Con decreto ministeriale n. 23659 del 10 novembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 della ditta S.r.l. Pulital manutenzione pulizie civili e industriali, appaltatrice di lavori e pulizia presso lo stabilimento di Piombino (Livorno) della S.p.a. Lucchini siderurgica in ristrutturazione aziendale dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1996. Art. 1, comma 7, legge n. 451/1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento di Piombino della S.p.a. Lucchini siderurgica di Piombino, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria presso la societa' appaltante: S.r.l. Pulital manutenzione pulizie civili e industriali, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1996 con decorrenza dal 3 giugno 1996. Art. 1, legge n. 451/1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa. Con decreto ministeriale n. 23660 del 10 novembre 1997 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 agosto 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 agosto 1997 con effetto dal 19 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria) e unita' di Siderno (Reggio Calabria), per il periodo dal 6 maggio 1997 al 18 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997, con decorrenza 6 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23663 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23664 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Osam, con sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino), per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1997 al 21 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 agosto 1997 al 21 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23665 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ada Glass-In, con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di Bruino (Torino), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23666 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 59 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23667 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di 2715 dipendenti, e Bisceglie per un massimo di 305 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1997 al 13 agosto 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 22856. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1997 al 13 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23668 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unita' in Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 21 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1997 al 25 maggio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 novembre 1996, n. 21706/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23669 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 23 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1997 al 24 luglio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22144/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23670 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per un massimo di 14 dipendenti, e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 6 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1997 al 24 luglio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 21570/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23671 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' in Taranto, per un massimo di 74 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1997 al 24 luglio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, n. 21525/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23672 del 10 novembre 1997 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 4 luglio 1996 al 3 luglio 1997, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Trento. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1997, n. 23119/1-2. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 23673 del 10 novembre 1997, ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero di 279 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1997 al 12 gennaio 1998. E' autorizzato, altresi', l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23674 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 18539/4. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 agosto 1995 al 29 gennaio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23681 del 14 novembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e nita' di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997, con decorrenza 9 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23682 del 14 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano e unita' di Milano. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996, con decorrenza 2 agosto 1996. Con esclusione dei lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presete decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 2 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997, con decorrenza 2 febbraio 1997. Con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23683 del 14 novembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 17 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23684 del 14 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. dal 1 luglio 1996 Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Copiano (Pavia), Castello di Brianza (Lecco), Nichelino, Grugliasco, S. Benigno C.se (Torino), Renate (Milano), Rivalta (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Acqui Terme (Alessandria), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 4 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23685 del 14 novembre 1997: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. OR.V.EL., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita' di Vedano Olona (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. OR.V.EL., con sede in Gazzada Schianno (Varese), e unita' di Vedano Olona (Varese), per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 6 maggio 1996 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. Officine di Borgo San Giovanni, con sede in Borgo San Giovanni (Lodi) e unita' di Borgo San Giovanni (Lodi). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine di Borgo San Giovanni, con sede in Borgo San Giovanni (Lodi) e unita' di Borgo San Giovanni (Lodi), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997, con decorrenza 14 aprile 1997; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unita' di Induno Olona (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unita' di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1997, con decorrenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23686 del 14 novembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florim ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unita' di Fiorano Modenese (Modena) e Mordano (Bologna), per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1997 con decorrenza 10 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23687 del 14 novembre 1997, e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997, della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Casaletto Vaprio (Cremona), Palermo, Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano). Parere comitato tecnico del 23 luglio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 con effetto dal 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Casaletto Vaprio (Cremona), Palermo, Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 12 ottobre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 ottobre 1997, n. 23483. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23688 del 14 novembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22980. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23689 del 14 novembre 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 31 dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese). Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 31 dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 31 dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese), per il periodo dal 12 agosto 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese). Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone. Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Frosinone (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 7) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' varie. Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' varie, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' varie, per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23690 del 14 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima - Gruppo Ilva, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 12 ottobre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S. - Gruppo Ilva, con sede in Busano Canavese (Torino) e unita' di Busano Canavese (Torino), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S. - Gruppo Ilva, con sede in Busano Canavese (Torino) e unita' di Busano Canavese (Torino), per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23691 del 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 83 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1997 al 2 novembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 ottobre 1997, n. 23482/1. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 maggio 1997, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale n. 23702 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Imola (Bologna), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23703 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Alessio & Faraone Mennella, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Aversa (Caserta), per un massimo di 3 dipendenti, Napoli, per un massimo di 8 dipendenti e Torre Annunziata, per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 29 ottobre 1997 al 28 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23704 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. De Cardenas, con sede in Mantova e unita' di Arcore (Milano), per un massimo di 36 dipendenti e Vimodrone (Milano), per un massimo di 62 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23705 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lario Electric, con sede in Albavilla (Como) e unita' di Albavilla (Como), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 1997 al 22 novembre 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 23 novembre 1997 al 22 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23706 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padus di Baiguera F.lli, con sede in Verolavecchia (Brescia) e unita' di Verolavecchia (Brescia), per un massimo di 74 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23707 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison, con sede in Pontoglio (Brescia) e unita' di Pontoglio (Brescia), per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23708 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per un massimo di 74 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23709 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Due Erre Costruzioni, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 12 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23710 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectri Quadri, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara), per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1997 al 24 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 25 dicembre 1997 al 24 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23711 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Cant. in Montalto di Castro (Viterbo) - Priolo (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti; Lecce, per un massimo di 23 dipendenti; Povoletto (Udine), per un massimo di 121 dipendenti; S. Luce (Pisa), per un massimo di 120 dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine), per un massimo di 21 dipendenti e uffici di Milano, per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 6 maggio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22886. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23712 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, per un massimo di 246 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23713 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali, con sede in Palermo e unita' stabilimento e uffici di Palermo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 23714 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Te. Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Citta' S. Angelo (Pescara) e Manoppello (Pescara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Il presente decreto annulla e sostituisce l'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 21251.