IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma,
della citata legge n. 833/1978;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visto,  in particolare,  il comma  13  dell'art. 4  della legge  n.
412/1991, con il  quale, fra l'altro, le regioni  a statuto ordinario
sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per
gli acquisti delle attrezzature  sanitarie, in sostituzione di quelle
obsolete, ad assumere mutui decennali -  ad un tasso di interesse non
superiore a  quello massimo  stabilito in applicazione  dell'art. 13,
comma  1,  della legge  28  dicembre  1989,  n. 415,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 38 -  per un importo
complessivo di lire  1.500 miliardi, ai cui  oneri d'ammortamento, si
provvede  con quota  parte del  Fondo sanitario  nazionale, parte  di
conto capitale, allo scopo vincolata;
  Visto il proprio decreto n. 012 del  6 maggio 1997, con il quale e'
stata  impegnata la  prima  rata semestrale  delle  venti previste  a
favore dell'Istituto mutuante Crediop per mutuo concesso alla regione
Molise,  ai  sensi del  citato  art.  4,  comma  13, della  legge  n.
412/1991;
  Vista la richiesta di versamento  della seconda rata semestrale con
scadenza  31  dicembre  1997,  avanzata  dal  summenzionato  Istituto
mutuante Crediop a favore della regione Molise;
  Ritenuto  di  dover  impegnare,  a  favore  dell'Istituto  mutuante
sopracitato, la somma complessiva di L. 642.974.646;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1996,  n.  664,  per
l'esercizio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva  di L. 642.974.646 e' impegnata,  per il 1997,
per  le  finalita'  esposte   in  premessa,  a  favore  dell'Istituto
Crediop-Roma, valuta 31 dicembre 1997.