IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 6, lettera b), del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, ai sensi del quale viene quantificato l'importo destinato a sussidi ed iniziative, studi ed applicazioni comunque rivolti a favorire lo sviluppo delle piccole industrie di cui al decreto-legge 25 maggio 1919, n. 1009, convertito con legge n. 727 del 19 maggio 1922, recante provvedimenti in favore dell'artigianato. Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, ai sensi del quale sono stati devoluti i fondi di cui al citato regio decreto-legge n. 2334 all'Ente per le piccole industrie ENPI, successivamente denominato ENAPI con disposizione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121; Visti il decreto legislativo 27 agosto 1947, n. 1029, la legge 8 luglio 1950, n. 484, e la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, che hanno aumentato il contributo dello Stato per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria; Visto l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979 che ha attribuito alle regioni le entrate dell'ENAPI, ai sensi del quale la concessione di sussidi e premi costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato; Visto il capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi precedenti l'anno 1996, denominato "sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attivita' imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni, nonche' lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore"; Visto il comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure razionalizzazione della finanza pubblica ai sensi del quale il predetto capitolo 2073 e' stato accorpato, con i capitoli 2574 e 3030, nell'unico capitolo 1184 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la denominazione "somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e' subordinata alla predisposizione ed alla pubblicazione di provvedimenti recanti i criteri e le modalita' cui l'amministrazione deve attenersi; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi a beneficiare dei sussidi e premi citati nelle premesse gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi la cui attivita' istituzionale ed il programma di investimenti realizzato siano volti ad incentivare le esportazioni e a favorire l'incremento delle piccole imprese industriali, anche mediante l'organizzazione di convegni di studio o di manifestazioni promozionali. 2. Sono esclusi dai benefici gli enti fieristici e le associazioni di categoria.