IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Rilevato  che  tali  dati  possono  essere  trattati  dai  soggetti
pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi
i dati  che possono  essere trattati, le  operazioni eseguibili  e le
rilevanti   finalita'  di   interesse   pubblico  perseguite,   senza
necessita', pertanto, di un'autorizzazione  di questa Autorita' (art.
22, comma 3, legge n. 675/1996);
  Constatato  che  i  soggetti  pubblici  possono  avvalersi  di  una
disposizione transitoria,  in base alla  quale i trattamenti  di dati
sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti
fino al 7 maggio 1998 anche  in mancanza di una disposizione di legge
avente  le   caratteristiche  predette,   purche'  si   effettui  una
comunicazione  a  questa  Autorita'  (art.  41,  comma  5,  legge  n.
675/1996);
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso  scritto degli interessati, e che occorre
quindi riferire solo  a tali soggetti l'ambito  di applicazione delle
autorizzazioni, fatta eccezione per il  trattamento dei dati idonei a
rivelare lo  stato di salute  e la  vita sessuale, che  forma oggetto
dell'autorizzazione n. 2/1997;
  Considerato che il Garante  puo' rilasciare le autorizzazioni anche
d'ufficio,   nei   confronti   di  singoli   titolari   oppure,   con
provvedimenti  generali, di  determinate categorie  di titolari  o di
trattamenti (art.  41, comma 7,  della legge n.  675/1996, modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Ritenuto  opportuno  rilasciare  prima  del 30  novembre  1997  una
autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti
dalla legge n. 675/1996, ad  armonizzare le prescrizioni da impartire
e a favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante;
  Rilevato  che  sono  in  fase  di  predisposizione  alcuni  decreti
legislativi per  il completamento  della disciplina  sulla protezione
dei dati  personali, i quali,  in attuazione della legge  31 dicembre
1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti  i dati sensibili, anche  in attuazione delle
raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
  Considerata  l'opportunita'  che  in  questa  fase  transitoria  le
autorizzazioni non rechino  disposizioni particolarmente dettagliate,
e  cio'  allo scopo  di  evitare  che  l'attivita' dei  titolari  sia
soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme
restando alcune garanzie per gli interessati;
  Ritenuto    pertanto    opportuno     rilasciare,    allo    stato,
un'autorizzazione provvisoria, anche in conformita' a quanto previsto
dall'emanando   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorita';
  Ritenuta, tuttavia,  la necessita'  che l'autorizzazione  prenda in
considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari  della comunicazione e della diffusione,
nonche' il  periodo di  conservazione dei dati  stessi, in  quanto la
disciplina di questi  aspetti e' prevista dalla legge  n. 675/1996 ai
fini  dell'applicazione delle  norme sull'esonero  dall'obbligo della
notificazione  e  sulla  notificazione semplificata  (art.  7,  comma
5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita'  personale,  principi  valutati anche  sulla  base  delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
  Considerato che un numero elevato  di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato da  enti ed  organizzazioni di  tipo associativo  e da
fondazioni,  per la  realizzazione di  scopi determinati  e legittimi
individuati dall'atto  costitutivo, dallo  statuto o da  un contratto
collettivo,  ove esistenti,  e che  e' pertanto  necessario che  tali
trattamenti formino  oggetto di  un'autorizzazione generale  ai sensi
dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
                              Autorizza
  il  trattamento dei  dati sensibili  di cui  all'art. 22,  comma 1,
della  legge  n.  675/1996  da  parte  di  associazioni,  fondazioni,
comitati  ed   altri  organismi  di  tipo   associativo,  secondo  le
prescrizioni di seguito indicate.
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
  a)  alle  associazioni  anche  non riconosciute,  ivi  comprese  le
confessioni  religiose  e  le  comunita' religiose,  i  partiti  e  i
movimenti politici, le associazioni  e le organizzazioni sindacali, i
patronati,   le   associazioni   di  categoria,   le   organizzazioni
assistenziali   o  di   volontariato,   nonche'   le  federazioni   e
confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformita',
ove esistenti, allo  statuto, all'atto costitutivo o  ad un contratto
collettivo;
  b) alle fondazioni, ai comitati e  ad ogni altro ente, consorzio od
organismo  senza  scopo  di  lucro, dotati  o  meno  di  personalita'
giuridica, ivi  comprese le organizzazioni non  lucrative di utilita'
sociale (Onlus);
  c) alle  cooperative sociali e  alle societa' di mutuo  soccorso di
cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre  1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  per  il  perseguimento  di  scopi
determinati  e  legittimi  individuati dall'atto  costitutivo,  dallo
statuto o dal  contratto collettivo, ove esistenti,  e in particolare
per il  perseguimento di  finalita' culturali,  religiose, politiche,
sindacali, sportive  o agonistiche  di tipo non  professionistico, di
istruzione, di formazione, di  ricerca scientifica, di patrocinio, di
tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di
salvaguardia dei  diritti civili, nonche' di  beneficenza, assistenza
sociale o sociosanitaria.
  La presente autorizzazione e'  rilasciata, altresi', per far valere
o difendere un diritto in sede  giudiziaria, anche da parte di terzi,
sempreche' il diritto  da far valere o difendere sia  di rango pari a
quello dell'interessato,  e i dati siano  trattati esclusivamente per
tale finalita'  e per il  periodo strettamente necessario per  il suo
perseguimento.
