L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 novembre 1997; Premesso che con lettera in data 25 novembre 1997, la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha comunicato all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il temporaneo impedimento del Presidente ad esercitare le proprie funzioni; Considerato che ai sensi del titolo II, secondo comma, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1961 - serie generale - n. 318 "gli ordini di prelevamento delle disponibilita' del fondo di compensazione dovranno portare la firma congiunta dal presidente del Comitato e del funzionario ..." e che tale disposizione non prevede sostituzione del Presidente nei casi di temporaneo impedimento; Ritenuta la necessita', in considerazione della situazione di urgenza rappresentata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella lettera sopra richiamata, di integrare le vigenti disposizioni concernenti il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico con la disciplina dei casi di temporaneo impedimento del presidente; Visti gli articoli 2, comma 14, e 3, commi 1 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Su proposta del presidente; Delibera: 1. In casi di temporaneo impedimento il presidente della Cassa conguaglio per il settore elettrico e' sostituito, per la firma degli ordini di prelevamento, dal membro del comitato di gestione piu' anziano come nomina fra quelli delegati alla firma congiunta con il presidente ai sensi del titolo II, secondo comma, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962; 2. Il presente provvedimento e' immediatamente esecutivo e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 26 novembre 1997 Il presidente: Ranci