Con  decreto  ministeriale  n.  23584   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 9 aprile 1997 all'8  aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede
in  Grosseto e  unita'  di  Orvieto (Terni),  per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  111 unita',  su  un organico  complessivo di  124
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Mabro,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23585   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in   favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Irvin
Aerospace, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori pari a 112 unita', di  cui 1 lavoratore
parttime da 25 a 20 ore  medie settimanali e 1 lavoratore discontiuno
da 48  a 39.44 ore medie  settimanali, su un organico  complessivo di
129 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Irvin Aerospace,  a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23586   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Database Software,  con sede  in Caserta  e
unita' di  Caserta, per i  quali e'  stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
210 unita', su un organico complessivo di 295 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Database Software, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2  e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lett.  c)  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23587   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Bull  Hn information systems Italia, con  sede in Caluso
(Torino)  e unita'  di Unita'  nazionali con  esclusione di  Napoli e
Messina, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  16 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 40  ore  settimanali  a 31.48  ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 141 unita', su un
organico complessivo di 2.623 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  Hn  information  systems
Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4,  nei  limiti  di  cui  al successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20  maggio 1993,  n. 148, convertito  con modificazioni
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23588   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Aermacchi, con  sede in  Venegono Superiore
(Varese)  e  unita'  di  Valle  Olona  (Varese),  Venegono  Inferiore
(Varese)  e  Venegono  Superiore  (Varese),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 10 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a 1251  unita', su un  organico complessivo  di 1744
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Aermacchi,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte
dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta',  siano  diversi   e  precisamente  individuati  tramite
elenchi  nominativi  come  disciplinato  nell'art. 1,  lett.  c)  del
decreto  ministeriale 23  dicembre 1994,  registrato dalla  Corte dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23589   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran
Sasso,  con sede  in  S. Egidio  alla Vibrata  (Teramo)  e unita'  di
Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
182  unita',  di  cui  15  unita'  parttime da  20  a  15  ore  medie
settimanali, 3 unita' parttime da 30 a 22,5 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di 226 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Maglificio  Gran   Sasso,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni  nella  legge 28  novembre  1996,  n. 608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23590   del  17  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 2  giugno 1997 al 1  giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Snaidero, con
sede in  Majano (Udine) e  unita' di Majano  (Udine), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 363 unita', su  un organico complessivo
di 496 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Snaidero,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23544   del  14  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 24  marzo 1997 al 23  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Quadrifoglio,
con sede  in Urbania  (Pesaro) e  unita' di  Urbania (Pesaro),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 15 unita', su un organico complessivo di
30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Quadrifoglio, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23545   del  14  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 aprile 1996 al  30 settembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mededil dal 1
novembre 1996 Nuova  Mecfond, con sede in Napoli e  unita' di Napoli,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore  settimanali a 20  ore medie  settimanali nei confronti  di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  13  unita', su  un  organico
complessivo di 92 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil  dal 1 novembre 1996 Nuova
Mecfond, a corrispondere il  particolare beneficio previsti dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta',  siano  diversi   e  precisamente  individuati  tramite
elenchi  nominativi  come  disciplinato  nell'art. 1,  lett.  c)  del
decreto  ministeriale 23  dicembre 1994,  registrato dalla  Corte dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23546   del  14  ottobre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 ottobre 1996 al  31 marzo 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mededil dal 1
novembre 1996 Nuova  Mecfond, con sede in Napoli e  unita' di Napoli,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore  settimanali a 20  ore medie  settimanali nei confronti  di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  13  unita', su  un  organico
complessivo di 92 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil  dal 1 novembre 1996 Nuova
Mecfond, a corrispondere il  particolare beneficio previsti dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta',  siano  diversi   e  precisamente  individuati  tramite
elenchi  nominativi  come  disciplinato  nell'art. 1,  lett.  c)  del
decreto  ministeriale 23  dicembre 1994,  registrato dalla  Corte dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.