IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Vista la legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  recante  norme  sulla
navigazione da diporto e successive modificazioni, e  in  particolare
il capo II sulla costruzione delle imbarcazioni da diporto; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  271  del  4
giugno 1997, recante norme per l'iscrizione dei  progettisti  per  la
costruzione  delle  imbarcazioni  da  diporto  nel  registro  di  cui
all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione  del  codice  della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire il programma e le modalita'  di
svolgimento  dell'esame  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  a
progettista per la costruzione di  imbarcazioni  da  diporto  di  cui
all'articolo 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di cui alla nota n. 04930 dell'8 ottobre 1997; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Le  direzioni  marittime  competenti,  sessanta  giorni   prima
dell'apertura della sessione di esami, pubblicano, nella propria sede
e in quella di tutti i compartimenti  marittimi,  un  avviso  con  le
indicazioni riguardanti il luogo, il giorno e  l'ora  di  svolgimento
degli esami nonche' il termine  di  presentazione  della  domanda  di
ammissione agli esami. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Nota al titolo: 
            - Il comma 2 dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n.
          50, e' il seguente:  "I  progetti  per  la  costruzione  di
          imbarcazioni da diporto possono  essere  firmati  anche  da
          coloro  che  abbiano  conseguito   apposita   abilitazione,
          mediante esame da sostenere con le modalita' e il programma
          stabiliti con decreto del Ministro dei  trasporti  e  della
          navigazione, e che  siano  iscritti  nel  registro  di  cui
          all'art. 275 reg. nav. mar. di cui al primo comma, in  base
          alle norme stabilite con decreto del Ministro dei trasporti
          e della navigazione". 
 
            Note alle premesse: 
            -  La  legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e  successive
          modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
          18 marzo 1971, n. 69. 
            - Il D.P.R. n.  271/1997  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997.