L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 175  di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla  vita ed  in particolare l'art.  76 relativo
alla fusione e scissione di imprese;
  Visto il decreto ministeriale del  26 novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia'  rilasciate alla  Minerva  S.p.a.,  con sede  in
Milano,  piazza  Carlo  Erba  n. 6,  ed  i  successivi  provvedimenti
autorizzativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  27  novembre  1990  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa  ed  i  successivi  provvedimenti  autorizzativi  gia'
rilasciati  alla  Zurich International  Italia  S.p.a.,  con sede  in
Milano, piazza Carlo Erba n. 6;
  Vista l'istanza a firme congiunte presentata dalle societa' Minerva
Assicurazioni S.p.a. e Zurich International  Italia S.p.a. in data 21
maggio  1997  con la  quale  e'  stata chiesta  l'approvazione  della
fusione  per   incorporazione  della  Minerva  S.p.a.   nella  Zurich
International Italia  S.p.a., nonche'  delle modalita'  della fusione
stessa e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante;
  Viste  le delibere  delle  assemblee straordinarie  dei soci  della
societa' incorporante  Zurich International  S.p.a. e  della societa'
Minerva S.p.a., tenutesi  entrambe in data 29 maggio  1997, che hanno
deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata;
  Visti i decreti  in data 16 giugno 1997, con  i quali il competente
tribunale di Milano ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di
legge,  ha ordinato  l'iscrizione  delle sopraindicate  deliberazioni
assembleari concernenti la predetta fusione;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione in  esame  e  le  relative
modalita' soddisfano  le condizioni poste dalla  normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'  approvata   la  fusione  e   le  relative  modalita',   per  la
incorporazione  della  Minerva  Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in
Milano, nella Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano.