La  procedura d'infrazione  aperta  dalla  Commissione europea,  ai
sensi dell'art.  93, paragrafo  2, del Trattato  dell'Unione europea,
per la legge n.  237 del 19 luglio 1993, art. 1,  comma 1-bis, di cui
e' stata  data comunicazione  nella Gazzetta Ufficiale  n. 49  del 28
febbraio 1997, si e' risolta positivamente.
  Il Consiglio dell'Unione europea, con  decisione del 22 luglio 1997
notificata  al Ministero  l'11 settembre  1997 per  il tramite  della
rappresentanza permanente  d'Italia presso la stessa  Unione europea,
ha  considerato compatibile  con  il Mercato  comune le  disposizioni
della legge.
  Vengono meno quindi le ragioni di sospensione dei provvedimenti per
l'accollo delle garanzie.