Pervengono con  frequenza a  questo Ministero  note di  protesta da
parte di  associazioni di  volontariato nei confronti  delle societa'
concessionarie di autostrade che  non riconoscerebbero in alcuni casi
il diritto alla esenzione dal  pedaggio dei veicoli appartenenti alle
stesse associazioni.
  Di contro le societa' concessionarie lamentano che in molti casi le
pretese    delle   associazioni    di   volontariato    non   trovano
giustificazione  nel  dettato  della   norma  che  da'  diritto  alla
esenzione.
  Al  fine di  dirimere la  controversia e  fornire la  piu' corretta
interpretazione conviene  ripercorrere le  tappe della  normativa che
hanno  portato alla  attuale formulazione  del testo  della norma  di
esenzione.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495,
prevedeva, all'art.  373, comma 2,  lettera c), che  fossero esentate
dal pagamento  del pedaggio  autostradale le sole  "autoambulanze con
targa C.R.I.",  operando di fatto una  restrizione sulla formulazione
previgente (art. 574  del decreto del Presidente  della Repubblica n.
420  del 30  giugno 1959)  che esentava  invece piu'  genericamente i
"veicoli  di   soccorso  nell'espletamento  del   relativo  specifico
servizio".
  Con  decreto del  Presidente della  Repubblica  n. 575  in data  16
dicembre  1993,  l'art.  373  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del  Nuovo codice  della strada, al  comma 2,  lettera c),
viene cosi' modificato:
  " c)  le autoambulanze  con targa C.R.I.,  nonche' i  veicoli delle
associazioni di  volontariato e  degli organismi similari  non aventi
scopo di  lucro, adibiti  al soccorso nell'espletamento  del relativo
specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con
decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici".
  Con  decreto del  Ministro  dei trasporti  e  della navigazione  di
concerto con il  Ministro dei lavori pubblici in data  15 aprile 1994
e' stato previsto il tipo di contrassegno di cui devono essere dotati
i  veicoli  delle  associazioni  di volontariato  e  degli  organismi
similari non aventi scopo di lucro.
  Con  il piu'  recente decreto  del Presidente  della Repubblica  16
settembre  1996,   n.  610,  recante  modifiche   al  regolamento  di
esecuzione ed attuazione  del Nuovo codice della  strada, nulla viene
innovato in merito.
  Orbene,  per  la  corretta   interpretazione  della  norma  occorre
riferirsi al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 575
/ 1993.
  Per la  esenzione dal  pedaggio occorre  dunque che  si verifichino
contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1) il veicolo  deve essere immatricolato a nome  di associazioni di
volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;
  2) il veicolo deve essere adibito al soccorso;
  3) il veicolo deve  essere impegnato nell'espletamento del relativo
specifico servizio;
  4) il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno.
  L'assenza  anche di  una sola  delle condizioni  descritte non  da'
luogo alla esenzione.
  L'intento  del  legislatore  e'  evidente: si  vuole  favorire  una
attivita' di volontariato  in evidenti condizioni di  emergenza e nel
contempo  evitare possibili  situazioni  di abuso  che si  potrebbero
tradurre  in un  danno economico  per le  societa' che  gestiscono le
autostrade.
  Quanto sopra trova conforto anche nel parere espresso dal Consiglio
di Stato nella adunanza generale del  17 maggio 1993 in sede di esame
del testo del provvedimento che  sarebbe poi diventato il decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  575  /  1993. In  quella  occasione
infatti il Consiglio  di Stato argomentava che  "la modifica proposta
non  comporta,  sotto  il  profilo  economico  -  finanziario,  alcun
aggravio  aggiuntivo  per  i bilanci  delle  societa'  concessionarie
poiche' l'esenzione in questione era sempre stata praticata fino alla
recentissima entrata in vigore del Nuovo codice della strada".
  Nello  stesso  parere  infatti   si  osserva  che  la  formulazione
dell'art.  373  del  regolamento,  limitando  l'esenzione  alle  sole
autoambulanze della C.R.I., non tiene conto del contenuto sociale del
servizio offerto  dai mezzi di soccorso  sanitario delle associazioni
di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia edA.N.P.A.S.),
che coprono  circa il  70% dei  servizi di  emergenza e  trasporto di
malati  ed  infermi  che vengono  effettuati  sull'intero  territorio
nazionale.
  Infatti,  prima della  entrata  in vigore  del  Nuovo codice  della
strada  e  relativo  regolamento  di  esecuzione  (1  gennaio  1993),
l'esenzione dal pedaggio era comunque riconosciuta ai soli veicoli di
soccorso sanitario in servizio di emergenza.
  Tutte  le  argomentazioni  svolte  danno ragione  di  quanto  prima
asserito.
  Pertanto per  il riconoscimento  della esenzione dal  pagamento del
pedaggio autostradale occorre che i veicoli:
  siano  immatricolati  a  nome  di  organizzazioni  di  volontariato
legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro
sul volontariato);
  siano adibiti  al soccorso con equipaggiamento  ed attrezzature che
ne identifichino  con evidenza tale destinazione.  Poiche' non esiste
una classificazione ufficiale di veicoli ad uso "soccorso" occorrera'
valutare  caso per  caso  tale  circostanza specie  se  si tratta  di
veicoli diversi dalle autoambulanze o  veicoli ad esse assimilati per
il trasporto di sangue, plasma od  organi da trapiantare, e da quelli
antincendio  permanentemente attrezzati  per  tale destinazione,  che
sono  muniti degli  appositi dispositivi  di segnalazione  acustica e
luminosa previsti per  legge. Tanto piu' in  considerazione del fatto
che,  mentre   i  veicoli   di  soccorso  sanitario   possono  essere
immatricolati  per  uso  proprio   a  favore  delle  associazioni  di
volontariato  (che  abbiano un  riconoscimento  statale  o che  siano
iscritte negli albi  regionali del volontariato di cui  alla legge n.
266 / 1991) per il soddisfacimento di finalita' statutarie, i veicoli
che necessitano di titolo  (licenza od autorizzazione) possono essere
immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dalla
loro  "configurazione" giuridica,  sono  in  possesso dei  prescritti
requisiti. (Cosa non possibile per le associazioni di volontariato in
quanto la licenza o  l'autorizzazione presuppongono lo svolgimento di
attivita' commerciali o comunque a scopo di lucro);
  siano impegnati nell'espletamento  del relativo specifico servizio.
Anche questa circostanza, salvo il  caso dei veicoli antincendio o di
soccorso sanitario appena richiamati, occorre che sia documentata per
evitare  abusi.  Documentazione che  puo'  essere  rilasciata da  una
qualsiasi autorita'  pubblica che  puo' attestare lo  svolgimento del
servizio  reso,  anche a  posteriori,  qualora  venga attivata  dalla
societa'  concessionaria di  autostrada la  procedura di  recupero di
credito per passaggio ritenuto non in esenzione;
  siano muniti  dell'apposito contrassegno come previsto  dal decreto
ministeriale 15 aprile 1994.
                                                   Il Ministro: Costa