Con decreto ministeriale n. 23659 del 10 novembre 1997 e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  3 giugno
1996  della  ditta  S.r.l.  Pulital  manutenzione  pulizie  civili  e
industriali, appaltatrice di lavori  e pulizia presso lo stabilimento
di   Piombino  (Livorno)   della  S.p.a.   Lucchini  siderurgica   in
ristrutturazione aziendale dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1996.
   Art. 1, comma 7, legge n. 451/1994.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale in favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta sottoindicata,  addetti in modo  prevalente e
continuativo  allo  svolgimento  dei  servizi di  pulizia  presso  lo
stabilimento  di  Piombino  della   S.p.a.  Lucchini  siderurgica  di
Piombino, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento
della cassa  integrazione guadagni  straordinaria presso  la societa'
appaltante: S.r.l. Pulital manutenzione pulizie civili e industriali,
con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per il
periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1996 con decorrenza dal 3
giugno 1996.
   Art. 1, legge n. 451/1994.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  verifica   la
sussistenza dei requisiti di cui all'art.  1, comma 7, della legge 19
luglio 1994,  n. 451, nonche'  il rispetto  del limite massimo  di 36
mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa.
  Con decreto  ministeriale n. 23660  del 10 novembre 1997  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  1  agosto  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  agosto  1997  con  effetto  dal 19  agosto  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP,
con sede in  Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria)  e unita' di
Siderno (Reggio  Calabria), per il  periodo dal  6 maggio 1997  al 18
agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1997, con  decorrenza 6
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  dei  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23663 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mitem sud - Gruppo Fochi, con
sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 20 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
gennaio 1998 al 24 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23664 del 10 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Osam,  con  sede in  Bruino
(Torino)  e  unita'  di  Bruino   (Torino),  per  un  massimo  di  11
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  22 febbraio 1997  al 21
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 22
agosto 1997 al 21 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23665 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ada Glass-In, con sede in San
Salvo (Chieti)  e unita'  di Bruino  (Torino), per  un massimo  di 17
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 1  agosto  1996 al  31
gennaio 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23666 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mapi - Gruppo Fochi, con sede
in Taranto e  unita' di Taranto, per un massimo  di 59 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
gennaio 1998 al 24 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23667 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede
in  Bari e  unita' di  Bari,  per un  massimo di  2715 dipendenti,  e
Bisceglie  per  un  massimo  di   305  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 febbraio 1997 al 13 agosto 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
giugno 1997, n. 22856.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 14 agosto 1997 al 13 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23668 del 10 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  F.B.M.  Hudson italiana  -
Gruppo  Fochi, con  sede  in Milano  e unita'  in  Calderara di  Reno
(Bologna),  per  un  massimo  di   21  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 19 marzo 1997 al 25 maggio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 novembre 1996, n. 21706/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23669 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mitem sud - Gruppo Fochi, con
sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 23 dipendenti,
e'  prorogata  la  corresponsione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 aprile 1997 al 24 luglio 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
febbraio 1997, n. 22144/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23670 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.T.A.  - Servizi tecnologici
avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per
un massimo di  14 dipendenti, e Montalto di Castro  (Viterbo), per un
massimo  di   6  dipendenti,  e'  prorogata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1997
al 24 luglio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 ottobre 1996, n. 21570/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23671 del 10 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mapi - Gruppo Fochi, con sede
in Taranto e  unita' in Taranto, per un massimo  di 74 dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 3 aprile 1997 al 24 luglio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 ottobre 1996, n. 21525/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23672 del 10 novembre 1997 e' accertata
la  condizione  di cui  all'art.  35,  terzo  comma, della  legge  n.
416/1981,  relativamente al  periodo dal  4 luglio  1996 al  3 luglio
1997, della ditta  S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi,  con sede in
Trento e unita' di Trento.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. T.V.A.
Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Trento, per il
periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
15 luglio 1997, n. 23119/1-2.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
gennaio 1997 al 3 luglio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei  giornalisti italiani, sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto  ministeriale n. 23673  del 10 novembre 1997,  ai sensi
dell'art. 9, comma 25, lettera  c), del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 26 novembre 1996,
n. 608,  in favore di  un numero  di 279 lavoratori  dipendenti dalla
S.c. a r.l.  L.T.R. - OC linea tranviaria rapida  - Opere civili, con
sede  in  Napoli,  e'   autorizzata  l'ulteriore  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  13 ottobre
1997 al 12 gennaio 1998.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero del contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla normativa,  in ordine ai  periodi di fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23674 del 10 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Siciltecnica,  con sede  in
Augusta (Siracusa)  e unita'  di Priolo  (Siracusa), e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  con   pari  diminuzione  della  durata   del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,   del  periodo  di  integrazione   salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
agosto 1995, n. 18539/4.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 1 agosto 1995 al 29 gennaio 1996.
  Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono  le condizioni per accedere  ai benefici previsti
ai commi 4,  5 e 6 dell'art.  5 del decreto-legge 16  giugno 1994, n.
299, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1994, n.
451.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23681 del 14 novembre  1997, a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 24  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 6 settembre 1996 con  effetto dal 9 ottobre 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Tectubi, con sede  in Milano e nita' di Podenzano  (Piacenza), per il
periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997, con  decorrenza 9
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23682 del 14 novembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.a.s. F.lli
Proverbio  di G.  Proverbio &  C.,  con sede  in Milano  e unita'  di
Milano.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.a.s. F.lli Proverbio di G.  Proverbio & C.,
con sede in  Milano e unita' di  Milano, per il periodo  dal 2 agosto
1996 al 1 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996, con decorrenza 2
agosto 1996.
  Con esclusione  dei lavoratori sospesi  per fine cantiere  e/o fine
fase lavorativa.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il presete  decreto,  e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale con  effetto dal 2
agosto 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano
e unita' di Milano,  per il periodo dal 2 febbraio  1997 al 31 luglio
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 marzo  1997, con  decorrenza 2
febbraio 1997.
  Con esclusione lavoratori  sospesi per fine cantiere  e/o fine fase
lavorativa.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23683 del 14 novembre  1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale del  24 settembre  1997, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  settembre 1997  con effetto  dal 17  giugno 1996,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l.  Quick Italia,
con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo
dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997  con decorrenza 17
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23684 del 14 novembre 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto  ministeriale del  24 settembre 1997  con effetto  dal 12
febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l.  Gallino componenti  plastici S.p.a.  dal 1  luglio 1996
Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Copiano
(Pavia),  Castello  di  Brianza (Lecco),  Nichelino,  Grugliasco,  S.
Benigno  C.se (Torino),  Renate  (Milano), Rivalta  (Torino), per  il
periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 12
febbraio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  22 maggio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  maggio 1997  con  effetto dal  2 settembre  1996,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Kaimano, con
sede  in   Acqui  Terme  (Alessandria)   e  unita'  di   Acqui  Terme
(Alessandria), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 4 maggio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 13  marzo 1997  con decorrenza  2
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23685 del 14 novembre 1997:
  1) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 1  giugno 1997 al  30 novembre
1997,  della ditta  S.p.a.  OR.V.EL., con  sede  in Gazzada  Schianno
(Varese) e unita' di Vedano Olona (Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale  dell'8 novembre 1996  con effetto dal  1 giugno
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. OR.V.EL., con  sede in Gazzada Schianno (Varese),  e unita' di
Vedano  Olona (Varese),  per  il  periodo dal  1  giugno  1997 al  30
novembre 1997.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 6 maggio
1996 - contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  14 aprile  1997 al  13 aprile  1998, della  ditta S.p.a.
Officine di Borgo San Giovanni, con sede in Borgo San Giovanni (Lodi)
e unita' di Borgo San Giovanni (Lodi).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Officine di  Borgo San  Giovanni, con
sede in  Borgo San  Giovanni (Lodi)  e unita'  di Borgo  San Giovanni
(Lodi), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 21 maggio 1997,  con decorrenza 14
aprile 1997;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  2 giugno 1997 al  1 giugno 1998, della  ditta S.p.a. Mec
Mor,  con sede  in Induno  Olona (Varese)  e unita'  di Induno  Olona
(Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Mec  Mor,  con sede  in Induno  Olona
(Varese) e  unita' di  Induno Olona  (Varese), per  il periodo  dal 2
giugno 1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 15  luglio 1997, con  decorrenza 2
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23686 del 14 novembre  1997, a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 16  maggio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  16 maggio 1997 con  effetto dal 10 giugno  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Florim ceramiche, con  sede in Fiorano Modenese (Modena)  e unita' di
Fiorano Modenese (Modena) e Mordano  (Bologna), per il periodo dal 10
giugno 1997 al 9 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  luglio 1997 con  decorrenza 10
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23687  del  14  novembre  1997,  e'
approvata la  modifica del programma per  riorganizzazione aziendale,
relativa al  periodo dal  12 ottobre 1996  all'11 aprile  1997, della
ditta S.p.a.  Grande distribuzione avanzata  G.DI.A., con sede  in S.
Bovio di  Peschiera Borromeo  (Milano) e  unita' di  Casaletto Vaprio
(Cremona), Palermo, Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano).
   Parere comitato tecnico del 23 luglio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  26  luglio 1996  con  effetto dal  12
ottobre 1995,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Grande distribuzione avanzata  G.DI.A., con sede  in S.
