L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Minerva S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa ed i successivi provvedimenti autorizzativi gia' rilasciati alla Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6; Vista l'istanza a firme congiunte presentata dalle societa' Minerva Assicurazioni S.p.a. e Zurich International Italia S.p.a. in data 21 maggio 1997 con la quale e' stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione della Minerva S.p.a. nella Zurich International Italia S.p.a., nonche' delle modalita' della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante; Viste le delibere delle assemblee straordinarie dei soci della societa' incorporante Zurich International S.p.a. e della societa' Minerva S.p.a., tenutesi entrambe in data 29 maggio 1997, che hanno deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata; Visti i decreti in data 16 giugno 1997, con i quali il competente tribunale di Milano ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo; Dispone: Art. 1. E' approvata la fusione e le relative modalita', per la incorporazione della Minerva Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, nella Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano.