IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n. 168: "Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'art. 4  della legge 25 ottobre 1968, n.  1089, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Vista  la convenzione  fra  il Ministero  dell'universita' e  della
ricerca  scientifica e  tecnologica e  l'Istituto mobiliare  italiano
relativa alla gestione  del Fondo speciale per  la ricerca applicata,
stipulata in  data 12 dicembre  1990, approvata e resa  esecutiva con
proprio decreto in  data 15 dicembre 1990, registrato  alla Corte dei
conti in data 22 gennaio 1991;
  Vista  la  deliberazione  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  n.  281  del  29  aprile  1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994;
  Vista la  deliberazione n. 928 del  14 luglio 1997 con  la quale il
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
preso   atto  delle   valutazioni  espresse   dal  Comitato   tecnico
scientifico  ex art.  7  della legge  n.  46 /  1982,  ha assunto  le
determinazioni  relative  all'ammissione   dei  progetti  di  ricerca
applicata ivi  indicati agli interventi  previste dalle leggi  di cui
alle premesse della deliberazione stessa;
  Visto,  in  particolare,  l'art.   2  della  citata  deliberazione,
concernente  la  non  ammissione  agli interventi  dei  progetti  ivi
indicati;
  Visto  il resoconto  sommario della  seduta del  3 giugno  1997 del
Comitato  tecnico  scientifico, dal  quale  si  evince che,  oltre  i
progetti indicati all'art. 2 della citata deliberazione ministeriale,
anche del progetto "Sviluppo di prodotti e processi innovativi per la
valorizzazione ed il trattamento  di residui industriali", presentato
dalla Enel S.p.a. - Roma, veniva proposta la non ammissione in quanto
privo  di  rilevanti  aspetti  di ricerca  applicata  e  configurante
contenuti generici riferibili ad attivita' di sviluppo industriale;
  Rilevato   che   la   mancata   assunzione   della   determinazione
relativamente al citato progetto nell'ambito delle disposizioni della
deliberazione ministeriale n. 928 del  14 luglio 1997 e' da ritenersi
dovuta a mero errore materiale;
  Considerata  la necessita'  di  integrare l'art.  2 della  predetta
deliberazione con  la disposizione di non  ammissione agli interventi
per il progetto considerato;
                              Delibera:
                            Articolo unico
  Ad integrazione  di quanto disposto all'art.  2 della deliberazione
del  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica n. 928 del 14  luglio 1997, il sottoindicato progetto non
viene  ammesso agli  interventi  del Fondo  speciale  per le  ricerca
applicata per le motivazioni di seguito indicate:
  061784  ENEL  S.p.a. -  Roma  -  Sviluppo  di prodotti  e  processi
innovativi  per  la  valorizzazione  ed  il  trattamento  di  residui
industriali.  Data  domanda di  finanziamento:  23  maggio 1996.  Non
ammesso  in quanto  il  progetto non  presenta  rilevanti aspetti  di
ricerca  applicata  ma  configura contenuti  generici  riferibili  ad
attivita' di sviluppo industriale.
  Restano ferme tutte le  altre disposizioni contenute nella predetta
deliberazione ministeriale.
   Roma, 27 agosto 1997
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1997
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 173