Bovio di  Peschiera Borromeo  (Milano) e  unita' di  Casaletto Vaprio
(Cremona), Palermo, Verona, S.  Bovio di Peschiera Borromeo (Milano),
per il periodo dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  novembre 1996 con decorrenza 12
ottobre 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2
ottobre 1997, n. 23483.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23688  del  14  novembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1
agosto 1996  al 31  luglio 1997, della  ditta S.r.l.  Granilnord, con
sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari)
e unita' di Muros  (Sassari), per il periodo dal 1  agosto 1996 al 31
luglio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 giugno 1997, n. 22980.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23689 del 14 novembre 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 12 febbraio 1996
al  31  dicembre 1996,  della  ditta  S.r.l.  Siai Marchetti  dal  31
dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con  sede in Sesto Calende (Varese) e
unita' di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese).
  Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22  giugno 1995  con  effetto dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l.  Siai Marchetti dal  31 dicembre 1996  Aermacchi S.p.a.,
con  sede in  Sesto Calende  (Varese) e  unita' di  Estero D.,  Sesto
Calende-Vergiate-Malpensa (Varese),  per il  periodo dal  12 febbraio
1996 all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1996 con  decorrenza 12
febbraio 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995 con  effetto dal 12 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai
Marchetti dal  31 dicembre 1996  Aermacchi S.p.a., con sede  in Sesto
Calende    (Varese)     e    unita'     di    Estero     D.,    Sesto
Calende-Vergiate-Malpensa (Varese), per il periodo dal 12 agosto 1996
al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  3)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 12 febbraio 1996
all'11 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20
dicembre  1996  Agusta  un'azienda   di  finmeccanica,  con  sede  in
Samarate,  frazione  Cascina Costa  (Varese)  e  unita' di  Samarate,
frazione Cascina Costa (Varese).
  Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22  giugno 1995  con  effetto dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.r.l.  Agusta sistemi  S.r.l.  dal  20 dicembre  1996  Agusta
un'azienda di  finmeccanica, con  sede in Samarate,  frazione Cascina
Costa (Varese) e unita' di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese),
per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 marzo  1996 con  decorrenza 12
febbraio 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  4)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995 con  effetto dal 12 febbraio 1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Agusta  sistemi S.r.l.  dal  20 dicembre  1996  Agusta un'azienda  di
finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e
unita' di Samarate,  frazione Cascina Costa (Varese),  per il periodo
dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  5)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 12 febbraio 1996
all'11 febbraio  1997, della  ditta S.p.a. E.M.  Elic. Merid.  dal 20
dicembre  1996  Agusta  un'azienda   di  finmeccanica,  con  sede  in
Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone.
  Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22  giugno 1995  con  effetto dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda
di finmeccanica, con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone)
e Frosinone, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1996 con  decorrenza 12
febbraio 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  6)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995 con  effetto dal 12 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.
Elic. Merid. dal 20 dicembre  1996 Agusta un'azienda di finmeccanica,
con sede  in Frosinone (Frosinone)  e unita' di Anagni  (Frosinone) e
Frosinone, per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  7)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 12 febbraio 1996
all'11 febbraio 1997, della ditta  S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996
Agusta  un'azienda di  finmeccanica, con  sede in  Samarate, frazione
Cascina Costa (Varese) e unita' varie.
  Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22  giugno 1995  con  effetto dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Agusta  dal  20 dicembre  1996  Agusta  un'azienda  di
finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e
unita' varie, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1996 con  decorrenza 12
febbraio 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  8)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995 con  effetto dal 12 febbraio 1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Agusta dal  20 dicembre 1996  Agusta un'azienda di  finmeccanica, con
sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unita' varie, per
il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23690 del 14 novembre 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 25 febbraio 1995, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 25  febbraio 1995  con effetto  dal 12
ottobre 1993, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Nuova Sima - Gruppo  Ilva, con sede in Busano (Torino) e
unita' di Busano  (Torino), per il periodo dal 12  ottobre 1994 al 31
dicembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 29  luglio 1994 con  decorrenza 12
ottobre 1994;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 16  giugno
1995,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 16 giugno 1995 con  effetto dal 13 dicembre 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
F.I.L.S. - Gruppo Ilva, con sede in Busano Canavese (Torino) e unita'
di Busano Canavese (Torino), per il  periodo dal 13 giugno 1994 al 12
dicembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 20  luglio 1994 con  decorrenza 13
giugno 1994;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 16  giugno 1995, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  16  giugno 1995  con  effetto dal  13
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. F.I.L.S.  - Gruppo  Ilva, con  sede in  Busano Canavese
(Torino) e unita' di Busano Canavese  (Torino), per il periodo dal 13
dicembre 1994 al 31 dicembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 20  luglio 1994 con  decorrenza 13
dicembre 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23691  del 14 novembre 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 20  novembre 1996,  con effetto  dal 3
maggio 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.r.l.  Deriver, con  sede in  Milano  e unita'  di Torre  Annunziata
(Napoli),  per un  massimo di  83 dipendenti,  per il  periodo dal  3
maggio 1997 al 2 novembre 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2
ottobre 1997, n. 23482/1.
