IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  9  luglio  1990, n.  188,  recante: "Tutela  della
ceramica artistica e  tradizionale e della ceramica  di qualita'", e,
in particolare l'art. 6, comma  3, come modificato dall'art. 44 della
legge 6  febbraio 1996, n. 52  (Comunitaria per il 1994),  che pone a
carico  dei richiedenti  le  spese derivanti  dall'istituzione e  dal
funzionamento dei registri dei produttori  ceramici e dei comitati di
disciplinare, di cui all'art. 7 della legge;
  Visto l'art. 6, comma 3-bis, della  predetta legge n. 188 del 1990,
introdotto dall'art. 44 della legge 6  febbraio 1996, n. 52, il quale
prevede  che,  mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato, adottato  di concerto con  il Ministro
del tesoro, siano  determinati l'ammontare dei diritti  e le relative
modalita'  di versamento  a carico  dei richiedenti  l'iscrizione nei
registri dei  produttori ceramici di cui  agli artt. 3 e  3-bis della
citata legge n. 188 del 1990;
  Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico in data 27 marzo
1996   concernente  l'estensione   dei   provvedimenti  adottati   in
applicazione della legge n. 188/1990  ai ceramisti dei Paesi aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo del 13 dicembre 1993;
  Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996, n. 506, di attuazione
della predetta legge n. 188 del 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Diritto di istruttoria della domanda di iscrizione
                nei registri dei produttori ceramici
  1. Le imprese richiedenti  l'iscrizione nei registri dei produttori
ceramici di  cui all'art. 3  della legge 9  luglio 1990, n.  188 sono
tenute al pagamento anticipato di un diritto di istruttoria che viene
fissato in L. 50.000.
  2. L'importo di cui al comma precedente deve essere versato tramite
appositi bollettini postali ovvero contestualmente alla presentazione
della domanda di  iscrizione nei registri, alla  Camera di commercio,
industria,  artigianato e  agricoltura, della  provincia ove  ha sede
l'impresa  richiedente. Per  quanto concerne  le somme  relative alle
domande  di iscrizione  per  le quali  e'  competente la  commissione
provinciale per  l'artigianato, la gestione viene  effettuata secondo
le direttive della regione competente per territorio.
  3. Le  imprese di  altri Paesi membri  dell'Unione europea  o dello
Spazio  economico  europeo, per  la  presentazione  della domanda  di
iscrizione nei registri  di cui all'art. 3, comma  3-bis, della legge
n. 188  del 1990,  versano lo  stesso importo,  di cui  al precedente
comma 1, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma sul capo
XVIII  capitolo 3592/9  "Diritti  di  iscrizione registri  produttori
ceramici  di  altri Paesi  membri  dell'Unione  europea e  dei  Paesi
aderenti  allo  Spazio  economico europeo".  Le  imprese  interessate
dovranno  trasmettere  gli  originali delle  quietanze  al  Ministero
industria,  commercio  e  artigianato   -  Direzione  generale  della
produzione industriale - Div. X. (1).