IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta; Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata di novanta giorni; Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 con la quale si e' ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa; Vista la propria ordinanza 4 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1997, n. 215, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata ulteriormente e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998; Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati provvedimenti contingibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta disciplina legislativa, ha determinato uno stato di incertezza sulla possibilita' di aprire nuovi centri pubblici e privati; Considerata, a fini di trasparenza, l'opportunita' di prendere atto dell'apertura di nuovi centri pubblici e privati assoggettandoli - per assicurare parita' di condizioni - fino al 31 gennaio 1998 alla stessa disciplina prevista dalle ordinanze citate nelle premesse; Ordina: Art. 1. 1. La disciplina di cui all'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997, citata in premessa, e' estesa anche ai centri pubblici e privati la cui attivazione e' stata programmata successivamente al 4 giugno 1997, termine di efficacia dell'ordinanza citata. Il termine per la comunicazione dei dati e' fissato al sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. 2. Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla procreazione medicalmente assistita e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998, e' vietata la pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, entro i termini stabiliti dall'ordinanza del 25 giugno 1997 e dalla presente ordinanza. Roma, 10 ottobre 1997 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1997 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 50