IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  Piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  203 del 31 agosto 1995, con  il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale 2  agosto 1996,  recante misure  in
materia di pesca dei molluschi bivalvi  dal quale si evince uno stato
di sofferenza della risorsa;
  Visto il decreto  ministeriale 29 giugno 1997, che  ha prorogato al
30 novembre 1997 il pagamento dell'onere per la pesca speciale di cui
all'art. 30, comma 1, lettera  e), del decreto ministeriale 26 luglio
1995;
  Considerato  il  permanere  dello  stato  di  crisi  della  risorsa
molluschi  bivalvi, in  dipendenza  del quale  e'  stato previsto  un
apposito piano di settore per fronteggiare la crisi stessa;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di disporre,  tra  le  altre
misure, un provvedimento di  proroga in considerazione delle esigenze
prospettate  dalle  categorie  produttive  colpite  dalla  situazione
contingibile  e  urgente  che  impedisce  il  regolare  proseguimento
dell'attivita' lavorativa con conseguente diminuzione della capacita'
di reddito;
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del mare che hanno espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale
26 luglio 1995, per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei
molluschi con draga idraulica, e' prorogato al 30 giugno 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 28 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto