L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 novembre 1997;
  Premesso  che  con lettera  in  data  25  novembre 1997,  la  Cassa
conguaglio per  il settore elettrico ha  comunicato all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas il temporaneo impedimento del Presidente
ad esercitare le proprie funzioni;
  Considerato  che  ai  sensi  del  titolo  II,  secondo  comma,  del
provvedimento del Comitato interministeriale  dei prezzi, 15 dicembre
1961, n.  962, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  23 dicembre
1961 -  serie generale  - n.  318 "gli  ordini di  prelevamento delle
disponibilita' del  fondo di compensazione dovranno  portare la firma
congiunta dal  presidente del Comitato  e del funzionario ..."  e che
tale disposizione non prevede sostituzione del Presidente nei casi di
temporaneo impedimento;
  Ritenuta  la  necessita',  in considerazione  della  situazione  di
urgenza rappresentata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico
nella lettera sopra richiamata,  di integrare le vigenti disposizioni
concernenti il  comitato di  gestione della  Cassa conguaglio  per il
settore  elettrico   con  la   disciplina  dei  casi   di  temporaneo
impedimento del presidente;
  Visti gli articoli  2, comma 14, e  3, commi 1 e 8,  della legge 14
novembre 1995, n. 481;
  Su proposta del presidente;
                              Delibera:
  1.  In casi  di temporaneo  impedimento il  presidente della  Cassa
conguaglio per il settore elettrico e' sostituito, per la firma degli
ordini  di prelevamento,  dal membro  del comitato  di gestione  piu'
anziano come nomina  fra quelli delegati alla firma  congiunta con il
presidente ai sensi  del titolo II, secondo  comma, del provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962;
  2. Il  presente provvedimento  e' immediatamente esecutivo  e viene
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Milano, 26 novembre 1997
                                                 Il presidente: Ranci