  L'erogazione del trattamento  di cui ai precedenti  articoli, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 16 maggio 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  Con decreto ministeriale  n. 23702 del 14 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Sicar,  con  sede in  Imola
(Bologna)  e  unita'  di  Imola  (Bologna),  per  un  massimo  di  20
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  4  giugno 1997  al  3
dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23703 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. D'Alessio & Faraone Mennella,
con sede in  Torre Annunziata (Napoli) e unita'  di Aversa (Caserta),
per  un  massimo  di  3  dipendenti, Napoli,  per  un  massimo  di  8
dipendenti e  Torre Annunziata,  per un massimo  di 4  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 29 ottobre 1997 al 28 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23704 del 14 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. De  Cardenas,  con sede  in
Mantova e unita' di Arcore (Milano),  per un massimo di 36 dipendenti
e Vimodrone (Milano), per un massimo di 62 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23705 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Lario Electric, con  sede in
Albavilla (Como) e  unita' di Albavilla (Como), per un  massimo di 25
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  23 maggio  1997 al  22
novembre 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 23 novembre 1997 al 22 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23706 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Padus di  Baiguera F.lli, con
sede in Verolavecchia (Brescia)  e unita' di Verolavecchia (Brescia),
per un massimo di 74 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 29  luglio
1997 al 28 gennaio 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23707 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison, con sede in Pontoglio
(Brescia)  e unita'  di Pontoglio  (Brescia),  per un  massimo di  21
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 6  marzo  1997  al  5
settembre 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23708 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Ilca, con sede in  Cremona e
unita' di Cremona, per un massimo di 74 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23709 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Due Erre Costruzioni, con sede
in Palermo e  unita' di Palermo, per un massimo  di 12 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23710 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectri Quadri, con sede in
Cameri (Novara)  e unita' di  Cameri (Novara),  per un massimo  di 16
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  25 giugno  1997 al  24
dicembre 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 25 dicembre 1997 al 24 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23711 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Gruppo Sarplast,  con sede in
Priolo Gargallo  (Siracusa) e unita'  di Cant. in Montalto  di Castro
(Viterbo)  - Priolo  (Siracusa),  per un  massimo  di 13  dipendenti;
Lecce, per  un massimo  di 23 dipendenti;  Povoletto (Udine),  per un
massimo di  121 dipendenti;  S. Luce  (Pisa), per  un massimo  di 120
dipendenti;  S. Pietro  al Natisone  (Udine),  per un  massimo di  21
dipendenti e  uffici di Milano, per  un massimo di 34  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 6 maggio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 giugno 1997, n. 22886.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23712 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Siciet, con sede  in Ariccia
(Roma)  e unita'  nazionali, per  un  massimo di  246 dipendenti,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23713 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Dali, con sede in  Palermo e
unita'   stabilimento  e   uffici   di  Palermo,   e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  con   pari  diminuzione  della  durata   del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,   del  periodo  di  integrazione   salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.
  La   corresponsione  del   trattamento  disposta   come  sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
  Le  proroghe  di  cui  sopra,  non operano  per  i  lavoratori  nei
confronti dei quali ricorrono le  condizioni per accedere ai benefici
previsti ai  commi 4, 5 e  6 dell'art. 5 del  decreto-legge 16 giugno
1994,  n. 299,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1994, n. 451.
  Con decreto ministeriale  n. 23714 del 14 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  El.Te. Siciliana, con sede in
Palermo  e  unita'  di  Citta'   S.  Angelo  (Pescara)  e  Manoppello
(Pescara),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale, con pari  diminuzione della
durata del  trattamento economico  di mobilita', tenendosi  conto, ai
fini   della  determinazione   del   trattamento,   del  periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 dicembre
1995 al 22 giugno 1996.
  La   corresponsione  del   trattamento  disposta   come  sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.
  Le  proroghe  di  cui  sopra,  non operano  per  i  lavoratori  nei
confronti dei quali ricorrono le  condizioni per accedere ai benefici
previsti ai  commi 4, 5 e  6 dell'art. 5 del  decreto-legge 16 giugno
1994,  n. 299,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1994, n. 451.
  Il  presente decreto  annulla e  sostituisce l'art.  6 del  decreto
ministeriale 2 agosto 1996, n. 21251.