IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80,  comma 1, del decreto legislativo  30 aprile 1992,
n. 285 "Nuovo codice della strada",  secondo il quale il Ministro dei
trasporti  dispone, con  propri  decreti,  i criteri,  i  tempi e  le
modalita' per  la effettuazione  della revisione generale  o parziale
dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  suindicato  art.  80,  comma  2,  secondo  il  quale  le
prescrizioni  contenute nei  decreti in  questione debbono  essere in
armonia con quelle contenute  nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1995, n. 270 (pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 156  del 6 luglio 1995),  che stabilisce
quali siano le  categorie dei veicoli da  sottoporre periodicamente a
revisione  generale nonche'  gli elementi  degli stessi  su cui  deve
essere effettuato il controllo tecnico;
  Visto il  decreto ministeriale  27 febbraio 1997  (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 53  del 5  marzo 1997) con  il quale  e' stata
disposta per il 1997 la revisione di alcune categorie di veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ferma restando  la revisione generale ed  annuale delle seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
  b)  autoveicoli  isolati  di   massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
  c) rimorchi  di massa  complessiva a pieno  carico superiore  a 3,5
tonnellate;
  d) autoveicoli  e motoveicoli in  servizio di piazza o  di noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
  e'  disposta per  il  1998 la  revisione  generale delle  ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
  f)  autocarri  ed autoveicoli  per  uso  speciale o  per  trasporti
specifici  di  cose, aventi  massa  complessiva  a pieno  carico  non
superiore  a 3500  kg e  quadricicli a  motore, immatricolati  per la
prima volta entro  il 31 dicembre 1994, con esclusione  di quelli che
siano  stati  sottoposti a  visita  e  prova per  l'accertamento  dei
requisiti di  idoneita' alla circolazione  nel 1997 o lo  saranno nel
1998;
  g) autovetture  ed autoveicoli per  uso promiscuo non  compresi nel
punto d),  autocaravan, immatricolati  per la  prima volta  con targa
civile italiana entro  il 31 dicembre 1989, con  esclusione di quelli
che siano  stati sottoposti a  visita e prova per  l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione nel quadriennio precedente o
lo saranno nel 1998;
  h)  rimorchi   di  massa  complessiva   non  superiore  a   3,5  t,
immatricolati  per la  prima volta  entro  il 31  dicembre 1989,  con
esclusione di quelli che siano stati  sottoposti a visita e prova per
l'accertamento  dei  requisiti  di idoneita'  alla  circolazione  nel
quadriennio precedente o lo saranno nel 1998.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.