IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art.  6, lettera  b), del  regio decreto-legge  16 dicembre
1926,  n.  2334, ai  sensi  del  quale viene  quantificato  l'importo
destinato  a sussidi  ed iniziative,  studi ed  applicazioni comunque
rivolti  a favorire  lo sviluppo  delle piccole  industrie di  cui al
decreto-legge 25  maggio 1919, n.  1009, convertito con legge  n. 727
del 19 maggio 1922, recante provvedimenti in favore dell'artigianato.
  Visto l'art.  8 della  legge 29  marzo 1928, n.  631, ai  sensi del
quale  sono   stati  devoluti  i   fondi  di  cui  al   citato  regio
decreto-legge  n.  2334  all'Ente  per  le  piccole  industrie  ENPI,
successivamente  denominato ENAPI  con  disposizione ministeriale  17
febbraio 1930, n. 1121;
  Visti il  decreto legislativo 27 agosto  1947, n. 1029, la  legge 8
luglio 1950, n. 484,  e la legge 7 dicembre 1960,  n. 1557, che hanno
aumentato il contributo  dello Stato per la concessione  di sussidi e
premi  diretti a  promuovere  l'incremento  dell'artigianato e  della
piccola industria;
  Visto l'art.  120 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24
luglio  1977, n.  616, richiamato  dal decreto  del Presidente  della
Repubblica 19 aprile  1979 che ha attribuito alle  regioni le entrate
dell'ENAPI,  ai sensi  del quale  la concessione  di sussidi  e premi
costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato;
  Visto il  capitolo 2073 dello  stato di previsione della  spesa del
Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  per gli
esercizi precedenti l'anno 1996,  denominato "sussidi e premi diretti
a  promuovere  l'incremento  delle piccole  industrie,  le  attivita'
imprenditoriali rivolte  ad incentivare  le esportazioni,  nonche' lo
svolgimento  di  convegni  di  studio sui  problemi  interessanti  il
settore";
  Visto il comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure razionalizzazione della  finanza pubblica ai sensi del
quale il  predetto capitolo 2073  e' stato accorpato, con  i capitoli
2574 e 3030,  nell'unico capitolo 1184 dello stato  di previsione del
Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato con  la
denominazione  "somme  da  erogare a  enti,  istituti,  associazioni,
fondazioni ed altri organismi";
  Visto l'art.  12 della legge  7 agosto 1990,  n. 241, ai  sensi del
quale la  concessione di  sovvenzioni, contributi, sussidi  ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone   ed  enti   pubblici  e   privati  e'   subordinata  alla
predisposizione  ed alla  pubblicazione  di  provvedimenti recanti  i
criteri e le modalita' cui l'amministrazione deve attenersi;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1.  Sono ammessi  a beneficiare  dei sussidi  e premi  citati nelle
premesse gli  enti, gli istituti,  le associazioni, le  fondazioni ed
altri organismi  la cui  attivita' istituzionale  ed il  programma di
investimenti realizzato siano volti  ad incentivare le esportazioni e
a  favorire l'incremento  delle  piccole  imprese industriali,  anche
mediante l'organizzazione  di convegni di studio  o di manifestazioni
promozionali.
  2. Sono esclusi dai benefici  gli enti fieristici e le associazioni
di categoria.