IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta di  declaratoria  della  regione Veneto  degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  grandinate dal 13 giugno 1997 al  24 giugno 1997 nella provincia di
Verona;
  grandinate del 18 giugno 1997 nella provincia di Vicenza;
  grandinate dal 18 giugno 1997 al  19 giugno 1997 nella provincia di
Rovigo;
   grandinate del 4 luglio 1997 nella provincia di Verona;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,   per  effetto  dei  danni   alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni alle  produzioni,  strutture  aziendali nei  sottoelencati
territori   agricoli,  in   cui  possono   trovare  applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Rovigo:
  grandinate del 18 giugno 1997, del  19 giugno 1997 - provvidenze di
cui all'art. 3,  comma 2, lettere b), c), d),  f), g), nel territorio
dei comuni di Calto, Canaro, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso
Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Salara, Stienta;
  grandinate del 18 giugno 1997, del  19 giugno 1997 - provvidenze di
cui all'art.  3, comma 2,  lettera e),  nel territorio dei  comuni di
Canaro, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta;
  Verona:
  grandinate del 13 giugno 1997, del  24 giugno 1997 - provvidenze di
cui all'art. 3,  comma 2, lettere b), c), d),  f), g), nel territorio
dei comuni di San Martino Buon Albergo, Zevio;
  grandinate del 4 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma
2, lettere b),  c), d), f), g), nel territorio  dei comuni di Negrar,
San Pietro in Cariano;
  Vicenza:
  grandinate  del 18  giugno 1997  - provvidenze  di cui  all'art. 3,
comma 2, lettere  b), c), d), nel territorio dei  comuni di Breganze,
Fara Vicentino, Mason Vicentino, Sarcedo, Thiene, Zugliano;
  grandinate  del 18  giugno 1997  - provvidenze  di cui  all'art. 3,
comma 2, lettera e), nel  territorio dei comuni di Breganze, Sarcedo,
Zugliano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto