IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 566, recante l'approvazione del regolamento in materia di licenze,
attestati e  abilitazioni aeronautiche, ai  sensi dell' art.  731 del
codice della navigazione, come modificato  dall'art. 3 della legge 13
maggio 1983, n. 213;
  Visto l'art.  27, comma  1, del  suindicato decreto  del Presidente
della Repubblica  18 novembre 1988,  n. 566,  per il quale  le visite
mediche per l'accertamento  dell'idoneita' psicofisica necessaria per
conseguire o mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici,
possono  essere  effettuate  presso   uno  degli  uffici  di  sanita'
marittima  ed  aerea,  servizio  assistenza  sanitaria  ai  naviganti
(S.A.S.N.) del  Ministero della sanita'  o presso uno  degli istituti
medico legali  dell'Aeronautica militare, o presso  altri qualificati
organi  sanitari da  autorizzare  nelle forme  previste dallo  stesso
articolo;
  Visto,  in   particolare,  l'art.  33,  comma   1,  del  suindicato
regolamento per il quale, fermo  restando quanto disposto dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1980,  n.  620,  sulla
disciplina   dell'assistenza   sanitaria  al   personale   navigante,
marittimo e dell'aviazione  civile, le spese relative  alle visite di
accertamento   dell'idoneita'   psicofisica  (iniziali,   periodiche,
straordinarie e di appello) sono a carico dell'esaminando;
  Visto il comma secondo dello stesso art. 33 per il quale le tariffe
delle  prestazioni  sanitarie erogate  per  le  predette visite  sono
stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Ministro
della  difesa, fatte  salve  le tariffe  per  le prestazioni  erogate
presso gli istituti medico legali dell'aeronautica militare;
  Ritenuto di  determinare la tariffa per  la visita medica e  per il
giudizio di idoneita' psicofisica al volo in complessive L. 55.000;
  Ritenuto,  altresi',   di  applicare  alle  visite   e  prestazioni
specialistiche ed  alle prestazioni  di diagnostica strumentale  e di
laboratorio effettuate  presso i  poliambulatori del  Ministero della
sanita', le  tariffe per  le prestazioni di  assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale
approvate  con  decreto ministeriale  22  luglio  1996, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Acquisito il  parere del  Ministero della  difesa, espresso  con la
nota n. 4269/E.XVI.14 del 4 dicembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto   il  decreto   27  dicembre   1996,  n.   704,  concernente:
"Regolamento recante norme sulla individuazione degli uffici centrali
e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita'";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo  restando quanto  disposto dal  decreto del  Presidente della
Repubblica 31  luglio 1980, n. 620,  sulla disciplina dell'assistenza
sanitaria al personale navigante,  marittimo e dell'aviazione civile,
la tariffa della visita  medica di accertamento (iniziale, periodica,
straordinaria  e di  appello)  effettuata presso  gli ambulatori  del
Ministero della  sanita' o  presso altri qualificati  organi sanitari
all'uopo   autorizzati    comprensiva   del    giudizio   d'idoneita'
psicofisica, e' fissata in complessive L. 55.000.