  Per  i  fini  predetti,  il trattamento  dei  dati  sensibili  puo'
riguardare  anche la  tenuta di  registri e  scritture contabili,  di
elenchi,  di  indirizzari  e  di altri  documenti  necessari  per  la
gestione  amministrativa  dell'associazione,  della  fondazione,  del
comitato o  del diverso  organismo, o  per l'adempimento  di obblighi
fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
  Qualora i soggetti di cui alle lettere  a), b) e c) si avvalgano di
persone  giuridiche o  di  altri  organismi con  scopo  di lucro  per
perseguire  le  predette  finalita',  e in  particolare  di  societa'
editoriali   o  di   centri  di   assistenza  fiscale,   la  presente
autorizzazione e'  rilasciata anche  ai medesimi organismi  e persone
giuridiche.  I soggetti  di cui  alle lettere  a), b)  e c),  possono
comunicare  alle persone  giuridiche e  agli organismi  con scopo  di
lucro, titolari  di un  autonomo trattamento,  i soli  dati sensibili
strettamente  indispensabili per  le attivita'  di effettivo  ausilio
alle predette finalita', con particolare riferimento alle generalita'
degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che
individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del
successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La
dichiarazione scritta  di consenso degli interessati  deve porre tale
circostanza  in  particolare  evidenza,  e  deve  recare  la  precisa
menzione  dei titolari  del  trattamento e  delle  finalita' da  essi
perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro,
oltre a quanto previsto nei punti 3)  e 5) in tema di pertinenza e di
non eccedenza dei dati, possono  trattare i dati cosi' acquisiti solo
per  scopi  di ausilio  alle  finalita'  predette, ovvero  per  scopi
amministrativi e contabili.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
  a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il
perseguimento  delle  finalita'  di  cui al  punto  1),  ai  relativi
familiari e conviventi;
  b)  agli  aderenti, ai  sostenitori  o  sottoscrittori, nonche'  ai
soggetti che presentano  richiesta di ammissione o di  adesione o che
hanno  contatti  regolari  con  l'associazione, la  fondazione  o  il
diverso organismo;
  c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
  d) ai beneficiari,  agli assistiti e ai fruitori  delle attivita' o
dei  servizi  prestati  dall'associazione o  dal  diverso  organismo,
limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in base  allo  statuto  o
all'atto costitutivo, ove esistenti.
 3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  L'autorizzazione non riguarda i dati  idonei a rivelare lo stato di
salute e  la vita  sessuale, ai  quali si  riferisce l'autorizzazione
generale  n.  2/1997,  pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279.
  Il trattamento puo'  avere per oggetto gli altri  dati sensibili di
cui  all'art. 22,  comma 1,  della legge  31 dicembre  1996, n.  675,
idonei  a  rivelare  l'origine  razziale ed  etnica,  le  convinzioni
religiose,  filosofiche o  di  altro genere,  le opinioni  politiche,
l'adesione  a partiti,  sindacati, associazioni  od organizzazioni  a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
  Il   trattamento   puo'  riguardare   i   dati   e  le   operazioni
indispensabili  per perseguire  le finalita'  di cui  al punto  1) o,
comunque,  per  adempiere  ad  obblighi derivanti  dalla  legge,  dai
regolamenti, dai contratti collettivi o dalla normativa comunitaria.
  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere
verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati rispetto  ai predetti obblighi  e finalita', in  particolare per
quanto  riguarda  i  dati  che  rivelano  le  opinioni  e  le  intime
convinzioni.
 4) Modalita' di trattamento.
  Fermi restando gli obblighi previsti dagli  articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza,  i limiti  posti ai  trattamenti automatizzati  volti a
definire il profilo  o la personalita' degli  interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati,  il trattamento dei dati sensibili
deve essere  effettuato unicamente  con logiche  e mediante  forme di
organizzazione dei  dati strettamente correlate alle  finalita', agli
scopi e agli obblighi di cui al punto 1).
  Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato   e   di   informare  l'interessato   medesimo,   in
conformita' a quanto  previsto dagli articoli 10 e 22  della legge n.
675/1996.
 5) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e),  della legge 31 dicembre  1996, n. 675, i  dati sensibili
possono  essere conservati  per  un periodo  non  superiore a  quello
necessario per  perseguire le finalita' e  gli scopi di cui  al punto
1), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.
  Le  verifiche  di  cui  al  punto 3)  devono  riguardare  anche  la
pertinenza e la non eccedenza  dei dati rispetto all'attivita' svolta
dall'interessato  o al  rapporto che  intercorre tra  l'interessato e
l'associazione, la  fondazione, il  comitato o il  diverso organismo,
tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio
offerto  all'interessato  e  la posizione  di  quest'ultimo  rispetto
all'associazione,  alla   fondazione,  al   comitato  o   al  diverso
organismo.
 6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere comunicati,  e  ove  necessario
diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalita', agli scopi e
agli  obblighi  di cui  al  punto  1)  e  tenendo presenti  le  altre
prescrizioni sopraindicate.
 7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 8) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali.
  Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e
in particolare le disposizioni  contenute nel decreto-legge 26 aprile
1993, n.  122, convertito, con  modificazioni, dalla legge  25 giugno
1993,  n. 205,  in materia  di discriminazione  per motivi  razziali,
etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.
 9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre
1997, fino al 30 settembre 1998.
  Qualora alla data del 30 novembre  1997 il trattamento non sia gia'
conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare
puo'  adeguarsi ad  esse entro  il  31 dicembre  1997, sempreche'  le
caratteristiche del  trattamento non permettano un  adeguamento entro
un termine piu' breve.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 28 novembre 1997
                                        p. Il Presidente: Santaniello