L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 ottobre 1997; Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita') ha avviato, con deliberazione 25 settembre 1997, n. 98 / 97, un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9 / 1991); Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 4, n. 6, terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 nel quale si dispone che "... Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel"; Visto l'art. 22, comma 3, della legge n. 9 / 1991, nel quale si dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308"; Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito provvedimento CIP n. 6 / 92) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994; Vista la direttiva n. 96 / 92 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70 / 97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione dell'Autorita' n. 70 / 97); Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni speciali tenute presso l'Autorita' in data 9 ottobre 1997 e delle consultazioni con rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997; Considerato che, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge n. 9 / 1991, il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica e' basato sul criterio dei costi evitati dal cessionario, e sono riconosciuti altresi' prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili o assimilate; Ritenuto che: il rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica, quale era al momento della emanazione della legge n. 9 / 1991, si sia modificato nella direzione di una maggiore disponibilita' di potenza; risulti piu' aderente alla attuale situazione del settore la definizione di prezzi di cessione per le eccedenze di energia elettrica senza garanzia di potenza che tengano conto dei valori del costo evitato variabile riconosciuto della produzione di energia elettrica come previsto dalla richiamata deliberazione dell'Autorita' n. 70 / 97; sia necessario un adeguamento graduale dei prezzi di cessione anche nella prospettiva del recepimento della direttiva europea sopra richiamata; Delibera: Art. 1. Definizioni Nel presente provvedimento l'espressione: eccedenze di energia elettrica designa l'energia elettrica ceduta dei produttori senza la messa a disposizione di una quota di potenza prefissata degli impianti; impianti nuovi designa gli impianti, di cui al titolo II, comma 1, del provvedimento CIP n. 6 / 92, e successive integrazioni e modificazioni, che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' gli impianti gia' realizzati o quelli in corso di realizzazione alla data dell'entrata in vigore del richiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, e le iniziative e le proposte di cessione previste dall'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, purche' in ogni caso le realizzazioni registrino, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori di costruzione non inferiore al 50% ed entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 1999; altri impianti designa gli impianti che producono eccedenze di energia elettrica non qualificabili come impianti nuovi; ore di punta designa le ore comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo invernale; ore di alto e medio carico designa le ore comprese tra le 6,30 e le 8,30, tra le 10,30 e le 16,30 e tra le 18,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo invernale e quelle comprese tra le 6,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo estivo, escluso il mese di agosto; ore piene designa le ore che comprendono le ore di punta nonche' le ore di alto e medio carico; ore vuote designa le ore comprese tra le 0,00 e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedi' al venerdi', tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto; periodo estivo designa il periodo comprendente i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; periodo invernale designa il periodo comprendente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.