IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle ca ratteristiche fisiche del territorio,
dei modi  correnti di col  tivazione dei  terreni e di  allevamento e
governo del  bestiame, nonche'  delle consuetudini  locali, determina
per  ciascuna pro  vincia,  con  proprio decreto,  i  valori medi  di
impiego di  mano dopera  per singola  coltura e  per ciascun  capo di
bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28 novembre  1996, n. 608, concernente l'accer  tamento ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 de1la legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1971 con il quale e'
stata  approvata   la  deliberazione   del  27  gennaio   1971  della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Matera;
  Vista  la  deliberazione  del   28  marzo  1997  della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7, convertito  con modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di be
stiame,   precedentemente   approvati   con   il   predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella  provincia di Matera, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta nella deliberazione datata  28 marzo 1997 della commissione
provinciale per la manodopera agricola  di Matera, ai sensi dell'art.
9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il  presente decreto  sara'  pubblicato nella  Gazzetta Ufficia  le
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu