La procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione europea, per la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di cui e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1997, si e' risolta positivamente. Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 22 luglio 1997 notificata al Ministero l'11 settembre 1997 per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso la stessa Unione europea, ha considerato compatibile con il Mercato comune le disposizioni della legge. Vengono meno quindi le ragioni di sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.