IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni, e in particolare il capo II sulla costruzione delle imbarcazioni da diporto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 4 giugno 1997, recante norme per l'iscrizione dei progettisti per la costruzione delle imbarcazioni da diporto nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Ritenuta la necessita' di stabilire il programma e le modalita' di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 04930 dell'8 ottobre 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le direzioni marittime competenti, sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami, pubblicano, nella propria sede e in quella di tutti i compartimenti marittimi, un avviso con le indicazioni riguardanti il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento degli esami nonche' il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il comma 2 dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' il seguente: "I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 reg. nav. mar. di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione". Note alle premesse: - La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1971, n. 69. - Il D.P.R. n. 271/1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997.