IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria  ordinanza  del 5  marzo  1997, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  7 marzo  1997,  con  la  quale,  in
considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi
pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in
materia di procreazione medicalmente  assistita, e' stato disposto il
temporaneo  divieto   di  ogni  forma  di   remunerazione  diretta  o
indiretta, immediata  o differita,  in denaro  od in  qualsiasi altra
forma, per la cessione di  gameti, embrioni o, comunque, di materiale
genetico,  nonche'  di  ogni  forma  di  intermediazione  commerciale
finalizzata  a tale  cessione e  di ogni  altra forma  di incitamento
all'offerta  del  predetto  materiale  e di  diffusione  di  messaggi
recanti tale offerta;
  Vista  la propria  ordinanza del  4 giugno  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia
della  propria ordinanza  del  5  marzo 1997  e'  stata prorogata  di
novanta giorni;
  Vista la  propria ordinanza  del 25  giugno 1997,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n.  150 del  30 giugno  1997 con  la quale  si e'
ritenuto  opportuno  far coincidere  i  termini  di scadenza  di  cui
all'art. 3 della propria ordinanza del  5 marzo 1997 con i termini di
efficacia della stessa;
  Vista  la  propria ordinanza  4  settembre  1997, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale del  15  settembre  1997, n.  215,  con la  quale
l'efficacia  della  propria  ordinanza  del 5  marzo  1997  e'  stata
prorogata ulteriormente e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998;
  Ritenuto  che  l'imprevisto   protrarsi  della  situazione  oggetto
dell'adozione  dei  citati  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,
dovuta  alla  non  ancora   intervenuta  disciplina  legislativa,  ha
determinato  uno stato  di  incertezza sulla  possibilita' di  aprire
nuovi centri pubblici e privati;
  Considerata, a fini di trasparenza, l'opportunita' di prendere atto
dell'apertura di  nuovi centri  pubblici e privati  assoggettandoli -
per assicurare parita'  di condizioni - fino al 31  gennaio 1998 alla
stessa disciplina prevista dalle ordinanze citate nelle premesse;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. La  disciplina di  cui all'art. 3  dell'ordinanza 5  marzo 1997,
citata in premessa,  e' estesa anche ai centri pubblici  e privati la
cui  attivazione e'  stata  programmata successivamente  al 4  giugno
1997, termine di  efficacia dell'ordinanza citata. Il  termine per la
comunicazione dei dati e' fissato al sessantesimo giorno successivo a
quello della  pubblicazione della  presente ordinanza  nella Gazzetta
Ufficiale.
  2. Fino  all'entrata in  vigore della disciplina  legislativa sulla
procreazione  medicalmente assistita  e,  comunque, non  oltre il  31
gennaio  1998, e'  vietata  la pratica  di  tecniche di  procreazione
medicalmente assistita da  parte di centri che  non hanno ottemperato
all'obbligo di comunicazione previsto  dall'art. 3 dell'ordinanza del
5 marzo 1997, entro i  termini stabiliti dall'ordinanza del 25 giugno
1997 e dalla presente ordinanza.
   Roma, 10 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 50