disposizione di una quota di potenza
prefissata degli impianti;
  impianti nuovi designa gli impianti, di  cui al titolo II, comma 1,
del  provvedimento  CIP  n.  6  / 92,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche'
gli impianti gia' realizzati o  quelli in corso di realizzazione alla
data  dell'entrata  in vigore  del  richiamato  decreto del  Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato 24  gennaio 1997, e
le iniziative e  le proposte di cessione previste  dall'art. 3, comma
7, della  legge 14  novembre 1995,  n. 481, purche'  in ogni  caso le
realizzazioni registrino, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori di costruzione non
inferiore al  50% ed  entrino in  servizio non  oltre il  31 dicembre
1999;
  altri  impianti designa  gli  impianti che  producono eccedenze  di
energia elettrica non qualificabili come impianti nuovi;
  ore di punta designa  le ore comprese tra le 8,30 e  le 10,30 e tra
le 16,30  e le 18,30 dei  giorni dal lunedi' al  venerdi' del periodo
invernale;
  ore di alto e medio carico designa le ore comprese tra le 6,30 e le
8,30, tra le  10,30 e le 16,30 e  tra le 18,30 e le  21,30 dei giorni
dal lunedi' al  venerdi' del periodo invernale e  quelle comprese tra
le 6,30  e le 21,30  dei giorni dal  lunedi' al venerdi'  del periodo
estivo, escluso il mese di agosto;
  ore piene designa le ore che comprendono le ore di punta nonche' le
ore di alto e medio carico;
  ore vuote designa  le ore comprese tra  le 0,00 e le 6,30  e tra le
21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedi' al venerdi', tutte le ore del
sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto;
  periodo estivo  designa il periodo  comprendente i mesi  di aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  periodo  invernale  designa  il  periodo  comprendente  i  mesi  di
gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.