IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo
-  cura normalmente  operazioni di  reimpiego di  capitali di  titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n.  651, nonche'  operazioni di  investimenti di  capitali in  titoli
nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti
e  ritenuto  di utilizzare  gli  importi  di dette  operazioni  nella
sottoscrizione  di  apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti,
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3,
primo  comma, della  legge 27  ottobre  1997, n.  372, con  cui si  e
stabilito  il limite  massimo di  emissione dei  titoli pubblici  per
l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6
novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 42.975 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali  6,50%  -   1  novembre  1997  /  2027,   da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti; detta  emissione e' incrementabile per le
suddette operazioni  di reimpiego  o di  investimenti di  capitali da
effettuare  per il  tramite  della Direzione  generale  del tesoro  -
Servizio secondo;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e disposta  l'emissione di  una prima  tranche di  buoni del
Tesoro poliennali  6,50% - 1  novembre 1997 / 2027,  fino all'importo
massimo   di   lire  3.000   miliardi   nominali,   da  destinare   a
sottoscrizioni  in contanti  al prezzo  di aggiudicazione  risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24
febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di
assegnazione di cui ai  predetti articoli e' prevista automaticamente
l'emissione della seconda  tranche dei buoni, per  un importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare  agli operatori "specialisti in  titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10  miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 6,50%, pagabile
in due  semestralita' posticipate, il  1 maggio  ed il 1  novembre di
ogni anno di durata del prestito.