IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46; Vista la convenzione fra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata, stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991; Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994; Vista la deliberazione n. 928 del 14 luglio 1997 con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico scientifico ex art. 7 della legge n. 46 / 1982, ha assunto le determinazioni relative all'ammissione dei progetti di ricerca applicata ivi indicati agli interventi previste dalle leggi di cui alle premesse della deliberazione stessa; Visto, in particolare, l'art. 2 della citata deliberazione, concernente la non ammissione agli interventi dei progetti ivi indicati; Visto il resoconto sommario della seduta del 3 giugno 1997 del Comitato tecnico scientifico, dal quale si evince che, oltre i progetti indicati all'art. 2 della citata deliberazione ministeriale, anche del progetto "Sviluppo di prodotti e processi innovativi per la valorizzazione ed il trattamento di residui industriali", presentato dalla Enel S.p.a. - Roma, veniva proposta la non ammissione in quanto privo di rilevanti aspetti di ricerca applicata e configurante contenuti generici riferibili ad attivita' di sviluppo industriale; Rilevato che la mancata assunzione della determinazione relativamente al citato progetto nell'ambito delle disposizioni della deliberazione ministeriale n. 928 del 14 luglio 1997 e' da ritenersi dovuta a mero errore materiale; Considerata la necessita' di integrare l'art. 2 della predetta deliberazione con la disposizione di non ammissione agli interventi per il progetto considerato; Delibera: Articolo unico Ad integrazione di quanto disposto all'art. 2 della deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 928 del 14 luglio 1997, il sottoindicato progetto non viene ammesso agli interventi del Fondo speciale per le ricerca applicata per le motivazioni di seguito indicate: 061784 ENEL S.p.a. - Roma - Sviluppo di prodotti e processi innovativi per la valorizzazione ed il trattamento di residui industriali. Data domanda di finanziamento: 23 maggio 1996. Non ammesso in quanto il progetto non presenta rilevanti aspetti di ricerca applicata ma configura contenuti generici riferibili ad attivita' di sviluppo industriale. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella predetta deliberazione ministeriale. Roma, 27 agosto 1997 Il Ministro: Berlinguer Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 173